CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 24743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18923/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] N atale ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- A.C. 05.07.2023 N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 98/2020 della CORTEd’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 1° aprile 2020, notificata il 20 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si oppose, dinanzi al Tribunale di Isernia, all’esecuzione immobiliare iniziata nei suoi confronti dalla Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA].,la quale, sul presupposto del suo inadempimento alle obbligazioni derivanti daun mutuo fondiario stipulato nel 1991, in cui la società esecutata era subentrata per accollo nel 1997, previo avvalimento di clausola risolutiva espressa, le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 117.706,75, composta in parte dall’ammontare delle rate scadute e non pagate, oltre interessi di mora, e in parte dall’importo delle rate a scadere. Dedusse, tra l’altro, per quanto ancora interessa, la nullità de lla clausola relativa alla pattuizione degli interessi, quale convenzione anatocistica, e il carattere usurario della misura degli interessi stessi. Costituitasi la società opposta, il Tribunale, accertato il carattere usurario sopravvenuto degli interessi – e ritenuto che la legge n. 108/1996, sebbene irretroattiva, fosse tuttavia applicabile ai rapporti pendenti “limitatamente agli effetti in corso”–, accolse l’opposizione e condannò la Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di Euro 74.539,00. 2.La Corte territoriale di Campobasso, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta alla Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA].), dopo aver rinnovato l’indagine peritale, con sentenza1° aprile 2020, n. 98, ha rigettando l’ opposizione a ll’esecuzione immobiliare, condannando la società opponente al rimborso, in favore della banca opposta, delle spese dei due gradidi giudizio. La Corte territoriale , rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione all’impugnazione della banca e di inammissibilità A.C. 05.07.2023 N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’appello, sollevate dalla società appellata, nel merito , per quanto ancora rileva,ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni: I-era anzitutto fondata la censura di ultra-petizione contenuta nel primo motivo di appello, poiché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva domandato, che in seguito all’accoglimento dell’opposizione, la Banca fosse condannataalla restituzione, in suo favore, “della somma di Euro 31.373,73 o in via subordinata della minor somma di Euro 1.273,05”, senza altra locuzione, mantenendo invariati tali importi, nella dichiarazione di valore, nelle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e all’udienza di precisazione delle conclusioni; pertanto, nel condannare l’opposta al pagamento di una somma superiore a quella domandata, il Tribunale era andato ultra petita, violando l’art. 112 cod. proc. civ.; II-del pari fondata era la censura veicolata con il secondo motivo di appello, con cui era stata dedotta l’inapplicabi lità della disciplina sull’usura per essere stato il mutuo stipulato in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996; infatti, per un verso, non assumeva rilievo la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse assunto la posizione debitoria nel 1997, poiché con l’accolloera subentrata nella medesimaposizione del debitore originario, per effetto di una vicendamodificativa del lato passivo dell’obbligazione; per a l tro verso, sia il consulente tecnico nominato in primo grado sia quello officiato in grado di appello avevano concluso per l’ insussistenza del carattereusurario degli interessi al tempo della stipula nel contratto ; veniva dunque in considerazione un’ipotesi di usura sopravvenuta, che non rendeva la clausola di determinazione del tasso degli interessi né invalida né inefficace. Avverso la sentenza della C orte molisana pro pone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla basedi due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata , per un verso, « violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.»;per altro verso, « motivazione erronea, contraddittoria ed insufficiente su punto decisivo della controversia, a norma dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ.». Laricorrente deduce che, nel giudizio di m e rito, aveva chiesto che fosse accertata l’usurarietà del tasso applicato e che, per l’effetto, in considerazione dell’illegittimo piano di ammortamento c.d. “ alla francese”, fosse accertato che essa era creditrice , in considerazione degli importi già corrisposti, della somma di Euro 31.373,73 o in via subordinata, della minor somma di Euro 13.273,05, oltre interessi legali maturati dalla data dell’ultimo versamento. Pertanto, la domanda imponeva al giudice di accertarel’ammontare effettivo della somma indebitamente versata a titolo di interessiusurari (e, dunque, da restituire) previa rielaborazione del piano di ammortamento, con calcolo ad interesse semplice a fronte di quello , contrattualmente pattuito, effettuato con calcolo ad interesse composto. Tale rielaborazione av eva consentito di accertare il carattere usurario del tasso degli interessi e la sua entità (15,67%), nonché, per conseguenza, l’ammontare della somma restituenda, debitamente recepitonella sentenza di primo grado. Pertanto, non sussistevala dedotta ultra-petizione perché non era stato alterato alcuno degli elementi obiettivi della domanda proposta in giudizio. A.C. 05.07.2023 N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia difetto di motivazione e infondato nellaparte in cui denuncia violazione di legge. 1.1.a.Sotto il primo profilo, va rammentato che, p er effetto della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 il controllo sulla motivazione può investire esclusivamente l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, sicché il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. , Sez. U n . , 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257 e Cass. 12/10/2017, n. 23940); nel caso di specie , il difetto motivazionale denunciato, pur con una formula formalmente riferita anche alla presunta “contraddittorietà”,appartiene, nella sostanza, dal punto di vista della prospettazione, alla sfera della sufficienza e non a quella della esistenza o della coerenza della motivazione, con conseguenteinammissibilità della doglianza. 1.1.b. Sotto il secondo profilo, va evidenziato che l a stessa ricorrentericonosce di aver chiesto l a condanna al la res tituzione della somma di Euro 31.373,73 (o, subordinatamente, della minor somma di Euro 13.273,05), senza aggiungere la ri c hi e sta di ottenere la somma, maggiore o minore,che fosse risultata all’esito dell’istruttoria o dell’indaginetecnico-contabile invocata e disposta. Pertanto, la circostanza che tale indagine avesse condotto ad un risultato più favorevole alla parte non autorizzava il giudice a pronunciareoltre i limiti della domanda. Giova ricordare, al riguardo, che i l pr incipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato,indicato in dottrina quale principio dispositivo in senso materiale,costituisce un principio fondamentale del processo civile, che trova fondamento nella ordinaria disponibilità della situazione soggettiva dedotta in giudizio e che esclude, a pena di nullità A.C. 05.07.2023 N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della sentenza, che siasottratta alle parti la disponibilità dell’oggetto del processo. Ilprimo motivo va dunque complessivamente rigettato. 2. Con il secondo motivo viene d enunciata « violazione e falsa applicazione degli artt.821, 1283, 1284, 1346 e 1418 cod. civ., in relazione all’art. 360 n.3e 5, cod. proc. civ.»; «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia »; «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 5 cod. proc. civ.». Il ricorrente deduce che la sua domanda riguardava la declaratoria di nullità della pattuizionedel saggio degli interessi, quale convenzione anatocistica, per illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, il quale prevedeva l’applicazione di una formula di matematica attua riale per la quale l’interesse applicato era quello “composto” e non quello “semplice”. Ciò,del resto, sarebbe stato accertato dai consulenti tecnici , i quali avrebberocalcolato che il tasso effettivamente applicato era stato pari al 15,67%, dunque super iore a quello previs t o nel piano allegato al contratto, che prevedeva formalmente un tasso nominale del 7,50 % semestrale. In altri termini – sostiene l a ricorrente – , la rata di mutuo determinata in applicazione del pianodi ammortamento “ all a francese ” avrebbe comportato una lievitazione esponenziale degli interessi concretamenteversati al di là di quelli formalmente pattuiti . In tal modo si sarebbe determinato, anzitutto, un indebito sostanziale anatocismo, in ragione dell ’entità della rata, calcolata in regime di interesse composto , e dell’aumento della quota di imputazione della stessa agli interessi stessi anziché al capitale; in secondoluogo, il carattere usurario del tasso stesso, da reputarsi tale già all’epocadella stipulazione del contratto. A.C. 05.07.2023 N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La pattuizione del saggio degli interessi , con p iano di ammortamento “alla fr ancese” , sarebbe stata nulla, dunque, per un dupliceordine di motivi: da un lato, per violazione degli art t .1283 cod. civ. (in tema di divieto di anatocismo) e 1284 , comma terzo , cod. civ., con conseguente sostituzione automatica della clausola n u lla con la norma imperativa diretta a prevedere la determinazione degli interessi nellamisura legale in difetto di diversa pattuizione ; dall’altro lato, per violazione degli artt. 1418 e 1815, secondo comma, cod. civ., in ragione dell’originario carattere usurario degli interessi oggetto della convenzione. 2.1.Anche con riguardo al secondo motivo va anzitutto dichiarata l’inammissibilità delle doglianze con le quali si deduce il difetto di sufficienza della motivazione della sentenza impugnata , venendo in considerazione un vizio non più sindacabile dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc.civ.. Le altre doglianze sono invece inammissibil i ai sensi dell’art.360 - bis n.1 cod. proc. civ., in quanto la statuizione impugnataè conforme, in iure, alla giurisprudenza di questa Corte el’esame delle censure non offre elementi per mutare orientamento. 2.1.a.Invero , ilrisalente contrasto sulla questione dell ’ applicabilità o meno della legge n. 108del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati –come quello di cui trattasi – antecedentemente alla sua entrata in vigore(c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell ’ usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione deltasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non A.C. 05.07.2023 N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fedenell’esecuzione del contratto; ciò, in particolare, alla stregua della norma diinterpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 (conv ertito , con modif icazioni , dalla leggen. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza n. 29 del 2002. Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a untasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previstodalla citata legge n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento d ella maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675). Nel caso di specie, con apprezzamento di merito insindacabile basato su due concordantiaccertamenti peritali, la Corte d’appello ha accertato che il tasso di intesse non raggiungeva la soglia usuraria al tempo della stipula del mutuo; pertanto, non sussiste , sotto tale aspetto, la dedotta nullità (né l’inefficacia ) della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi. 2.1.b.Quanto alla seconda ragione di nullità, basata sulla pr e tesa violazione del divieto di anatocismo, essa si infrange sul principio di diritto, affermato da questa Corte con orientamento assolutamente consolidato, secondo cui, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo (allorché si tratti di mutuo fondiario stipulato, come nella specie , anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 385 del 1993) comporta, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 21 gennaio 1976,n. 7, e dell’art. 16 della legge 6 giugno 1991, A.C. 05.07.2023 N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. n. 175– nonché ai sensi dell ’ art. 38 del r.d.l. 16 luglio 1905 n. 646 – l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull ’ intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (cfr. Cass.31/01/2006, n. 2140; Cass. 03/05/ 2011, n. 9695; Cass. 12/11/2013, n. 25412). Per effettodelle surricordate disposizioni,si configura, dunque, una speciale ipotesi di anatocismo legaleche si sottrae al divieto generale contemplato dall’art. 1283 cod. civ., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interes si moratori fino alla data delpagamento. La validità di tale principio trova conferma in quello, speculare ed inverso, enunciato con riguardo alla disciplina successiva al decreto legislativo n. 385 del 1993, la quale, comportando la trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l’operativitàdelle limitazioni di cui all’art. 1283 cod. civ. , pe r l’innanzi non applicabile(Cass. 22/05/2014, n. 11400). 3.In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in A.C. 05.07.2023 N. R.G. 18923/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Euro 4.100,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto