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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 12373/2026

Testo disponibile della fonte

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iere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico atto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen., ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro 484,45 di multa la pena inflitta nei confronti di entrambi.

2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo lamenta che i giudici di merito hanno qualificato il fatto contestato come furto consumato, anziché tentato, senza tenere conto della circostanza che i due imputati non erano mai entrati nella piena disponibilità della refurtiva in quanto, grazie all'intervento delle Forze dell'ordine, bloccati prima di uscire dall'abitazione, teatro della vicenda. 2.2 Con il secondo lamenta che la corte territoriale, nel determinare la pena, quanto al [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della recidiva contestata, in assenza di sintomi di una maggiore colpevolezza e capacità a delinquere dello stesso, rapportata all'unico precedente penale; quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di concedere i benefici di legge, nonostante l'incensuratezza dello stesso e il risarcimento del danno arrecato alla vittima. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Privo di pregio è il primo motivo, con il quale la difesa propone doglianze relative a motivi rinunciati.

Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 dei 10/04/2019, Rv. 276102).

Si è anche affermato che, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, sicché nell'accogliere la richiesta di pena concordata, l'obbligo della motivazione deve essere rapportato all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481).L'accordo sulla pena, che avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado, non è più oggetto di contestazione da parte dell'appellante e la cognizione del giudice d'appello, per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522).

Di qui, la manifesta infondatezza del motivo che involge la mancata riqualificazione, da consumato a tentato, del furto in abitazione aggravato contestato agli imputati.

3. Privo di pregio è anche il secondo motivo. 3.1 Quanto alla censura articolata in merito alla pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], l'intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, impedisce di poter considerare qualsivoglia doglianza a esso relativo.

Invero, la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche a una circostanza e questo deve necessariamente valere anche per la recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Rv. 268385; Sez. 1, n. 19014 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252861), 3.2 Quanto ai trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA], è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva anche dei benefici di legge.

In tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui, da entrambe le parti, la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente al potere discrezionale del giudici (Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019, Rv. 277416; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309).

Infatti il trattamento sanzionatorio e i benefici di legge sono tra loro autonomi, in quanto disciplinati da normativa distinta.

Di qui, la manifesta infondatezza di entrambe le censure sollevate con questo motivo.

4. Alle su esposte considerazioni consegue la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.

P.Q P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Enr. orio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C A r ICELLERIA 2 APR 2026 iLCANCELLi Satrina 13oL 77 977/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico atto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen., ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro 484,45 di multa la pena inflitta nei confronti di entrambi. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo lamenta che i giudici di merito hanno qualificato il fatto contestato come furto consumato, anziché tentato, senza tenere conto della circostanza che i due imputati non erano mai entrati nella piena disponibilità della refurtiva in quanto, grazie all'intervento delle Forze dell'ordine, bloccati prima di uscire dall'abitazione, teatro della vicenda. 2.2 Con il secondo lamenta che la corte territoriale, nel determinare la pena, quanto al [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della recidiva contestata, in assenza di sintomi di una maggiore colpevolezza e capacità a delinquere dello stesso, rapportata all'unico precedente penale; quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di concedere i benefici di legge, nonostante l'incensuratezza dello stesso e il risarcimento del danno arrecato alla vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Privo di pregio è il primo motivo, con il quale la difesa propone doglianze relative a motivi rinunciati. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 dei 10/04/2019, Rv. 276102). Si è anche affermato che, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, sicché nell'accogliere la richiesta di pena concordata, l'obbligo della motivazione deve essere rapportato all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481).L'accordo sulla pena, che avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado, non è più oggetto di contestazione da parte dell'appellante e la cognizione del giudice d'appello, per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522). Di qui, la manifesta infondatezza del motivo che involge la mancata riqualificazione, da consumato a tentato, del furto in abitazione aggravato contestato agli imputati. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo. 3.1 Quanto alla censura articolata in merito alla pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], l'intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, impedisce di poter considerare qualsivoglia doglianza a esso relativo. Invero, la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche a una circostanza e questo deve necessariamente valere anche per la recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Rv. 268385; Sez. 1, n. 19014 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252861), 3.2 Quanto ai trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA], è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva anche dei benefici di legge. In tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui, da entrambe le parti, la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente al potere discrezionale del giudici (Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019, Rv. 277416; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309). Infatti il trattamento sanzionatorio e i benefici di legge sono tra loro autonomi, in quanto disciplinati da normativa distinta. Di qui, la manifesta infondatezza di entrambe le censure sollevate con questo motivo. 4. Alle su esposte considerazioni consegue la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo. P.Q P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Enr. orio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C A r ICELLERIA 2 APR 2026 iLCANCELLi Satrina 13oL 77 977/0
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