CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11713/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo n. 3 , presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoLeonardo [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4582/29/15 , depositata il 3 novembre 2015, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Riscossione lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocatogenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto ch e la Corte accolga il secondo motivo di ricorso limitatamente alla cartella 2992012Ò007932806, con assorbimento del terzo motivo relativamente alla stessa cartella, e rigetti i restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla b a se di quattro complessi motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4582/29/15, depositata il 3 novembre 2015, con la quale laCommissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di cartelle di pagamento emesse dietro iscrizione a ruolo dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2004 al 2009. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.resiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via pregiudiziale va rilevato che parte ricorrente ha depositato memoria, con allegati,ed ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, in ragione della definizione agevolata dei carichi iscrittia ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art.6, conv. in l. n. 225 del 2016.Dalla prodottadocumentazione emerge, in effetti, che la ricorrente è stata ammessaalla procedura di definizione agevolata in questione, come da comunicazion e dell’agente di riscossione recante la determinazione degli importi dovuti,ai fini della definizione, ed il piano di rateizzazione; e che detto piano è stato assolto con versamento delle somme dovute. 2. - La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394). Si è, peraltro , rilevato che in tema di adesione alla definizione agevolata exart. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);e che, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3. -Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nellafattispecie, la regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratiodella definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198);Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralmente tra le parti le spese. Così deciso in Roma, nella