CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 30188/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].,rappresentat a e difes a da gli a vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma , via Po n. 28 , è elettivamente domiciliat a , giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1209/13/2019, depositata il 4.03.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da lla Mercedes - [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il diniego di rimborso del credito IVA, presentato Oggetto: Tributi–Diniego di rimborso credito IVA in data 14.05.2012 e riguardante l’IVA assolta in dogana in data 22.01.2010, pari ad € 334.424,64, a seguito di un verbale di revisione, notificato in data 14.01.2010, con il quale era stato accertato che nel 2007 la predetta società aveva presentato una dichiarazione doganale contenente un importo errato; - la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall a contribuente, evidenziandoche: - il primo giudice aveva ritenuto tardiva la domanda di rimborso, facendo corretta applicazione del termine di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; - nella specie si doveva applicare la disposizione di cui all’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente all’epoca dei fatti, secondo la quale era preclusa la possibilità della rivalsa sulla maggiore imposta accertata e la successiva detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa, per cui l’impossibilità originaria di operare la detrazione comportava che il termine per il rimborso doveva farsi decorrere ex art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 dal pagamento del tributo accertato, che nella specie era avvenuto il 22.01.2010, e l’istanza di rimborso, presentata solo in data 14.05.2012, era tardiva; - trattandosi di rapporto già esaurito, non era poss ibile applicare in via retroattiva la modifica dell’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, operata dal d.l. n. 1 del 2012; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , illustrato con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e del principio di neutralità dell’IVA di cui all’art. 1 della Direttiva di rifusione n. 112 del 28.11.2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente non applicabile in via retroattiva la disposizione di cui all’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificata dall’art. 93 del d.l. n. 1 del 2012, sebbene tale modifica legislativa si fosse resa necessaria proprio a causa della procedura d’infrazione intrapresa dalla Commissione europea a carico dell’Italia in merito alla compatibilità dell’art. 60, comma 7, cit. con il diritto unionale, per cui si trattava di norma che andava comunque disapplicata per il contrasto con i l principi o di neutralità o quanto meno andava riconosciuto il suo diritto di detrarre la maggiore IVA per la quale aveva subito la rivalsa entro il termine biennale di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, con decorrenza dal momento in cui la maggiore imposta accertata era statapagata; - in via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrentein ordine al difetto della procura alle liti in forza della quale è stato sottoscritto il ricorso, per carenza di prova dei poteri di rappresentanza della società; - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. agisce sia mediante l’Amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], che mediante il procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]; -l'eccezione non è meritevole di accoglimento, atteso che, in tema di rappresentanza processuale, la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica - come nella specie l’Amministratore delegato - non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa; principio applicabile anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass.13/09/2007, n. 19162 e Cass. 13/06/2006, n. 13669); -ciò premesso, la censura è infondata; - l 'art. 60, comma 7 , D.P.R. n. 633/1972 , nella sua attuale formulazione, a seguito della modifica operata dall’art. 93, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012, attribuisce al contribuente il diritto di rivalersi della maggiore IVA, relativa alla ricezione di avvisi di accertamento divenuti definitivi, nei confronti dei cessionari d i beni (o dei committenti dei servizi), a seguito del pagamento della maggiore IVA accertata , delle sanzioni e degli interessi; in tal caso, il cessionario (o il committente) può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione; il termin e per esercitare il diritto alla detrazione decorre, quindi, non dal momento di esigibilità dell'IVA connessa all'operazione originaria,bensì dal momento del pagamento di dettamaggiore IVA addebitata in via di rivalsa, in deroga a quanto stabilito dall’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972; - i l previgente art. 60, comma 7, invece, vietava espressamente al contribuente l'esercizio del diritto di rivalsa dell'IVA accertata; - c on la modifica del citato art. 60, comma 7, imposta anche dalla pendenza di una procedura d'infrazione attivata dalla Co mmissione europea nei confronti dell'Italia, il legislatoreha voluto così eliminare un divieto che, derogando al fondamentale principio di neutralità dell'IVA, minava il fisiologico funzionamento dell'imposta; - con la suindicata d isposizione, dunque, vie ne consentit o l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA accertata in capo al fornitore e addebitata al cliente originario in via di rivalsa, nel rispetto del principio di neutralità dell'IVA che, per sua natura, deve colpire i consumi e non può gravare sui soggetti passivi; - sebbene la norma sia formulata con riferimento alle ordinarie modalità di funzionamento del tributo, la stessa consente di esercitare il diritto di detrazione anche in relazione alla maggiore IVA liquidata a seguito di revisione doganale, nell’ambito della quale l’imposta relativa agli acquisiti non viene addebitata al cessionario / committente in via di rivalsa, ma è direttamente versata dall’importatore; - in questo caso , quindi, il diritto alla detrazione, riconosciuto all’importatore, deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’importatore ha effettuato il pagamento dell’IVA o della maggiore IVA, comprese le eventuali sanzioni e gli interessi; - nella specie, la società contribuente non aveva esercitato il diritto alla detrazione, in quanto non consentito dall’art. 60, comma 7, ratione tamporisvigente, ma, una volta pagata la maggiore imposta , avrebbe potuto presentare tempestivamente istanza di rimborso, nel termine previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (entro due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione); - la possibilità di presentare l’istanza di rimborso non le era precl usa dalla mancata previsione del diritto di operare la detrazione della maggiore IVA, che, anzi, legittimava il suo diritto ad ottenerne il rimborso; - poiché il pagamento dell’IVA è stato effettuato in data 22.01.2010, il termine biennale previsto dall’art. 21 cit. era già scaduto al momento della presentazione dell’istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decadenza dal diritto al rimborso non viola il principio di neutralità dell’imposta, posto che il diritto alla detrazione (e quindi il diritto al rimborso) non può essere esercitato senza limiti di tempo (Corte di Giustizia UE, 28 luglio 2016, Astone, C-332/15, punti 32, 33), per cui non osta al diritto dell’Unione una norma di diritto interno che preveda che il diritto di detrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato il principio di equivalenza (Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2021, C- 45/20 e C-46/20, punti 59 –62); - la pre visione di un termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione IVA è ragionevole, in quanto la possibilità di esercitarlo senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e obblighi dello stesso verso l'Amministrazione finanziaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione; - ancorare il dies a quo del termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso, secondo la tesi della ricorrente, alla scadenza del termine per operare la detrazione dell’imposta versata (possibile dopo la modifica dell’art. 60, comma 7, cit.), comporterebbe la violazione del principio di certezza del diritto, in quanto il rapporto giuridico è divenuto definitiv o con il pagamento della maggiore IVA e il mancato esercizio del diritto al suo rimborso nel previsto termine biennale di decadenza, scaduto in data 22.01.2012, in epoca, peraltro, antecedente all’entrata in vi gore (avvenuta in data 24.01.2012) dell’art. 93 del d.l. n. 1 del 2012, che ha modificato l’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972; - il ricorso va , quindi, rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato