CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei reati di rapina e violazione legge armi. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, che, con ricorsi distinti ma contenenti doglianze sovrapponibili, hanno dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine alla valutazione delle prove. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato anche la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il primo dicembre 2021 è pervenuta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'istanza di rimessione del ricorso per la trattazione ordinaria, per vizi della motivazione. Il 9 dicembre 2021 è pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui sono state reiterate le doglianze formulate in ricorso. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti dei ricorrenti, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalle difese (v. f. 5, 6, 7 e 8 della sentenza d'appello). In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto attendibile [OSCURATO:PERSONA], che aveva immediatamente riconosciuto entrambi gli imputati come autori della rapina e che aveva avuto un contatto diretto e ravvicinato con [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva tenuto fermo con un coltello. La predetta Corte ha ritenuto attendibile anche sia [OSCURATO:PERSONA], direttrice della filiale bancaria, che nell'immediatezza dei fatti aveva riconosciuto Tudor, sia gli altri testi escussi, che avevano riferito circostanze utili a ricostruire la vicenda. A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Quanto all'ulteriore motivo del ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto che difettassero elementi positivi valorizzabili al fine della concessione del beneficio in questione, così facendo buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può ssere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli T