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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18802/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 44425_23 Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 c.4, d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 294, cod. proc. pen., in riferimento al mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294, cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per il mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia che, ai sensi dell'art. 27, cod proc. pen., il GIP del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe espletato prima di emettere l'ordinanza custodiale applicativa degli arresti domiciliari, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Ritenuto, in particolare, che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questioni afferenti alla fase delle indagini preliminari né nullità verificatesi asseritamente in tale fase; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1° marzo 2024 Il consig e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 44425_23 Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 c.4, d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 294, cod. proc. pen., in riferimento al mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294, cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per il mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia che, ai sensi dell'art. 27, cod proc. pen., il GIP del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe espletato prima di emettere l'ordinanza custodiale applicativa degli arresti domiciliari, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Ritenuto, in particolare, che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questioni afferenti alla fase delle indagini preliminari né nullità verificatesi asseritamente in tale fase; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2024 Il consig e estensor
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