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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07022/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 7 settembre 202:3 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato certificato di morte del ricorrente e concluso per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari per i reati di false informazioni al pubblico ministero (capi d ed e) con l'aggravante prevista all'art. 384-ter, comma primo, cod. pen.

Secondo l'imputazione provvisoria, i due episodi criminosi sarebbero stati commessi nell'ambito delle indagini relative alla cd. pista eversiva sulla strage di Capaci e, in particolare, in merito agli approfondimenti investigativi sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti di "cosa nostra" e sulla presenza del primo in Sicilia in epoca coeva alla strage. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di Delle Chiaie in numerosi procedimenti) si contesta, in un caso, di avere concordato con [OSCURATO:PERSONA] (fratello della dichiarante e collaboratore del Menicacci per un ventennio) una falsa versione da rendere agli inquirenti, negando le seguenti circostanze: di essere stato in Siclia con delle Chiaie e di essersi recato a Ragusa con questo; che sua sorella avesse rapporti di conoscenza con delle Chiaie; di avere avuto aicun ruolo nel progetto politico delle "leghe".

Nel secondo episodio di cui al capo e), al Menicacci si contesta di avere suggerito a [OSCURATO:PERSONA], moglie di Delle Chiaie, di omettere di riferire di essere a conoscenza della presenza del marito in Sicilia tra il 1992 ed il 1993.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi.

Con i primi due motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza.

In primo luogo, evidenzia l'errore della motivazione che, nella formulazione del giudizio di gravità indiziaria, ha omesso di valutare gli elementi di segno contrario rappresentati dal ricorrente ovvero: i rapporti e le interferenze del giornalista [OSCURATO:PERSONA] e della trasmissione Report; l'indagine relativa ai cd.

"[OSCURATO:PERSONA]"; la differenza sostanziale e cronologica tra il "Leghismo" del Menicacci e quello riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] di Delle Chiaie; il dato cronologico in cui si sono verificate le condotte e «l'eterogenesi delle cause che le hanno determinate»; l'inattendibilità delle fonti confidenziali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della nota cd.

"Cavallo"; il tenore letterale delle captazioni; l'uso riservato al Menicacci dell'appunto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA].

Si afferma, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente ommesso di valutare l'inoffensività della condotta del ricorrente - considerando, invece, che questa non potesse essere scrinninata - a seguito della concreta condotta tenuta dal Romeo che, disattendendo le pregresse intese con il ricorrente, ha progressivamente rivelato il suo intero bagaglio conoscitivo.

Sostiene, infatti, il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'assenza di un danno o di un pericolo per la genuinità delle indagini, ciò a secondo della categoria in cui si voglia inquadrare il reato in contestazione.

Si rileva, inoltre, che, nel corso delle indagini in questione, è stato proprio il giornalista della trasmissione Report ([OSCURATO:PERSONA]) a contattare [OSCURATO:PERSONA], mandando poi in onda l'intervista il 23 maggio 2022.

Le due conversazioni intercettate (in data 23 e 30 maggio 2022) ed usate quali elementi a carico del ricorrente sono avvenute proprio nel periodo intercorso tra la messa in onda delle due puntate della citata trasmissione televisiva (la seconda puntata fu infatti trasmessa il 30 maggio).

Rileva, inoltre, il ricorrente che: il procedimento nel quale lo stesso è stato indagato, unitamente a Delle Chiaie, Gelli e Riina, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", e volto ad accertare l'esistenza di un progetto secessionista per il tramite delle "leghe meridionali", è stato archiviato con decreto del 21/3/2001; il ricorrente non ha mai partecipato ai viaggi di Delle Chiaie in Sicilia tra il 1991 ed il 1992 il cui fine, come risulta anche dalla nota DIA del 6/6/22 era di promuovere la [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di violazione ed errata applicazione dell'art. 274, lett. a e c, cod. proc. pen.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il ricorrente ribadisce che l'appunto rinvenuto presso il suo studio, - contenente le dichiarazioni sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], aveva l'unico fine di supportare il suo ricordo dei fatti.

Il Tribunale ha, invece, ritenuto esistenti le esigenze cautelari sulla base di mere suggestioni, quale quella che il Romeo avesse certamente una copia per sé di detto appunto.

Si rileva anche l'omessa considerazione dei seguenti elementi: a) che fu il Romeo a contattare il ricorrente, in quanto incalzato dal giornalista Mondani; b) che fu sempre il Romeo a ritornare dal ricorrente in data 24/5/23 e, solo in tale circostanza, il ricorrente lo interpellò in merito a quanto dichiarato al giornalista e sul portato delle dichiarazioni rese dalla sorella.

Quanto alla condotta relativa alla Casale, si rileva che i contatti con la donna sono stati solo due, si collocano in un ampio lasso temporale (maggio 2022 - gennaio 2023) e sono avvenuti in occasione della messa in onda della puntata di "Report" ed a commento dei fatti ivi narrati.

Si aggiunge, inoltre, che solo in occasione della seconda telefonata del 2/1/2023 il ricorrente ha appreso della convocazione della Casale da parte della Procura di Caltanissetta.Si assume, infine, che la sussistenza del pericolo in questione non può essere desunto dal ruolo svolto dal ricorrente, quale datore di lavoro di Romeo e difensore di Delle Chiaie.

Nel corpo del motivo si censura anche la motivazione relativa alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.

In particolare, si pone l'accento sul carattere episodico ed occasionale delle condotte ascritte al ricorrente, sulla genesi e sulle ragioni delle stesse, nonché sul tempo trascorso dai fatti senza ulteriori interferenze nelle indagini da parte del ricorrente, quali fattori idonei ad escludere la concretezza ed attualità di tale pericolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in considerazione del sopravvenuto decesso del ricorrente.

Ritiene, infatti, il Collegio che, analogamente a quanto già affermato dalle Sezioni Unite in tema procedimento incidentale in materia di misure cautelari reali (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 21.7245), poiché la morte dell'indagato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi - contrariamente a quanto invocato dal difensore, resta interdetta qualsiasi pronuncia della Corte di cassazione sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità.

Va, infatti, considerato che, analogamente a quanto già affermato dalle Sezioni Unite in tema di misure cautelari reali (Sez.

U, n. 30 del 2000, cit.), in tale ipotesi la Corte di cassazione non può dichiarare l'inefficacia della misura.

Invero, con riferimento alle misure cautelari personali, l'art. 300, comma 1., cod. proc. pen. prevede che le misure disposte in relazione ad un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

La morte del reo, determinando l'estinzione del reato, costituisce certamente una delle cause che possono determinare l'archiviazione (cfr. art. 411 cod. proc. pen.) o il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. art. 69 cod. proc. pen.), ma, ove questa si verifichi nella pendenza del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale in materia di misure cautelari personali, l'accertamento di tale causa estintiva esorbita dal perimetro di cognizione demandato alla Corte di cassazione, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata dal giudice del procedimento principale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va dunque affermato il seguente principio: "In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, spettando solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a secondo della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.".

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 7 settembre 202:3 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato certificato di morte del ricorrente e concluso per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari per i reati di false informazioni al pubblico ministero (capi d ed e) con l'aggravante prevista all'art. 384-ter, comma primo, cod. pen. Secondo l'imputazione provvisoria, i due episodi criminosi sarebbero stati commessi nell'ambito delle indagini relative alla cd. pista eversiva sulla strage di Capaci e, in particolare, in merito agli approfondimenti investigativi sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti di "cosa nostra" e sulla presenza del primo in Sicilia in epoca coeva alla strage. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di Delle Chiaie in numerosi procedimenti) si contesta, in un caso, di avere concordato con [OSCURATO:PERSONA] (fratello della dichiarante e collaboratore del Menicacci per un ventennio) una falsa versione da rendere agli inquirenti, negando le seguenti circostanze: di essere stato in Siclia con delle Chiaie e di essersi recato a Ragusa con questo; che sua sorella avesse rapporti di conoscenza con delle Chiaie; di avere avuto aicun ruolo nel progetto politico delle "leghe". Nel secondo episodio di cui al capo e), al Menicacci si contesta di avere suggerito a [OSCURATO:PERSONA], moglie di Delle Chiaie, di omettere di riferire di essere a conoscenza della presenza del marito in Sicilia tra il 1992 ed il 1993. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi. Con i primi due motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza. In primo luogo, evidenzia l'errore della motivazione che, nella formulazione del giudizio di gravità indiziaria, ha omesso di valutare gli elementi di segno contrario rappresentati dal ricorrente ovvero: i rapporti e le interferenze del giornalista [OSCURATO:PERSONA] e della trasmissione Report; l'indagine relativa ai cd. "[OSCURATO:PERSONA]"; la differenza sostanziale e cronologica tra il "Leghismo" del Menicacci e quello riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] di Delle Chiaie; il dato cronologico in cui si sono verificate le condotte e «l'eterogenesi delle cause che le hanno determinate»; l'inattendibilità delle fonti confidenziali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della nota cd. "Cavallo"; il tenore letterale delle captazioni; l'uso riservato al Menicacci dell'appunto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]. Si afferma, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente ommesso di valutare l'inoffensività della condotta del ricorrente - considerando, invece, che questa non potesse essere scrinninata - a seguito della concreta condotta tenuta dal Romeo che, disattendendo le pregresse intese con il ricorrente, ha progressivamente rivelato il suo intero bagaglio conoscitivo. Sostiene, infatti, il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'assenza di un danno o di un pericolo per la genuinità delle indagini, ciò a secondo della categoria in cui si voglia inquadrare il reato in contestazione. Si rileva, inoltre, che, nel corso delle indagini in questione, è stato proprio il giornalista della trasmissione Report ([OSCURATO:PERSONA]) a contattare [OSCURATO:PERSONA], mandando poi in onda l'intervista il 23 maggio 2022. Le due conversazioni intercettate (in data 23 e 30 maggio 2022) ed usate quali elementi a carico del ricorrente sono avvenute proprio nel periodo intercorso tra la messa in onda delle due puntate della citata trasmissione televisiva (la seconda puntata fu infatti trasmessa il 30 maggio). Rileva, inoltre, il ricorrente che: il procedimento nel quale lo stesso è stato indagato, unitamente a Delle Chiaie, Gelli e Riina, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", e volto ad accertare l'esistenza di un progetto secessionista per il tramite delle "leghe meridionali", è stato archiviato con decreto del 21/3/2001; il ricorrente non ha mai partecipato ai viaggi di Delle Chiaie in Sicilia tra il 1991 ed il 1992 il cui fine, come risulta anche dalla nota DIA del 6/6/22 era di promuovere la [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di violazione ed errata applicazione dell'art. 274, lett. a e c, cod. proc. pen. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il ricorrente ribadisce che l'appunto rinvenuto presso il suo studio, - contenente le dichiarazioni sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], aveva l'unico fine di supportare il suo ricordo dei fatti. Il Tribunale ha, invece, ritenuto esistenti le esigenze cautelari sulla base di mere suggestioni, quale quella che il Romeo avesse certamente una copia per sé di detto appunto. Si rileva anche l'omessa considerazione dei seguenti elementi: a) che fu il Romeo a contattare il ricorrente, in quanto incalzato dal giornalista Mondani; b) che fu sempre il Romeo a ritornare dal ricorrente in data 24/5/23 e, solo in tale circostanza, il ricorrente lo interpellò in merito a quanto dichiarato al giornalista e sul portato delle dichiarazioni rese dalla sorella. Quanto alla condotta relativa alla Casale, si rileva che i contatti con la donna sono stati solo due, si collocano in un ampio lasso temporale (maggio 2022 - gennaio 2023) e sono avvenuti in occasione della messa in onda della puntata di "Report" ed a commento dei fatti ivi narrati. Si aggiunge, inoltre, che solo in occasione della seconda telefonata del 2/1/2023 il ricorrente ha appreso della convocazione della Casale da parte della Procura di Caltanissetta.Si assume, infine, che la sussistenza del pericolo in questione non può essere desunto dal ruolo svolto dal ricorrente, quale datore di lavoro di Romeo e difensore di Delle Chiaie. Nel corpo del motivo si censura anche la motivazione relativa alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. In particolare, si pone l'accento sul carattere episodico ed occasionale delle condotte ascritte al ricorrente, sulla genesi e sulle ragioni delle stesse, nonché sul tempo trascorso dai fatti senza ulteriori interferenze nelle indagini da parte del ricorrente, quali fattori idonei ad escludere la concretezza ed attualità di tale pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in considerazione del sopravvenuto decesso del ricorrente. Ritiene, infatti, il Collegio che, analogamente a quanto già affermato dalle Sezioni Unite in tema procedimento incidentale in materia di misure cautelari reali (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 21.7245), poiché la morte dell'indagato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi - contrariamente a quanto invocato dal difensore, resta interdetta qualsiasi pronuncia della Corte di cassazione sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità. Va, infatti, considerato che, analogamente a quanto già affermato dalle Sezioni Unite in tema di misure cautelari reali (Sez. U, n. 30 del 2000, cit.), in tale ipotesi la Corte di cassazione non può dichiarare l'inefficacia della misura. Invero, con riferimento alle misure cautelari personali, l'art. 300, comma 1., cod. proc. pen. prevede che le misure disposte in relazione ad un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. La morte del reo, determinando l'estinzione del reato, costituisce certamente una delle cause che possono determinare l'archiviazione (cfr. art. 411 cod. proc. pen.) o il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. art. 69 cod. proc. pen.), ma, ove questa si verifichi nella pendenza del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale in materia di misure cautelari personali, l'accertamento di tale causa estintiva esorbita dal perimetro di cognizione demandato alla Corte di cassazione, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata dal giudice del procedimento principale. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va dunque affermato il seguente principio: "In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, spettando solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a secondo della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.". P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta mo
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