CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 10/5/2024 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello d;Salerno [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale della Corte di appello di Potenza ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 10/5/2024, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui all'art. 474 cod. e 648 cod. pen. perché estinti per prescrizione maturata alla data del 28//12/2022. Deduce il ricorrente l'erroneità del calcolo prescrizionale massimo, in relazione al delitto di ricettazione. 2.11 ricorso è fondato. Rileva la Corte che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. ( oggi comma quarto), implicitamente ritenuta dal giudice, non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l'ipotesi attenuata (Sez. U. n. 9567 del 21/4/1995, Rv. 202003; Sez. 2 n. 38803 del 14/10/2008, Rv. 241450). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (pari ad anni dieci) nel caso di specie, risalendo il reato al 28/6/2015, non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado. 3.Per l'effetto deve disporsi l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio sul capo B) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Sentenza a motivazione semplificata Co