CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2026
Cassazione n. 35261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glianzadi Milano ha disposto la revoca della misura dell’affidamento in prova al Serviziosociale nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon decorrenza ex tunc,ovvero dal 27 gennaio 2026;che con il ricorso per cassazione il ricorrente deduce, con un unicoarticolato motivo, la violazione di legge nonché vizi motivazionali in ordine allaaffermata incompatibilità del comportamento del condannato con laprosecuzione della misura nonché in ordine alla decorrenza ex tunc dell’efficaciadella revoca;che le argomentazioni a sostegno della doglianza sono manifestamenteinfondate in quanto si risolvono in censure meramente generiche che non siconfrontano con le puntuali spiegazioni del Tribunale che ha dato conto sia delleragioni della revoca sia della decorrenza della stessa;che, infatti, il Tribunale ha evidenziato come il danneggiamentodell’autovettura della compagna, a seguito di un litigio con la stessa, per motividi gelosia, e realizzato attraverso l’utilizzo di un masso, oltre ad essereespressivo di un temperamento violento e di incapacità a gestire l’impulso dellarabbia, sia altresì comportamento analogo a quelli oggetto dei reati oggetto deltitolo in esecuzione (concernenti i reati di minaccia con arma e maltrattamentiin danno della ex moglie)che, con le argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato ilTribunale ha esaustivamente dato conto del fatto che la condotta sia espressivadella assoluta inidoneità della prosecuzione della prova, per essere dimostrativedella mancata adesione del percorso di risocializzazione e del venir meno deipresupposti per la prosecuzione dell’espiazione extramuraria;che, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, a fronte dellamotivazione del provvedimento impugnato – che si è fondato sulle annotazionidi p.g. in atti, sulle dichiarazioni confermative dell’accaduto da parte del figliodella compagna e sulle riprese video da quest’ultimo effettuate, non assumerilevanza decisiva in senso contrario la mancata analisi della Relazione dell’Uepee la circostanza che non siano stati avviati procedimenti penali;che, infatti, ai fini della verifica della non proseguibilità della misuraalternativa è sufficiente anche la valutazione di elementi integranti ipotesi direato riferibili al condannato, senza che sia necessario l’avvio di unprocedimento penale o attendere la definizione del relativo procedimentopenale (Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824 - 01).che, quanto alla decorrenza della revoca, deve rilevarsi che ilprovvedimento impugnato ha dato conto, attraverso il richiamo all’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza, della positiva adesione alle attività trattamentalie cionondimeno ha spiegato le ragioni per le quali il comportamento delcondannato, come sopra descritto, sia stato così negativo da rivelarel'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione,facendo corretta applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezzadella pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 econseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misuracorrispondente a quella originariamente inflitta. (Sez. 1, n. 4687 del27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 - 01)che, dunque il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;che alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso ein mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.