Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14434/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ri;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessain data 19 maggio 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reatocontinuato ex art. 81 cod. pen. avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra i fatti oggetto deiseguenti provvedimenti:-sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari del 10 aprile2018, irrevocabile il 30 maggio 2019, per il reato di cui all’art. 628, commi 1, 3 n. 1, cod. pen.commesso il 5 maggio 2017 a Palo del Colle;-sentenza del Tribunale di Bari del 30 aprile 2019, irrevocabile il 6 marzo 2024, per ilreato di cui all’art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen., commesso a Palo del Colle 1° febbraio2017.2.

Il giudice dell’esecuzione, pure riconosciuto che le condotte sono omogenee, chesono avvenute nello stesso luogo e a breve distanza di tempo, ha ritenuto che non sussistala continuazione tra i reati in quanto il primo è stato commesso in danno di un privato e ilsecondo in danno di un esercizio commerciale e, inoltre, che il fatto che il condannato ègravato da una pluralità di reati contro il patrimonio dimostra una generica propensione adelinquere.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore,ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il percorso giustificativo contenuto nelprovvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto nello stesso non è esposto alcunargomento idoneo a superare la consistenza degli indicatori di segno positivo, pure indicati ericonosciuti dal giudice dell’esecuzione.4.

In data 17 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nell’unico motivo d’impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento al percorso giustificativo esposto dal giudice dell’esecuzione nel provvedimentoimpugnato, nel quale è comunque riconosciuta l’esistenza di indicatori di segno positivo.La doglianza è infondata.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto alcumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dalmomento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - daparte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv.284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto taledefinizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto especifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualitàdel caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in talsenso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a unaspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolarevalenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazionirealizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad unamassima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciticonsistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegno criminosopuò essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado la contiguità spazio-temporalee il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi siatale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalitàdi quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegnocriminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito cheè sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.2.2.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati eha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo dellacontinuazione.Come evidenziato dal Procuratore generale, infatti, il giudice, con lo specificoriferimento alle diverse modalità di commissione dei fatti (la prima rapina è stata commessaai danni di una persona fisica, la seconda ai danni di un esercizio commerciale) e ainumerosi precedenti per delitti contro il patrimonio, tali da indurre coerentemente a ritenereche la commissione dei due reati sia riconducibile a determinazioni autonome edestemporanee che sono significative di uno stile di vita e di una professionalità nel reato, hadato adeguato conto della corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 81 cod. pen. e lamotivazione così resa non è sindacabile in questa sede.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessain data 19 maggio 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reatocontinuato ex art. 81 cod. pen. avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra i fatti oggetto deiseguenti provvedimenti:-sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari del 10 aprile2018, irrevocabile il 30 maggio 2019, per il reato di cui all’art. 628, commi 1, 3 n. 1, cod. pen.commesso il 5 maggio 2017 a Palo del Colle;-sentenza del Tribunale di Bari del 30 aprile 2019, irrevocabile il 6 marzo 2024, per ilreato di cui all’art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen., commesso a Palo del Colle 1° febbraio2017.2. Il giudice dell’esecuzione, pure riconosciuto che le condotte sono omogenee, chesono avvenute nello stesso luogo e a breve distanza di tempo, ha ritenuto che non sussistala continuazione tra i reati in quanto il primo è stato commesso in danno di un privato e ilsecondo in danno di un esercizio commerciale e, inoltre, che il fatto che il condannato ègravato da una pluralità di reati contro il patrimonio dimostra una generica propensione adelinquere.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore,ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il percorso giustificativo contenuto nelprovvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto nello stesso non è esposto alcunargomento idoneo a superare la consistenza degli indicatori di segno positivo, pure indicati ericonosciuti dal giudice dell’esecuzione.4. In data 17 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte conle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo d’impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento al percorso giustificativo esposto dal giudice dell’esecuzione nel provvedimentoimpugnato, nel quale è comunque riconosciuta l’esistenza di indicatori di segno positivo.La doglianza è infondata.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto alcumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dalmomento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - daparte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv.284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto taledefinizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto especifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualitàdel caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in talsenso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a unaspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolarevalenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazionirealizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad unamassima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciticonsistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegno criminosopuò essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado la contiguità spazio-temporalee il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi siatale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalitàdi quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegnocriminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito cheè sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati eha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo dellacontinuazione.Come evidenziato dal Procuratore generale, infatti, il giudice, con lo specificoriferimento alle diverse modalità di commissione dei fatti (la prima rapina è stata commessaai danni di una persona fisica, la seconda ai danni di un esercizio commerciale) e ainumerosi precedenti per delitti contro il patrimonio, tali da indurre coerentemente a ritenereche la commissione dei due reati sia riconducibile a determinazioni autonome edestemporanee che sono significative di uno stile di vita e di una professionalità nel reato, hadato adeguato conto della corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 81 cod. pen. e lamotivazione così resa non è sindacabile in questa sede.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris