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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 30033/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/05/2022 emessa dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato per la parte che qui interessa, il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, decidendo sull'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa il 2 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata rigettata l'istanza di applicazione della misura del divieto di dimora nella Regione Campania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110,319-quater cod. pen. (capo 2) e 110, 346-bis, comma 3 cod. pen. (capo 9), ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza in [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti i gravi indizi dei predetti reati.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in ordine alla tempestività dell'appello del Pubblico Ministero e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al medesimo aspetto.

In particolare si rileva che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto tempestivo l'appello del Pubblico Ministero, valorizzando come dies a quo la notificazione dell'ordinanza all'indagato [OSCURATO:PERSONA] (10 marzo 2022) e non la data di ricezione da parte del predetto ufficio dell'ordinanza medesima trasmessa per l'esecuzione, coincidente con quella del deposito in cancelleria in data 2 marzo 2022, mentre l'atto di appello del Pubblico Ministero è stato anticipato prima via PEC ed è pervenuto poi in cartaceo presso il Tribunale del riesame in data 14 marzo 2022 Si osserva che la questione era stata dedotta in appello dal coindagato Siani ed era stata fatta propria anche dal ricorrente.

Inoltre, altro profilo di inammissibilità era stato dedotto con riferimento alla sottoscrizione dell'appello da parte del solo Procuratore della Repubblica, dott. [OSCURATO:PERSONA] e non da parte del sostituto procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], e che l'atto trasmesso via PEC era privo di firma digitale.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ravvisata ammissibilità dei motivi di impugnazione del Pubblico Ministero, affetti da genericità con riferimento alle ragioni poste a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e per essere stata applicata una misura diversa è più grave di quella richiesta.

Si rappresenta che nei confronti del ricorrente per il capo 1) era stata già applicata la misura degli arresti domiciliari dal mese di aprile del 2021 poi sostituita nel novembre dello stesso anno con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ancora in corso di esecuzione, considerata la mutata posizione professionale dell'indagato.

Si rileva che le condotte ascritte risalgono al periodo giugno-novembre 2020, quindi sono addirittura anteriori alle altre per le quali era già sottoposto a misura cautelare, considerato che dopo di allora non sono stati commessi altri reati.

Si obietta, infine, che la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza è più afflittiva di quella richiesta del divieto di soggiorno nella Regione Campania perché comporta una maggiore restrizione della libertà di movimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per i soli motivi dedotti in punto di esigenze cautelari.

Quanto al primo motivo relativo alla tardività del ricorso se ne deve rilevare l'inammissibilità per le seguenti considerazioni.

Sebbene siano corrette e condivisibili le premesse teoriche in ordine alle modalità di presentazione dell'appello cautelare del pubblico ministero, sia con riferimento alla inapplicabilità del mezzo di comunicazione telematica, previsto solo per la parte privata, e sia con riferimento alla decorrenza iniziale del termine di impugnazione, risulta tuttavia carente la disamina dei dati processuali per la necessaria verifica della dedotta tardività per decorrenza del termine di impugnazione.

Si deve rammentare che la verifica degli atti processuali, poichè afferisce ad un herror in procedendo, deve essere certamente svolta anche dal Giudice di legittimità per il necessario vaglio della fondatezza del vizio dedotto, ma solo a condizione che il ricorrente dimostri di avervi a sua volta provveduto, non potendosi rimettere alla Corte di cassazione una funzione suppletiva del mancato adempimento dell'onere di specificità, essendo inammissibile per genericità la deduzione di un vizio processuale non preceduta da una compiuta disamina degli atti processuali, in assenza della quale il ricorso assumerebbe una non consentita finalità esplorativa.

Nel caso di specie risulta, infatti, corretta l'osservazione che ai fini della verifica della tempestiva presentazione del ricorso del pubblico ministero non rileva la trasmissione eseguita con le forme delle comunicazioni digitali, essendo stato già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che deve ritenersi inammissibile l'impugnazione inviata dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto l'art. 24 del dl. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente tale modalità di deposito alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, richiedendo anche che l'atto sia sottoscritto con firma digitale, strumento di cui attualmente non dispongono gli uffici di Procura (vedi sul punto, Sez. 6, n.24714 del 11/05/2021, Sinatra, Rv. 281529).

Pertanto, l'unica forma valida di presentazione del mezzo di impugnazione per la parte pubblica è quella della trasmissione in formato cartaceo, che nel caso di specie risulta pervenuta in data 14 marzo 2022 presso la cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, mentre non assume valore la precedente comunicazione telematica eseguita dall'ufficio del Pubblico Ministero.Inoltre, è anche corretta l'osservazione che il termine inziale di decorrenza dell'impugnazione proposta in sede cautelare dal pubblico ministero non coincide con la data di notificazione dell'ordinanza di rigetto all'indagato, ma con quella di comunicazione e trasmissione del provvedimento di rigetto all'ufficio del pubblico ministero.

Su tale aspetto la giurisprudenza di legittimità più recente ha, infatti, superato il più datato orientamento risalente al periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, secondo cui in caso di provvedimento di rigetto congiunto al provvedimento di accoglimento nei confronti di altri coindagati, sarebbe stata necessaria la formale comunicazione al pubblico ministero del provvedimento di rigetto sul rilievo che la trasmissione dell'ordinanza cautelare per l'esecuzione non equivaleva alla comunicazione prevista dall'art. 153 cod. proc. pen.

Al contrario, secondo l'orientamento oramai prevalente, rileva sempre ed in ogni caso la sola comunicazione al pubblico ministero dell'ordinanza ai fini dell'esecuzione anche se l'esecuzione non riguarda tutti gli indagati (cfr. Sez. 6, n. 28843 del 20/06/2013, Rv. 255861, che ha superato l'opposto orientamento seguito da Sez. 4, 28/02/1966, n.686; Sez.6, 18/01/2000 n.28, Rv. 215593).

Quindi, il rilievo dato dal Tribunale dell'impugnazione cautelare alla data di notificazione del provvedimento di rigetto all'indagato ai fini della individuazione del dies a quo del termine per proporre l'appello cautelare a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., che richiama i termini previsti per il riesame proposto dall'imputato dal primo comma dell'art. 309 cod. proc pen., è da ritersi effettivamente errato, dovendosi tenere invece conto - in adesione alla citata giurisprudenza di legittimità - della diversa data della trasmissione dell'ordinanza cautelare da parte della cancelleria dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari alla segreteria del pubblico ministero, che segna il momento in cui il pubblico ministero prende conoscenza del provvedimento di rigetto, contestualmente al momento in cui avviene la comunicazione dell'ordinanza per l'esecuzione nei confronti degli altri soggetti per i quali la richiesta cautelare è stata accolta, dovendosi ritenere il termine di giorni dieci comunque sufficiente ad assicurare l'esecuzione stessa prima della inevitabile discovery dell'ordinanza conseguente alla presentazione dell'appello per la parte della richiesta non accolta nei confronti degli altri coindagati.

Ciò premesso, deve essere rilevato che il ricorrente ha del tutto omesso di verificare la data di comunicazione dell'ordinanza cautelare alla segreteria del pubblico ministero, essendo suo preciso onere al fine di eccepire la tardività dell'impugnazione dare atto di averne verificato la decorrenza in modo puntuale, e non basare l'eccezione sulla presunzione che la data di comunicazione coincida necessariamente con quella del deposito dell'ordinanza presso l'ufficio del giudice che ha emesso la misura e deciso sul rigetto della richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero nei confronti del ricorrente.

Trattandosi dell'osservanza di un termine processuale è onere di chi eccepisce la tardività dell'impugnazione non rilevata dal giudice adito di verificarne l'inosservanza attraverso l'esame degli atti processuali, e se del caso, in mancanza del dato utile alla verifica, avanzando formale richiesta all'ufficio giudiziario competente per conseguire l'attestazione della data di eseguita consegna dell'atto da cui decorre il termine di impugnazione.

Nel caso di specie tale necessaria preliminare verifica andava fatta dal ricorrente, non emergendo peraltro dagli atti a disposizione di questa Corte di legittimità la data di trasmissione della ordinanza ma solo quella di esecuzione del 10 marzo 2020, che come osservato tuttavia non rileva ai fini della decorrenza del termine iniziale per l'appello del pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, non potendosi neppure ritenere fondato l'assunto difensivo secondo cui la data di emissione del provvedimento cautelare coinciderebbe sempre per prassi con quella della trasmissione al diverso ufficio competente per l'esecuzione, essendo evidentemente richiesta una verifica preliminare basata su dati certi e non solo presumibili.

Manifestamente infondata è, poi, la doglianza sulla mancanza di certezza della provenienza dell'appello per la mancanza di sottoscrizione del magistrato del pubblico ministero appellante, essendo sufficiente la sottoscrizione del titolare della Procura della Repubblica interessata, cui fa capo l'ufficio proponente l'impugnazione.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ravvisata ammissibilità dei motivi di impugnazione del Pubblico Ministero che si assumono affetti da genericità, essendo al contrario rilevabile dall'atto di appello la specifica indicazione delle ragioni poste a sostegno della reclamata sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Risulta, come già anticipato, invece, fondato il terzo motivo in merito alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari.

Considerato che la ragione fondamentale della richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero era quella di tenere lontano l'indagato dai luoghi in cui si sono verificati i fatti, la decisione del Tribunale di applicare una misura diversa ed opposta a quella richiesta, ovvero quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza anziché quella del divieto di dimora nell'ambito di quello stesso territorio, contraddice in modo palese la rilevata sussistenza delle esigenze cautelari, per l'evidente assoluta inutilità della disposta misura cautelare, che si risolve in una misura dal contenuto meramente afflittivo senza assolvere alla propria finalità di ostacolare concretamente la consumazione di nuovi reati dello stesso tipo di quelli per cui si procede.

Inoltre, le valutazioni sulla concretezza del pericolo di reiterazione risultano prive di adeguato confronto con le nuove emergenze costituite dalla dismissione di tutti gli incarichi di custode giudiziario e dalla cancellazione del relativo albo, oltre che dalla assenza di elementi concreti di una probabile reiterazione dei reati in uffici giudiziari diversi da quello del luogo di residenza in cui si sono verificati i fatti per cui si procede, che avrebbe potuto dare una plausibile giustificazione alla disposta misura.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/05/2022 emessa dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato per la parte che qui interessa, il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, decidendo sull'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa il 2 marzo 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata rigettata l'istanza di applicazione della misura del divieto di dimora nella Regione Campania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110,319-quater cod. pen. (capo 2) e 110, 346-bis, comma 3 cod. pen. (capo 9), ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza in [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti i gravi indizi dei predetti reati. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in ordine alla tempestività dell'appello del Pubblico Ministero e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al medesimo aspetto. In particolare si rileva che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto tempestivo l'appello del Pubblico Ministero, valorizzando come dies a quo la notificazione dell'ordinanza all'indagato [OSCURATO:PERSONA] (10 marzo 2022) e non la data di ricezione da parte del predetto ufficio dell'ordinanza medesima trasmessa per l'esecuzione, coincidente con quella del deposito in cancelleria in data 2 marzo 2022, mentre l'atto di appello del Pubblico Ministero è stato anticipato prima via PEC ed è pervenuto poi in cartaceo presso il Tribunale del riesame in data 14 marzo 2022 Si osserva che la questione era stata dedotta in appello dal coindagato Siani ed era stata fatta propria anche dal ricorrente. Inoltre, altro profilo di inammissibilità era stato dedotto con riferimento alla sottoscrizione dell'appello da parte del solo Procuratore della Repubblica, dott. [OSCURATO:PERSONA] e non da parte del sostituto procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], e che l'atto trasmesso via PEC era privo di firma digitale. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ravvisata ammissibilità dei motivi di impugnazione del Pubblico Ministero, affetti da genericità con riferimento alle ragioni poste a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e per essere stata applicata una misura diversa è più grave di quella richiesta. Si rappresenta che nei confronti del ricorrente per il capo 1) era stata già applicata la misura degli arresti domiciliari dal mese di aprile del 2021 poi sostituita nel novembre dello stesso anno con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ancora in corso di esecuzione, considerata la mutata posizione professionale dell'indagato. Si rileva che le condotte ascritte risalgono al periodo giugno-novembre 2020, quindi sono addirittura anteriori alle altre per le quali era già sottoposto a misura cautelare, considerato che dopo di allora non sono stati commessi altri reati. Si obietta, infine, che la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza è più afflittiva di quella richiesta del divieto di soggiorno nella Regione Campania perché comporta una maggiore restrizione della libertà di movimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per i soli motivi dedotti in punto di esigenze cautelari. Quanto al primo motivo relativo alla tardività del ricorso se ne deve rilevare l'inammissibilità per le seguenti considerazioni. Sebbene siano corrette e condivisibili le premesse teoriche in ordine alle modalità di presentazione dell'appello cautelare del pubblico ministero, sia con riferimento alla inapplicabilità del mezzo di comunicazione telematica, previsto solo per la parte privata, e sia con riferimento alla decorrenza iniziale del termine di impugnazione, risulta tuttavia carente la disamina dei dati processuali per la necessaria verifica della dedotta tardività per decorrenza del termine di impugnazione. Si deve rammentare che la verifica degli atti processuali, poichè afferisce ad un herror in procedendo, deve essere certamente svolta anche dal Giudice di legittimità per il necessario vaglio della fondatezza del vizio dedotto, ma solo a condizione che il ricorrente dimostri di avervi a sua volta provveduto, non potendosi rimettere alla Corte di cassazione una funzione suppletiva del mancato adempimento dell'onere di specificità, essendo inammissibile per genericità la deduzione di un vizio processuale non preceduta da una compiuta disamina degli atti processuali, in assenza della quale il ricorso assumerebbe una non consentita finalità esplorativa. Nel caso di specie risulta, infatti, corretta l'osservazione che ai fini della verifica della tempestiva presentazione del ricorso del pubblico ministero non rileva la trasmissione eseguita con le forme delle comunicazioni digitali, essendo stato già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità che deve ritenersi inammissibile l'impugnazione inviata dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto l'art. 24 del dl. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente tale modalità di deposito alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, richiedendo anche che l'atto sia sottoscritto con firma digitale, strumento di cui attualmente non dispongono gli uffici di Procura (vedi sul punto, Sez. 6, n.24714 del 11/05/2021, Sinatra, Rv. 281529). Pertanto, l'unica forma valida di presentazione del mezzo di impugnazione per la parte pubblica è quella della trasmissione in formato cartaceo, che nel caso di specie risulta pervenuta in data 14 marzo 2022 presso la cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, mentre non assume valore la precedente comunicazione telematica eseguita dall'ufficio del Pubblico Ministero.Inoltre, è anche corretta l'osservazione che il termine inziale di decorrenza dell'impugnazione proposta in sede cautelare dal pubblico ministero non coincide con la data di notificazione dell'ordinanza di rigetto all'indagato, ma con quella di comunicazione e trasmissione del provvedimento di rigetto all'ufficio del pubblico ministero. Su tale aspetto la giurisprudenza di legittimità più recente ha, infatti, superato il più datato orientamento risalente al periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, secondo cui in caso di provvedimento di rigetto congiunto al provvedimento di accoglimento nei confronti di altri coindagati, sarebbe stata necessaria la formale comunicazione al pubblico ministero del provvedimento di rigetto sul rilievo che la trasmissione dell'ordinanza cautelare per l'esecuzione non equivaleva alla comunicazione prevista dall'art. 153 cod. proc. pen. Al contrario, secondo l'orientamento oramai prevalente, rileva sempre ed in ogni caso la sola comunicazione al pubblico ministero dell'ordinanza ai fini dell'esecuzione anche se l'esecuzione non riguarda tutti gli indagati (cfr. Sez. 6, n. 28843 del 20/06/2013, Rv. 255861, che ha superato l'opposto orientamento seguito da Sez. 4, 28/02/1966, n.686; Sez.6, 18/01/2000 n.28, Rv. 215593). Quindi, il rilievo dato dal Tribunale dell'impugnazione cautelare alla data di notificazione del provvedimento di rigetto all'indagato ai fini della individuazione del dies a quo del termine per proporre l'appello cautelare a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., che richiama i termini previsti per il riesame proposto dall'imputato dal primo comma dell'art. 309 cod. proc pen., è da ritersi effettivamente errato, dovendosi tenere invece conto - in adesione alla citata giurisprudenza di legittimità - della diversa data della trasmissione dell'ordinanza cautelare da parte della cancelleria dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari alla segreteria del pubblico ministero, che segna il momento in cui il pubblico ministero prende conoscenza del provvedimento di rigetto, contestualmente al momento in cui avviene la comunicazione dell'ordinanza per l'esecuzione nei confronti degli altri soggetti per i quali la richiesta cautelare è stata accolta, dovendosi ritenere il termine di giorni dieci comunque sufficiente ad assicurare l'esecuzione stessa prima della inevitabile discovery dell'ordinanza conseguente alla presentazione dell'appello per la parte della richiesta non accolta nei confronti degli altri coindagati. Ciò premesso, deve essere rilevato che il ricorrente ha del tutto omesso di verificare la data di comunicazione dell'ordinanza cautelare alla segreteria del pubblico ministero, essendo suo preciso onere al fine di eccepire la tardività dell'impugnazione dare atto di averne verificato la decorrenza in modo puntuale, e non basare l'eccezione sulla presunzione che la data di comunicazione coincida necessariamente con quella del deposito dell'ordinanza presso l'ufficio del giudice che ha emesso la misura e deciso sul rigetto della richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero nei confronti del ricorrente. Trattandosi dell'osservanza di un termine processuale è onere di chi eccepisce la tardività dell'impugnazione non rilevata dal giudice adito di verificarne l'inosservanza attraverso l'esame degli atti processuali, e se del caso, in mancanza del dato utile alla verifica, avanzando formale richiesta all'ufficio giudiziario competente per conseguire l'attestazione della data di eseguita consegna dell'atto da cui decorre il termine di impugnazione. Nel caso di specie tale necessaria preliminare verifica andava fatta dal ricorrente, non emergendo peraltro dagli atti a disposizione di questa Corte di legittimità la data di trasmissione della ordinanza ma solo quella di esecuzione del 10 marzo 2020, che come osservato tuttavia non rileva ai fini della decorrenza del termine iniziale per l'appello del pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, non potendosi neppure ritenere fondato l'assunto difensivo secondo cui la data di emissione del provvedimento cautelare coinciderebbe sempre per prassi con quella della trasmissione al diverso ufficio competente per l'esecuzione, essendo evidentemente richiesta una verifica preliminare basata su dati certi e non solo presumibili. Manifestamente infondata è, poi, la doglianza sulla mancanza di certezza della provenienza dell'appello per la mancanza di sottoscrizione del magistrato del pubblico ministero appellante, essendo sufficiente la sottoscrizione del titolare della Procura della Repubblica interessata, cui fa capo l'ufficio proponente l'impugnazione. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ravvisata ammissibilità dei motivi di impugnazione del Pubblico Ministero che si assumono affetti da genericità, essendo al contrario rilevabile dall'atto di appello la specifica indicazione delle ragioni poste a sostegno della reclamata sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Risulta, come già anticipato, invece, fondato il terzo motivo in merito alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. Considerato che la ragione fondamentale della richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero era quella di tenere lontano l'indagato dai luoghi in cui si sono verificati i fatti, la decisione del Tribunale di applicare una misura diversa ed opposta a quella richiesta, ovvero quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza anziché quella del divieto di dimora nell'ambito di quello stesso territorio, contraddice in modo palese la rilevata sussistenza delle esigenze cautelari, per l'evidente assoluta inutilità della disposta misura cautelare, che si risolve in una misura dal contenuto meramente afflittivo senza assolvere alla propria finalità di ostacolare concretamente la consumazione di nuovi reati dello stesso tipo di quelli per cui si procede. Inoltre, le valutazioni sulla concretezza del pericolo di reiterazione risultano prive di adeguato confronto con le nuove emergenze costituite dalla dismissione di tutti gli incarichi di custode giudiziario e dalla cancellazione del relativo albo, oltre che dalla assenza di elementi concreti di una probabile reiterazione dei reati in uffici giudiziari diversi da quello del luogo di residenza in cui si sono verificati i fatti per cui si procede, che avrebbe potuto dare una plausibile giustificazione alla disposta misura. P.
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