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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35895/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella qualità di incorporante la PROGRESSO E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatAin [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5181/15/2021,depositata il 2 1 giugno 20 2 1 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenze della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento con cui l'Ufficio recuperò la maggiore IRES dovuta per l'anno d'imposta 2014, a seguito della rideterminazione del reddito imponibile minimo exart. 30 della legge n. 724del 1994, scaturente dal l o stato di non operatività, come da precedente atto di diniego della domanda di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

La contribuente si è difesa con controricorso.

In data 11 luglio 2023 il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha depositato la proposta di definizione anticipata della controversia, nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso erariale.

La ricorrente Agenzia si è opposta alla proposta ed è stata fissata l’odierna udienza camerale.

Considerato che: 1.Preliminarmente va dato atto che la controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite e di quietanza di versamento delle somme dovute.

Idati dedotti e documentati dalla contribuente in ordine al perfezionamento della totale definizione della controversia tributaria trovano riscontro nell’apposito elenco ( aggiornat o alla data del 13 ottobre 2023 ) da ultimo trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risulta intervenuto diniego del beneficio.

Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo(come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifichenella legge n. 56 del 26 maggio 2023 ), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando ex lege le spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella qualità di incorporante la PROGRESSO E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatAin [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5181/15/2021,depositata il 2 1 giugno 20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenze della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento con cui l'Ufficio recuperò la maggiore IRES dovuta per l'anno d'imposta 2014, a seguito della rideterminazione del reddito imponibile minimo exart. 30 della legge n. 724del 1994, scaturente dal l o stato di non operatività, come da precedente atto di diniego della domanda di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. La contribuente si è difesa con controricorso. In data 11 luglio 2023 il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha depositato la proposta di definizione anticipata della controversia, nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso erariale. La ricorrente Agenzia si è opposta alla proposta ed è stata fissata l’odierna udienza camerale. Considerato che: 1.Preliminarmente va dato atto che la controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite e di quietanza di versamento delle somme dovute. Idati dedotti e documentati dalla contribuente in ordine al perfezionamento della totale definizione della controversia tributaria trovano riscontro nell’apposito elenco ( aggiornat o alla data del 13 ottobre 2023 ) da ultimo trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risulta intervenuto diniego del beneficio. Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo(come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifichenella legge n. 56 del 26 maggio 2023 ), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando ex lege le spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichi
Sentenza Cassazione n. 35895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris