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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 20515/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha negato, in sede di reclamo ai sensi degli artt. 30 e 30-bis Ord. pen., il permesso chiesto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] in regime di custodia cautelare in carcere, per partecipare al funerale o alla tumulazione della nonna [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La Corte territoriale ha osservato che, nonostante la tragica portata dell'evento, nella fattispecie non ricorre l'eccezionalità dell'esigenza posta a fondamento della richiesta e che l'unione spirituale con la nonna deceduta davanti alla tomba può ugualmente realizzarsi mediante il raccoglimento e la preghiera nei luoghi di culto del luogo di detenzione.

Inoltre, nel provvedimento impugnato vengono evidenziati i rischi di un trasferimento da Napoli a Lecce connessi sia alla pericolosità dell'imputato sia alla pandemia da Sars2-Covid 19.

2. Il detenuto, mediante il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con i quali denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, l' inosservanza e l' erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità del citato provvedimento. 2.1.Secondo il ricorrente, la concessione del permesso, di cui nella specie sussisterebbero appieno le condizioni a norma del secondo comma dell'art. 30 Ord. pen., non si porrebbe affatto in contrasto con le esigenze di cautela (per il cui soddisfacimento sarebbe previsto l'ausilio della scorta) al fine di recarsi presso il cimitero ove è sepolta la congiunta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è fondato e che pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Come è noto, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, secondo comma, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto; mentre la gravità dei fatti commessi, o la pericolosità del condannato o dell'imputato, sono da valutare esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive (in senso conforme, Cass. Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, Vitale, Rv. 267210).3.

Pertanto ha errato la Corte territoriale nel fondare la decisione su un presupposto incidente non sull' an della concessione, ma solo sulle modalità esecutive del permesso, che debbono essere stabilite, a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 230 del 2000, proprio in vista della tutela delle rappresentate esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, e possono includere, avuto specifico riguardo alla personalità del soggetto e all'indole dei reati, l'imposizione della scorta. 3.1.Inoltre, il richiamo alla possibilità di una unione spirituale del detenuto con la nonna defunta all'interno dei luoghi di culto del luogo di detenzione risulta inconferente ed in contrasto con le finalità proprie dell'art. 30 Ord. pen. 4.

Il provvedimento impugnato deve essere per l'effetto annullato, con rinvio al giudice che l'ha pronunciato, che procederà a nuovo esame sulla base dei principi suesposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 22 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha negato, in sede di reclamo ai sensi degli artt. 30 e 30-bis Ord. pen., il permesso chiesto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] in regime di custodia cautelare in carcere, per partecipare al funerale o alla tumulazione della nonna [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Corte territoriale ha osservato che, nonostante la tragica portata dell'evento, nella fattispecie non ricorre l'eccezionalità dell'esigenza posta a fondamento della richiesta e che l'unione spirituale con la nonna deceduta davanti alla tomba può ugualmente realizzarsi mediante il raccoglimento e la preghiera nei luoghi di culto del luogo di detenzione. Inoltre, nel provvedimento impugnato vengono evidenziati i rischi di un trasferimento da Napoli a Lecce connessi sia alla pericolosità dell'imputato sia alla pandemia da Sars2-Covid 19. 2. Il detenuto, mediante il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con i quali denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, l' inosservanza e l' erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità del citato provvedimento. 2.1.Secondo il ricorrente, la concessione del permesso, di cui nella specie sussisterebbero appieno le condizioni a norma del secondo comma dell'art. 30 Ord. pen., non si porrebbe affatto in contrasto con le esigenze di cautela (per il cui soddisfacimento sarebbe previsto l'ausilio della scorta) al fine di recarsi presso il cimitero ove è sepolta la congiunta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato e che pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2. Come è noto, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, secondo comma, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto; mentre la gravità dei fatti commessi, o la pericolosità del condannato o dell'imputato, sono da valutare esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive (in senso conforme, Cass. Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, Vitale, Rv. 267210).3. Pertanto ha errato la Corte territoriale nel fondare la decisione su un presupposto incidente non sull' an della concessione, ma solo sulle modalità esecutive del permesso, che debbono essere stabilite, a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 230 del 2000, proprio in vista della tutela delle rappresentate esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, e possono includere, avuto specifico riguardo alla personalità del soggetto e all'indole dei reati, l'imposizione della scorta. 3.1.Inoltre, il richiamo alla possibilità di una unione spirituale del detenuto con la nonna defunta all'interno dei luoghi di culto del luogo di detenzione risulta inconferente ed in contrasto con le finalità proprie dell'art. 30 Ord. pen. 4. Il provvedimento impugnato deve essere per l'effetto annullato, con rinvio al giudice che l'ha pronunciato, che procederà a nuovo esame sulla base dei principi suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 22 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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