CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 del TRIBUNALE di ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolt dal ConsiglerecnA [OSCURATO:PERSONA]; u blico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Rovigo ha assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alli art 5 d. Lvo 74/2000 per non aver, quale titolare dell'omonima ditta individuale, presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2014 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, pur avendo generato un volume di affari che ha determinato un'evasione dell'Iva dell'ammontare di euro 59.325,00. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre per saltum per cassazione avverso la suddetta sentenza assolutoria deducendo violazione di legge, posto che il giudice di merito ha ritenuto, erroneamente, che l'imputato non fosse obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2014 in quanto la ditta era stata cancellata dal registro delle imprese in data 23 agosto 2013 e pertanto, non fosse tenuta ad effettuare alcuna dichiarazione fiscale. Tuttavia, rileva il ricorrente, dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, acquisito al fascicolo del dibattimento, è emerso che la ditta individuale intestata all'imputato ha continuato a svolgere l'attività anche nel 2014, emettendo ben 10 fatture nei confronti della cliente [OSCURATO:PERSONA], per un importo complessivo di euro 269.658,00. Pertanto, ai fini della integrazione della norma penale, nessuna rilevanza riveste il fatto che l'impresa sia stata, l'anno precedente, cancellata dal registro della Camera di Commercio. Inoltre, il ricorrente deduce vizio della motivazione, in quanto il giudice di merito, pur riconoscendo che la ditta ha continuato ad emettere fatture anche successivamente alla sua cancellazione, ha ritenuto erroneamente che solo nel caso di fatture per operazioni effettive operi l'obbligo di dichiarazione dei redditi. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Si osserva che, in tema di reati tributari, si è affermato che sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del legale rappresentante di una società, sebbene cancellata dal registro delle imprese, ove tale società abbia continuato ad esercitare concretamente attività produttive di redditi imponibili (in motivazione, la Corte ha aggiunto che la finalità di evasione, necessaria ai fini della configurabilità del delitto dì cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può evincersi dall'avvenuta prosecuzione dell'attività, nonostante la cancellazione, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). Si è, pertanto, specificato che la prosecuzione dell'attività, nonostante la cancellazione, non esime dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi percepiti, posto che l'iscrizione alla camera di commercio concerne il regime formale di pubblicità della ditta e che l'argomento contrario finirebbe per legittimare la prosecuzione "in nero" dell'attività di impresa, con conseguente sottrazione di ricavi ed elementi attivi all'imposizione diretta o sul valore aggiunto. Ne segue che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, occorre avere riguardo all'esercizio effettivo dell'attività di impresa, a nulla rilevando quanto emerge dalla certificazione della Camera di Commercio, soprattutto allorquando emergano elementi fattuali in netto contrasto con quanto da essa risultante. 1.2. Nel caso in disamina, il giudice di merito ha constatato che, dalla visura presso la Camera di commercio, prodotta dalla difesa, emerge che la ditta individuale era cessata e cancellata dal 2013. Ha ritenuto, pertanto, sulla base di tale unica premessa, che la ditta non fosse tenuta a presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2014, senza analizzare il profilo inerente all'effettiva prosecuzione dell'attività imprenditoriale successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese e alla emissione nel 2014 di un numero cospicuo di fatture che ha determinato una evasione dell'IVA per un ammontare di euro 59.325,00, come indicato nel capo di imputazione. D'altronde, lo stesso giudice a quo da' atto, nella motivazione della sentenza impugnata, che non è emersa l'inesistenza delle operazioni sottostanti alle predette fatture. Risulta pertanto erronea la conclusione alla quale è approdato il giudice a quo relativamente all'inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione IVA. 2. Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, all'udien