CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 11489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6261/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 37 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - resistente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 11 luglio 2018 n. 1489; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 1. Nel 1987 l'[OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia (in seguito "[OSCURATO:PERSONA] delle infrastrutture e della Mobilità"; d'ora innanzi, per brevità, "l'[OSCURATO:PERSONA]") avviò le procedure finalizzate all'espropriazione per pubblica utilità di un terreno di circa 2.000 metri quadrati sito a Palermo, in località "fondo Patti". A quell'epoca il fondo apparteneva pro indiviso a due comproprietari: -) [OSCURATO:PERSONA], nato il 2 gennaio 1922 (d'ora innanzi, per maggior chiarezza, [OSCURATO:PERSONA] junior); -) [OSCURATO:PERSONA], zio ex patre del primo, nato il 27 novembre 1899 (d'ora innanzi, per maggior chiarezza, [OSCURATO:PERSONA] senior). [OSCURATO:PERSONA] senior, trasferitosi altrove, sin dal 1979 aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] junior un mandato con procura che legittimava il mandatario a rappresentare il mandante nell'amministrazione e nella gestione di tutti i suoi beni. [OSCURATO:PERSONA] senior morì il 25 febbraio 1993. 2. [OSCURATO:PERSONA] junior nel 1994 (unitamente ad altri soggetti, la cui posizione non viene in rilievo nel presente giudizio) convenne dinanzi al Tribunale di Palermo l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento del danno per avere irreversibilmente trasformato il proprio fondo senza la previa emissione del decreto di espropriazione nei termini di legge. L'attore dichiarò di agire sia in proprio, sia quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] senior. Il Tribunale di Palermo con sentenza 4 novembre 2003 n. 13004 accolse la domanda e condannò l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'attore, "in proprio e nella qualità di rappresentante" del mandante [OSCURATO:PERSONA] senior, dell'importo complessivo di euro 385.200,63 oltre accessori. La sentenza passò in giudicato. 3. Invocando il suddetto titolo esecutivo, nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] junior e [OSCURATO:PERSONA] iniziarono l'esecuzione forzata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 [OSCURATO:PERSONA], a giustificazione della propria legittimazione a procedere in executivis, dedusse di essere stato comproprietario del fondo espropriato, per averlo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] senior sin dal 1992. Precisò a tal riguardo che il proprio padre [OSCURATO:PERSONA] junior, con atto del 20 febbraio 1992, agendo in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] senior (del quale come detto era rappresentante generale), gli aveva venduto la quota di comproprietà indivisa del fondo "Patti" spettante a [OSCURATO:PERSONA] senior, e contestualmente sempre in nome e per conto del rappresentato gli aveva ceduto "tutti i crediti contenziosi derivanti dalla espropriazione del terreno". 4. L'[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c.. Dedusse - in sintesi - che [OSCURATO:PERSONA] senior era deceduto nel 1993; che il processo concluso dalla sentenza messa in esecuzione era iniziato nel 1994; che di conseguenza la suddetta sentenza, nella parte in cui aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno a favore di [OSCURATO:PERSONA] senior (rappresentato in quel giudizio, come detto, da [OSCURATO:PERSONA] junior) era inesistente, perché pronunciata nei confronti di persona già deceduta prima ancora dell'introduzione del giudizio. 5. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento dell'opposizione domandò la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da accessione invertita o, in ulteriore subordine, al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento. 6. Con sentenza 17 ottobre 2013 n. 4163 il Tribunale di Palermo dichiarò "inesistente" la sentenza messa in esecuzione, nella parte in cui aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] senior. R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 Conseguentemente accolse l'opposizione nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], che come detto assumeva d'essere avente causa di [OSCURATO:PERSONA] senior. La sentenza venne appellata dal soccombente. 7. Con sentenza 11 luglio 2018 n. 1489 la Corte d'appello di Palermo rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) si era formato il giudicato interno sul fatto che la sentenza 13004/03 del Tribunale di Palermo (e cioè il titolo esecutivo) fosse da reputare "inesistente" nella parte in cui aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] senior, rappresentato in quel processo da [OSCURATO:PERSONA] junior; -) [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], in quanto non aveva validamente dimostrato di essere avente causa di [OSCURATO:PERSONA] senior; -) irrilevante, a tal fine, era la scrittura privata di cessione di beni e crediti datata 20 febbraio 1992, prodotta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva di data certa anteriore alla formazione del titolo esecutivo; -) l'assenza di prova della comproprietà del fondo espropriato in capo ad [OSCURATO:PERSONA] comportava, oltre che l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, il rigetto della sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nonché quella ulteriormente subordinata di pagamento d'un indennizzo per ingiustificato arricchimento. 8. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su sette motivi ed illustrato da breve memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha notificato controricorso, ma ha depositato "atto di costituzione" al fine della partecipazione alla pubblica udienza, partecipazione comunque non avvenuta. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 1. Ritiene il Collegio che la manifesta infondatezza, per quanto si dirà, del ricorso oggi in esame, renda superfluo - in virtù del principio c.d. della "ragione più liquida" - occuparsi del problema della tempestività del ricorso. Quest'ultimo, infatti, è stato proposto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso una sentenza pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque oltre il semestre di cui all'art. 327 c.p.c.. Il ricorso si potrebbe ritenere dunque tempestivo solo a condizione di ammettere che la proposizione, da parte dell'opposto, d'una domanda riconvenzionale di accertamento o di danno basti di per sé a sottrarre il processo alla regola della sospensione feriale dei termini. Principio, in verità già ripetutamente affermato da questa Corte in passato, sia pure a determinate condizioni e cioè quando l'opposizione sia stata accolta, e di conseguenza sia stata esaminata (con qualunque esito) la domanda subordinata proposta dall'opposto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 - 01; v. pure Sez. 3 - , Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 !i7 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12888 del 22/06/2016, Rv. 640428 - 01). In tal caso, infatti, si è ritenuto che l'estensione del giudizio ad una domanda non concernente il processo esecutivo basti di per sé a sottometterlo alla regola generale della sospensione feriale dei termini. Conclusione che tuttavia (anche in un'ottica di perspective overruling) questa Corte si riserva di rimeditare non appena se ne presenterà l'occasione, per verificare la coerenza dell'orientamento sopra ricordato col principio di ragionevole durata del processo e con le esigenze dell'ordine pubblico economico, come valutate in relazione alle cause di opposizione esecutiva ed a quelle ad essa assimilabili e collegate. 2. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2704 c.c.. Sostiene che il principio per cui la scrittura privata non avente data certa non può essere opposta ai terzi trova applicazione soltanto con riferimento a quei terzi cui la scrittura privata è suscettibile di recare pregiudizio. R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 Nel caso di specie, tuttavia, la scrittura privata del 20 febbraio 1992, che avesse o non avesse data certa, nessun pregiudizio poteva recare all'[OSCURATO:PERSONA], il quale era comunque tenuto a pagare l'indennizzo ai comproprietari del fondo espropriato, con la conseguenza che per la pubblica amministrazione era "indifferente che titolare del credito sia l'uno o l'altro dei signori Barone". 2.1. Il motivo è infondato. Per il debitore di una obbligazione pecuniaria non è indifferente sapere chi sia il creditore, per l'ovvia ragione che qualsiasi pagamento effettuato a non legittimato sarebbe privo di causa e non dovuto, in virtù del principio cum nulla subest causa, constare non potest obligatio. Di conseguenza l'[OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a sapere chi fosse il proprietario del fondo espropriato avente diritto al risarcimento, e tale qualità non poteva essere dimostrata con una scrittura privata non avente data certa. 2.2. In secondo luogo, oggetto del presente giudizio di opposizione era lo stabilire se [OSCURATO:PERSONA] potesse o non potesse invocare a suo favore il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza 13004/03. La Corte d'appello lo ha negato, sul presupposto che per mettere in esecuzione quel titolo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare di essere avente causa di [OSCURATO:PERSONA] senior, e questa prova [OSCURATO:PERSONA] non l'aveva data. Nel caso di specie, pertanto, la scrittura privata del 1992 era stata invocata non già per pretenderne l'adempimento, ma per dimostrare la qualità di legittimato all'esecuzione forzata, e dunque come mezzo di prova. Sicché legittimamente la Corte d'appello ha stabilito che non può considerarsi "prova" una scrittura priva di data certa. 3. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1350, 1376 e 1388 c.c.. Nella illustrazione del motivo si espone una tesi giuridica così riassumibile: R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 -) la scrittura privata con cui si trasferisce la proprietà d'un immobile spiega immediatamente i suoi effetti fra le parti, anche se priva di data certa o non redatta per atto pubblico; -) l'autenticazione della scrittura o la data certa di essa sono requisiti che non rilevano ai fini dell'efficacia traslativa dell'atto, ma solo ai fini dell'opponibilità dei suoi effetti ai terzi; -) la Corte d'appello aveva confuso il concetto di "efficacia traslativa" col concetto di "opponibilità della scrittura ai terzi", negando la prima sol perché non sussisteva la seconda. 3.1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] pretende di agire esecutivamente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un titolo esecutivo pronunciato nei confronti di altri soggetti. Sostiene tuttavia di poterlo fare in quanto avente causa di uno dei creditori ivi contemplati. Per vedere accogliere questa pretesa dal giudice di merito, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere acquistato il diritto controverso prima della morte dell'originario titolare, solo in tal modo potendo configurarsene un valido trasferimento da parte di quest'ultimo. La dimostrazione di avere acquistato un diritto a titolo derivativo prima di una determinata data esige una prova avente data certa. Essendo mancata nel caso di specie tale prova, correttamente la Corte d'appello ha accolto l'opposizione all'esecuzione. Irrilevanti, pertanto, sono le deduzioni svolte dal ricorrente circa la pretesa violazione dell'articolo 1350 c.c.. La Corte d'appello non ha affatto violato quella norma, per la semplice ragione che di quella norma non doveva farsi applicazione nel caso di specie. Nel caso di specie occorreva soltanto stabilire se colui il quale si afferma cessionario di un diritto possa dimostrare tale pretesa per mezzo di una scrittura priva di data certa: e la risposta non poteva che essere negativa. R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 4. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza d'appello sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto nullo o inefficace l'atto del 1992 in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] asseriva di essere divenuto comproprietario del fondo il cessionario dei crediti scaturenti dalla sua espropriazione. Deduce, da un lato, che nel corso del giudizio non era emersa alcuna prova dell'esistenza di una causa di nullità o di inefficacia di quell'atto; e dall'altro che in ogni caso la nullità di quell'atto poteva essere fatta valere solo dalle parti di esso, non dall'[OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza. La ratto decidendi sottesa dalla sentenza impugnata è l'assenza di prova di una data certa dell'atto in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] assumeva essere divenuto avente causa del creditore originario. Solo incidenter tantum, e dunque con motivazione superflua ed in sostanza irrilevante ai fini della decisione, la Corte d'appello ha ritenuto di aggiungere un breve cenno alla "inefficacia" della scrittura del 1992. In realtà, leggendo la sentenza d'appello nella sua interezza, e senza estrapolarne singoli e brevi passaggi come pretende di fare il ricorrente, appare chiaro che la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dalla Corte d'appello per difetto di prova, statuizione rispetto alla quale non hanno alcun rilievo i passaggi motivazionali relativi alla "inefficacia" della scrittura privata del 1992 o alla circostanza che essa fu stipulata in una situazione di conflitto di interessi da parte di [OSCURATO:PERSONA] junior. 5. Col quarto motivo il ricorrente prospetta più censure. 5.1. Con una prima censura sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse un giuridico interesse, ex articolo 100 c.p.c., a proporre l'opposizione all'esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che l'interesse ravvisato dalla Corte d'appello a fondamento dell'opposizione (evitare di esporsi a successive azioni risarcitorie da parte dell'effettivo avente diritto al risarcimento) nella specie non sussisteva, in R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 quanto "nessuno aveva trascritto prima o dopo [OSCURATO:PERSONA] un diverso atto di trasferimento [della prima metà del fondo espropriato]". 5.2. Con una seconda censura il ricorrente deduce di avere allegato nell'atto d'appello e nella comparsa conclusionale depositati in grado di appello la suddetta circostanza della mancanza di altre trascrizioni contrastanti con l'acquisto vantato da [OSCURATO:PERSONA]; che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva nulla osservato a tal riguardo; che di conseguenza la suddetta circostanza ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. doveva ritenersi non contestata; che la mancanza di trascrizioni pregiudizievoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rendeva l'[OSCURATO:PERSONA] privo di interesse a contestare l'esecuzione forzata. 5.3. Con una terza censura, infine, il ricorrente deduce che la Corte d'appello non ha tenuto conto della efficacia sanante della trascrizione, ai sensi dell'articolo 2652, n. 6 c.c., e che comunque il rischio di un doppio pagamento per l'[OSCURATO:PERSONA] era inesistente, perché pagando ad [OSCURATO:PERSONA] avrebbe Qív pagato al creditore apparente, con effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 1189 c.c.. 5.4. Tutte le censure sono infondate, come correttamente rilevato anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni. Nel caso di specie non vengono in rilievo né le norme sulla trascrizione, né quelle sull'efficacia sanante di essa, né quelle sul conflitto tra più acquirenti di beni immobili. La sentenza messa in esecuzione infatti è una sentenza di condanna della p.a. al pagamento d'una obbligazione pecuniaria in favore di [OSCURATO:PERSONA] senior, nella quale non si menziona [OSCURATO:PERSONA]. Nel presente giudizio pertanto non può che discorrersi d'una questione soltanto: se [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato di avere acquistato i crediti spettanti a [OSCURATO:PERSONA] senior prima dell'inizio dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] senior, come detto, è deceduto il 25.2.1993: dunque era onere di [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di avere acquistato, prima di tale data, o R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 la proprietà del fondo Patti, o i crediti scaturenti dalla sua occupazione acquisitiva da parte della p.a.. Secondo il giudice di merito, con giudizio non censurabile in questa sede, tale prova l'odierno ricorrente non l'ha data. La scrittura privata di acquisto del fondo Patti, per quanto già detto, correttamente è stata ritenuta dalla Corte d'appello priva di efficacia probatoria in quanto sfornita di data certa, e quindi insuscettibile di dimostrare: a) sia che l'acquisto del fondo "Patti" da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuto prima del trasferimento coattivo della proprietà del medesimo fondo da [OSCURATO:PERSONA] senior all'amministrazione; b) sia che la cessione ad [OSCURATO:PERSONA] dei crediti risarcitori da quest'ultimo vantati nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta prima della morte di [OSCURATO:PERSONA] senior. Qi?( 5.5. Alla luce di quanto precede deve concludersi che: a) la prima censura contenuta nel quarto motivo di ricorso è infondata: l'[OSCURATO:PERSONA] aveva infatti interesse ad eccepire il difetto di titolarità del credito in capo ad [OSCURATO:PERSONA] per l'ovvia ragione che chiunque ha diritto di rifiutare pagamenti di sorta a chi non sia creditore, a prescindere dal fatto che esista o non esista il rischio di dover ripetere il pagamento nelle mani di altro soggetto; b) la seconda e la terza censura contenute nel quarto motivo di ricorso sono infondate, dal momento che nel presente giudizio non si controverte sulla proprietà di un immobile, ma si controversie sulla titolarità di un credito, con la conseguenza che non vengono in rilievo le norme sulla trascrizione. 6. Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1350, 1376 e 2043 c.c. Deduce che in primo grado aveva formulato, in via subordinata all'accoglimento dell'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], una domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, ed in ulteriore subordine una domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennità R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 per ingiustificato arricchimento; che il Tribunale su tali domande non si era pronunciato; che impugnata anche su questo punto la sentenza di primo grado, la Corte d'appello aveva ritenuto "implicitamente assorbite" tali domande. 6.1. Non è chiaro se col motivo in esame il ricorrente abbia inteso dolersi di un vizio di omessa pronuncia, oppure di una violazione di legge. Se si interpretasse il motivo nel primo senso, esso sarebbe manifestamente infondato: la Corte d'appello infatti non ha affatto omesso di pronunciarsi sulle domande riconvenzionali subordinate formulate da [OSCURATO:PERSONA], affermando che, non essendovi prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse comproprietario del terreno espropriato, egli non era legittimato a domandare all'amministrazione "le somme richieste a titolo di indennità di occupazione e a titolo risarcitorio per l'occupazione ... del bene". 6.2. Se invece si interpretasse il quinto motivo di ricorso nel senso che con esso il ricorrente abbia inteso dolersi del rigetto delle suddette domande riconvenzionali, il motivo sarebbe inammissibile, in quanto privo di qualsiasi argomentata censura avverso la sentenza di primo grado. Nell'illustrazione del motivo, infatti, il ricorrente si limita a sostenere che "una volta data la prova del suo diritto dominicale", la sua domanda si sarebbe dovuta accogliere. Evidente tautologia, dal momento che, per quanto già detto, la Corte d'appello ha escluso che nel giudizio di merito fosse stata fornita una valida prova della titolarità in capo di [OSCURATO:PERSONA] del diritto ad essere risarcito del danno per l'espropriazione del fondo "Patti". 7. Col sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 1105 c.c.. Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha negato a [OSCURATO:PERSONA] junior (e, per lui, ai suoi eredi tra i quali esso ricorrente) il diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per riscuotere l'intero credito risarcitorio liquidato dal R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio dei 18.1.2022 Tribunale di Palermo con la sentenza 13004/03. Deduce al riguardo che "nel caso di espropriazione l'azione di uno dei comproprietari estende i suoi effetti anche agli altri". 7.1. Il motivo, a parte i dubbi sul difetto di specifica indicazione di quando in tali esatti termini e nel giusto contraddittorio una simile questione sia stata sottoposta alla Corte d'appello, è manifestamente infondato. Il presente giudizio non ha ad oggetto la liquidazione dell'indennità di espropriazione. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] junior e di [OSCURATO:PERSONA] a procedere esecutivamente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per la riscossione di un credito pecuniario. Irrilevante dunque nel caso di specie è la disciplina contenuta nell'articolo 1105 c.c., così come le norme sulla comproprietà e sul diritto di ciascun comproprietario di agire a tutela della cosa comune. tl/ 8. Il settimo motivo è inammissibile, in quanto non contiene alcuna censura avverso la sentenza impugnata, ma si limita ad invocare la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza, nel caso in cui il ricorso per cassazione fosse accolto. 9. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; R.G.N. 6261/19 Camera di consiglio del 18.1.2022 (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel