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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 2000

Cassazione n. 04300/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Milanovic) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, consistendo nella mera deduzione della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza alcun riferimento specifico al contenuto del provvedimento impugnato, tale non potendosi ritenere il riferimento ad una frazione della condotta in addebito al capo A dell'imputazione (tentato furto).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere e t nsore .,3 [OSCURATO:PERSONA] O andoVil t, Pierluig* [OSCURATO:PERSONA] / k/ —__.-- ( [OSCURATO:PERSONA] 3 1 6EN2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Milanovic) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, consistendo nella mera deduzione della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza alcun riferimento specifico al contenuto del provvedimento impugnato, tale non potendosi ritenere il riferimento ad una frazione della condotta in addebito al capo A dell'imputazione (tentato furto). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere e t nsore .,3 [OSCURATO:PERSONA] O andoVil t, Pierluig* [OSCURATO:PERSONA] / k/ —__.-- ( [OSCURATO:PERSONA] 3 1 6EN2
Sentenza Cassazione n. 04300/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris