CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Osservato che, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Brescia il rigetto dell'istanza di ammissione all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare generica, [OSCURATO:PERSONA] ha, con i due motivi sviluppati in ricorso, dedotto, rispettivamente, la violazione di legge, in particolare dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che i giudici di sorveglianza non hanno valutato in modo congruo le condizioni legittimanti le due misure alternative e, in particolare, hanno dequotato la capacità contenitiva della dedotta, residua pericolosità sociale propria della detenzione domiciliare; - Considerato, invece, che il Tribunale abbia adeguatamente spiegato la carenza delle condizioni necessarie per formulare una ragionevole prognosi favorevole di buon esito, non solo della più ampia misura alternativa, ma anche della detenzione domiciliare, essendosi, con congrue argomentazioni, evidenziato il recentissimo trascorso complessivamente deviante del condannato, con precipuo riguardo a episodi di evasione e di spaccio di sostanze stupefacenti, venuti alla luce pure in tempo successivo alla formulazione dell'istanza tesa all'ottenimento delle misure alternative, fatti reputati, sulla scorta di un compiuto discorso giustificativo, tali da far emergere le pulsioni devianti di Dhawadi non contenibili con alcuna delle misure invocate; - Ritenuto, pertanto, che, a fronte dell'approfondito esame della personalità del condannato, esitato nella valutazione della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, il ricorrente si sia limitato a opporre argomenti contro-valutativi di merito, di guisa che l'impugnazione si rivela volta a fornire una - non consentita - diversa ricostruzione degli elementi fattuali accertati dai giudici specializzati; - Rilevato che per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]»pliere estensore D E POSITATA Il Presidente