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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25876/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è inammissibile e manifestamente infondato, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza della Corte di appello, a riguardo della gravità delle modalità del fatto, che denotano proclività a delinquere); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile e manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine 5, 6 e 7) ha utilizzato argomentazioni logiche ed ineccepibili.

Invero, con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.

Lo stesso dicasi relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla quale l'onere motivazionale è stato adeguatamente assolto.

Sul punto, occorre sottolineare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha congruamente valorizzato la commissione del fatto in costanza di misura cautelare e in pendenza di altro procedimento penale per furto; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è inammissibile e manifestamente infondato, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza della Corte di appello, a riguardo della gravità delle modalità del fatto, che denotano proclività a delinquere); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile e manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine 5, 6 e 7) ha utilizzato argomentazioni logiche ed ineccepibili. Invero, con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Lo stesso dicasi relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla quale l'onere motivazionale è stato adeguatamente assolto. Sul punto, occorre sottolineare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha congruamente valorizzato la commissione del fatto in costanza di misura cautelare e in pendenza di altro procedimento penale per furto; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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