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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11601/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi dei ricorsi e chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 25/03/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 05/06/2020 dal Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Sorrento), con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per lottizzazione abusiva materiale e - preso atto dell'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione e della conseguente estinzione della fattispecie contestata - era stata disposta la confisca degli immobili in sequestro.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.33093/2022, ha accolto il secondo motivo di impugnazione proposto dal comune difensore degli imputati, in relazione al profilo della confisca.

In particolare, ha evidenziato che - come risultante dagli scritti difensivi - era stato rappresentato che una parte dei fabbricati presenti sul fondo di proprietà dei ricorrenti era precedentemente destinato (in virtù degli strumenti urbanistici) ad attività silvo-pastorali, prevedendosi facoltà di edificazione ex novo sino all'apposizione del vincolo coincidente con il PUT dell'area sorrentino-amalfitana del 1987; evidenziando altresì come, sulla base della prospettazione difensiva, la determina comunale evidenziata in sede di appello aveva fatto espresso richiamo alla possibilità di ripristinare la conformità urbanistica dell'area interessata anche con demolizioni parziali.

Ha quindi argomentato che la complessità delle informazioni fornite non era stata debitamente considerata dai giudici di appello che, in tale modo, avevano omesso di verificare la compatibilità di una misura meno invasiva rispetto alla confisca.

La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha pregiudizialmente rilevato la non condivisibilità della pronuncia emessa in sede di appello, nella quale era stato rilevato che la demolizione delle opere non conformi alla normativa urbanistica non sarebbe stata realizzabile poiché avrebbe dovuto essere integrale, .)Rf in quanto l'attività agrituristica realizzata lig, ricorrenti sarebbe stata del tutto incompatibile con la vocazione agricola del territorio; ha peraltro rilevato che la concreta praticabilità delle demolizioni a cura e spese delle parti doveva ritenersi preferibile alla confisca, in ottemperanza al principio di proporzionalità e che, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, la demolilione non poteva investire la totalità dell'edificato, poiché alcuni dei manufatti risultavano preesistenti e conformi alla destinazione agro-silvopastorale che esisteva nella zona prima del PUT del 1987; ritenendo pure non condivisibile l'argomentazione, spesa nell'originaria sentenza di appello, in base alla quale la demolizione non sarebbe stata praticabile in quanto gli immobili erano interclusi in ùn'area più vasta interessata dalla lottizzazione rispetto alla quale non era stata prospettata misura alternativa rispetto alla confisca, vertendo tale argomentazione su un'area esterna rispetto a quella oggetto di giudizio.

Ha rilevato peraltro che, qualora fosse stato accertato che la realizzazione della misura meno restrittiva non fosse stata eseguita per condotta inottemperante da parte degli imputati, solo in quel caso poteva ritenersi proporzionata la sanzione della confisca; ha quindi ritenuto che tanto fosse avvenuto nel caso di specie, in cui risultava che i ricorrenti avevano concluso un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo al fine di procedere a un dettagliato programma di demolizioni e rimessioni in pristino ma a tanto non avevano ottemperato, ravvisandosi una colpevole inerzia da parte degli imputati che giustificava l'adozione della misura ablatoria.

Ha quindi ritenuto insufficiente il mero annullamento del progetto, trattandosi di lottizzazione abusiva materiale e che non erano ravvisabili situazioni di necessità di tutela di terzi in buona fede, in riferimento alle aree di proprietà di altri soggetti; in ordine alla possibile demolizione solo parziale, ha ravvisato la mancanza del presupposto rappresentato dall'assenza di colpa o di imprudenza da parte dei ricorrenti, atteso che il comportamento successivo alla condotta illecita aveva denotato la mancanza di effettiva volontà di collaborare con l'autorità comunale allo scopo di attuare un programma edilizio alternativo rispetto alla confisca, proprio in ragione dell'accertata inottemperanza rispetto al predetto accordo sostitutivo; per l'effetto, accertato il rispetto del principio di proporzionalità, ha confermato la sentenza annullata dalla Terza Sezione anche in riferimento alla confisca urbanistica.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod.proc.pen..

Ha dedotto che, nell'originario giudizio di appello, lo scrivente Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato quale unico difensore di fiducia dell'imputato, con revoca di ogni altro difensore; ha quindi dedotto che il decreto ii citazione per il giudizio di rinvio indicava quali difensori dell'imputato lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ha argomentato, pertanto, che il decreto di citazione avrebbe dovuto essere notificato al solo difensore ritualmente officiato e che la notifica medesima era avvenuta a un indirizzo PEC diverso rispetto a quello in dotazione, con conseguente perfezionamento di una nullità ass luta e insanabile per violazione del principio del contraddittorio.

Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.627 cod.proc.pen., non essendosi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento, non avendo ottemperato alla verifica dell'avvenuto rispetto del programma di demolizione concordato con il Comune di Sorrento e avendo travisato la determina dirigenziale dello stesso Comune del 14/11/2018, nella parte in cui riteneva il termine di sei mesi per il completamento delle demolizioni decorrenti dalla determina medesima e non già dal successivo accordo sostitutivo concluso ai sensi dell'art.11 della

I. n.241/1990.

Ha esposto che la valutazione rimessa alla Corte di appello non riguardava quella afferente alla corretta esecuzione in buona fede dei programma di demolizione concordato con le autorità amministrative preposte, derivandone che il relativo principio concerneva una fase logicamente successiva rispetto a quella attinente alla sanzione da irrogare; derivandone che unico obbligo ricadente sul giudice di merito era quello di richiedere ai competenti uffici del Comune di Sorrento lo stato del programma di demolizione; ha altresì rilevato che la determina del Comune del 14/11/2018 prescriveva che all'atto dovesse seguire un accordo scritto tra l'imputato e il Comune stesso e che nessuna parte di tale determina imponesse quindi il rispetto del termine di sei mesi per procedere alla demolizione ma che tale termine era collegato a quello di conclusione dell'accordo sostitutivo, evento non noto al giudice di rinvio per mancato accertamento in punto di fatto. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod.proc.pen..

Ha dedotto che, nell'originario giudizio di appello, lo scrivente Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato quale unico difensore di fiducia dell'imputato, con revoca di ogni altro difensore; ha quindi dedotto che il decreto di citazione per il giudizio di rinvio indicava quali difensori dell'imputato lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ha argomentato, pertanto, che il decreto di citazione avrebbe dovuto essere notificato al solo difensore ritualmente officiato e che la notifica medesima era avvenuta a un indirizzo PEC diverso rispetto a quello in dotazione, con conseguente perfezionamento di una nullità assoluta e insanabile per violazione del principio del contraddittorio.

Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.627 cod.proc.pen., non essendosi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento, non avendo ottemperato alla verifica dell'avve uto rispetto del programma di demolizione concordato con il Comune di Sorrento e avendo travisato la determina dirigenziale dello stesso Comune del 14/11/2018, nella parte in cui riteneva il termine di sei mesi per il completamento delle demolizioni decorrenti dalla determina medesima e non già dal successivo accordo sostitutivo concluso ai sensi dell'art.11 della

I. n.241/1990.

Ha esposto che la valutazione rimessa alla Corte di appello non riguardava quella afferente alla corretta esecuzione in buona fede del programma di demolizione concordato con le autorità amministrative preposte, derivandone che il relativo principio concerneva una fase logicamente successiva rispetto a quella attinente alla sanzione da irrogare; derivandone che unico obbligo ricadente sul giudice di merito era quello di richiedere ai competenti uffici del Comune di Sorrento lo stato del programma di demolizione; ha altresì rilevato che la determina del Comune del 14/11/2018 prescriveva che all'atto dovesse seguire un accordo scritto tra l'imputato e il Comune stesso e che nessuna parte di tale determina imponesse quindi il rispetto del termine di sei mesi per procedere alla demolizione ma che tale termine era collegato a quello di conclusione dell'accordo sostitutivo, evento non noto al giudice di rinvio per mancato accertamento in punto di fatto.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi - dal medesimo tenore letterale - sono infondati.

2. Il primo motivo attiene a una dedotta nullità di ordine generale che si sarebbe concretizzata per effetto dell'omessa citazione al comune difensore delle parti del decreto di citazione nel giudizio di appello, a propria volta celebrato secondo le modalità cartolari già previste dall'art.23bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv., con modif., nella

I. 18 dicembre 2020, n.176, la cui efficacia è stata successivamente prorogata sino al 30/06/2024, data dalla quale si applica il disposto dell'introdotto art.598bis cod.proc.pen..

Va quindi premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando ris Iti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; in senso conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).

Nel caso di specie, dall'esame degli atti e in rapporto alla documentazione depositata dalla difesa, risulta che - effettivamente - il decreto di citazione nel giudizio di appello è stato notificato a un indirizzo di posta elettronica diverso rispetto a quello del comune difensore delle parti.

Peraltro, risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il mancato rispetto del termine concesso al procuratore generale per il deposito delle proprie conclusioni e che il giudizio era stato rinviato alla data del 30/05/2024, disponendo che di detto rinvio venisse data comunicazione delle parti.

Risulta quindi che il predetto avviso di rinvio è stato ritualmente comunicato all'effettivo indirizzo di posta elettronica del comune difensore; conseguendone che, da un lato, l'originaria nullità doveva intendersi sanata per effetto della presentazione della suddetta istanza difensiva e che, in ogni caso, ulteriore efficacia sanante deve essere attribuita alla rituale comunicazione dall'avviso di rinvio del procedimento alla data del 30/05/2024, sede nella quale la difesa nulla ha ulteriormente eccepito.

3. Il secondo comune motivo proposto nei ricorsi attiene al mancato adeguamento della Corte territoriale rispetto al dictum contenuto nella sentenza di rinvio e alla manifesta illogicità derivante dal travisamento del contenuto della determina dirigenziale del 14/11/2018, citata nella motivazione del provvedimento impugnato.

I motivi sono infondati.

In punto di rispetto del principio imposto dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen., va quindi rilevato che - come osservato in premessa - la Terza Sezione di questa Corte aveva rimesso al giudice di merito la valutazione in ordine all'effettiva proporzionalità della misura della confisca alla luce della possibilità di procedere a un ripristino della conformità urbanistica dell'area oggetto del provvedimento ablatorio anche solo con demolizioni parziali, ritenèndo che la Corte territoriale non avesse preso in adeguata considerazione tutta la documentazione depositata dalla difesa.

Sul punto, non ha fondamento la prima argomentazione difensiva, in base alla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a un accertamento di natura oggettiva non esteso alla valutazione soggettiva del comportamento delle parti, data l'ampiezza della cognizione rimandata al giudice del merito.Ciò premesso, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'app llo di Napoli ha ritenuto adeguata e proporzionata (in relazione anche al princi io di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 20i8, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia) la sola misura della confisca; argomentando, specificamente, in ordine al grado di colpa e di imprudenza ravvisabile, in capo ai ricorrenti, nel mancato rispetto dell'accordo sostitutivo concluso sul punto con il Comune di U Sorrento, ai sensi dell'art.11 della

I. 7 agosto 1990, n.241,~ conseguente decadenza dello stesso, derivante dal mancato rispetto del termine di sei mesi decorrenti dalla relativa sottoscrizione.

La difesa ha quindi dedotto, sul punto, un vizio di illogicità derivante dal travisamento del contenuto della documentazione depositata, prodotta anche nella presente sede di legittimità in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso.

Va quindi premesso che, rispetto al dedotto vizio di travisamento della prova, il vizio medesimo può essere dedotto con il ricorso per cassazionek-nel caso di travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza della motivazione della sentenza di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia ", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).

In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività , ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

4. La relativa censura appare peraltro infondata alla luce de tenore letterale del provvedimento impugnato.

Lo stesso, difatti, non si fonda - come ritenuto dai ricorrenti - sul solo dato del decorso del termine di sei mesi dalla determina del Comune di Sorrento del 14/11/2018 e che prevedeva la successiva conclusione di un accordo sostitutivo con gli interessati, dal quale doveva intendersi decorrente il suddetto termine di sei mesi per la complessiva definizione dell'iter 'demolitorio/ripristinatorio' a cura degli interessati.

Difatti, alla pag.5 del provvedimento, la Corte territoriale ha invece espressamente dato atto che - in specifica relazione a tale accordo sostitutivo, il cui contenuto è stato quindi espressamente valutato dal giudice del rinvio - era stato individuato un "dettagliato programma di demolizioni e rimessioni in pristino di n.4 fabbricati" e che, in relazione al programma stesso, era stato dato luogo alla demolizione di uno solo dei manufatti, con conseguente inadempimento degli obblighi assunti nell'accordo in relazione agli altri corpi di fabbrica.

Ne consegue che parte ricorrente si è sottratta a uno degli oneri sottesi alla dimostrazione del vizio di travisamento della prova, non avendo prodotto - anche in violazione del necessario canone di autosufficienza - il testo dell'accordo sostitutivo, al fine di consentire a questa Corte di ricostruire l'effettiva scansione temporale cl.(g~(;--Cilo stesso discendenti e la conseguente sussistenza di un errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la Corte nell'interpretazione del suo contenuto.

Per l'effetto, la decisione della Corte si pone come consequenziale al principio in base al quale la confisca dei terreni può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato (nella specie, della prescrizione), purché sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi l'esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l'aspetto dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere (Sez. 3, Sentenza n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255112), con conseguente rispetto del necessario principio di proporzionalità imposto anche dalla citata giurisprudenza sovranazionale (si veda sul punto anche Sez. 3, Sentenza n. 9456 del 19/01/2024, Machetti, Rv. 286025).

5. Sulla base di tali considerazioni, i ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi dei ricorsi e chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25/03/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 05/06/2020 dal Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Sorrento), con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per lottizzazione abusiva materiale e - preso atto dell'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione e della conseguente estinzione della fattispecie contestata - era stata disposta la confisca degli immobili in sequestro. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.33093/2022, ha accolto il secondo motivo di impugnazione proposto dal comune difensore degli imputati, in relazione al profilo della confisca. In particolare, ha evidenziato che - come risultante dagli scritti difensivi - era stato rappresentato che una parte dei fabbricati presenti sul fondo di proprietà dei ricorrenti era precedentemente destinato (in virtù degli strumenti urbanistici) ad attività silvo-pastorali, prevedendosi facoltà di edificazione ex novo sino all'apposizione del vincolo coincidente con il PUT dell'area sorrentino-amalfitana del 1987; evidenziando altresì come, sulla base della prospettazione difensiva, la determina comunale evidenziata in sede di appello aveva fatto espresso richiamo alla possibilità di ripristinare la conformità urbanistica dell'area interessata anche con demolizioni parziali. Ha quindi argomentato che la complessità delle informazioni fornite non era stata debitamente considerata dai giudici di appello che, in tale modo, avevano omesso di verificare la compatibilità di una misura meno invasiva rispetto alla confisca. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha pregiudizialmente rilevato la non condivisibilità della pronuncia emessa in sede di appello, nella quale era stato rilevato che la demolizione delle opere non conformi alla normativa urbanistica non sarebbe stata realizzabile poiché avrebbe dovuto essere integrale, .)Rf in quanto l'attività agrituristica realizzata lig, ricorrenti sarebbe stata del tutto incompatibile con la vocazione agricola del territorio; ha peraltro rilevato che la concreta praticabilità delle demolizioni a cura e spese delle parti doveva ritenersi preferibile alla confisca, in ottemperanza al principio di proporzionalità e che, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, la demolilione non poteva investire la totalità dell'edificato, poiché alcuni dei manufatti risultavano preesistenti e conformi alla destinazione agro-silvopastorale che esisteva nella zona prima del PUT del 1987; ritenendo pure non condivisibile l'argomentazione, spesa nell'originaria sentenza di appello, in base alla quale la demolizione non sarebbe stata praticabile in quanto gli immobili erano interclusi in ùn'area più vasta interessata dalla lottizzazione rispetto alla quale non era stata prospettata misura alternativa rispetto alla confisca, vertendo tale argomentazione su un'area esterna rispetto a quella oggetto di giudizio. Ha rilevato peraltro che, qualora fosse stato accertato che la realizzazione della misura meno restrittiva non fosse stata eseguita per condotta inottemperante da parte degli imputati, solo in quel caso poteva ritenersi proporzionata la sanzione della confisca; ha quindi ritenuto che tanto fosse avvenuto nel caso di specie, in cui risultava che i ricorrenti avevano concluso un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo al fine di procedere a un dettagliato programma di demolizioni e rimessioni in pristino ma a tanto non avevano ottemperato, ravvisandosi una colpevole inerzia da parte degli imputati che giustificava l'adozione della misura ablatoria. Ha quindi ritenuto insufficiente il mero annullamento del progetto, trattandosi di lottizzazione abusiva materiale e che non erano ravvisabili situazioni di necessità di tutela di terzi in buona fede, in riferimento alle aree di proprietà di altri soggetti; in ordine alla possibile demolizione solo parziale, ha ravvisato la mancanza del presupposto rappresentato dall'assenza di colpa o di imprudenza da parte dei ricorrenti, atteso che il comportamento successivo alla condotta illecita aveva denotato la mancanza di effettiva volontà di collaborare con l'autorità comunale allo scopo di attuare un programma edilizio alternativo rispetto alla confisca, proprio in ragione dell'accertata inottemperanza rispetto al predetto accordo sostitutivo; per l'effetto, accertato il rispetto del principio di proporzionalità, ha confermato la sentenza annullata dalla Terza Sezione anche in riferimento alla confisca urbanistica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod.proc.pen.. Ha dedotto che, nell'originario giudizio di appello, lo scrivente Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato quale unico difensore di fiducia dell'imputato, con revoca di ogni altro difensore; ha quindi dedotto che il decreto ii citazione per il giudizio di rinvio indicava quali difensori dell'imputato lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ha argomentato, pertanto, che il decreto di citazione avrebbe dovuto essere notificato al solo difensore ritualmente officiato e che la notifica medesima era avvenuta a un indirizzo PEC diverso rispetto a quello in dotazione, con conseguente perfezionamento di una nullità ass luta e insanabile per violazione del principio del contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.627 cod.proc.pen., non essendosi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento, non avendo ottemperato alla verifica dell'avvenuto rispetto del programma di demolizione concordato con il Comune di Sorrento e avendo travisato la determina dirigenziale dello stesso Comune del 14/11/2018, nella parte in cui riteneva il termine di sei mesi per il completamento delle demolizioni decorrenti dalla determina medesima e non già dal successivo accordo sostitutivo concluso ai sensi dell'art.11 della I. n.241/1990. Ha esposto che la valutazione rimessa alla Corte di appello non riguardava quella afferente alla corretta esecuzione in buona fede dei programma di demolizione concordato con le autorità amministrative preposte, derivandone che il relativo principio concerneva una fase logicamente successiva rispetto a quella attinente alla sanzione da irrogare; derivandone che unico obbligo ricadente sul giudice di merito era quello di richiedere ai competenti uffici del Comune di Sorrento lo stato del programma di demolizione; ha altresì rilevato che la determina del Comune del 14/11/2018 prescriveva che all'atto dovesse seguire un accordo scritto tra l'imputato e il Comune stesso e che nessuna parte di tale determina imponesse quindi il rispetto del termine di sei mesi per procedere alla demolizione ma che tale termine era collegato a quello di conclusione dell'accordo sostitutivo, evento non noto al giudice di rinvio per mancato accertamento in punto di fatto. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 601, 178 e 179 cod.proc.pen.. Ha dedotto che, nell'originario giudizio di appello, lo scrivente Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato quale unico difensore di fiducia dell'imputato, con revoca di ogni altro difensore; ha quindi dedotto che il decreto di citazione per il giudizio di rinvio indicava quali difensori dell'imputato lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ha argomentato, pertanto, che il decreto di citazione avrebbe dovuto essere notificato al solo difensore ritualmente officiato e che la notifica medesima era avvenuta a un indirizzo PEC diverso rispetto a quello in dotazione, con conseguente perfezionamento di una nullità assoluta e insanabile per violazione del principio del contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.627 cod.proc.pen., non essendosi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento, non avendo ottemperato alla verifica dell'avve uto rispetto del programma di demolizione concordato con il Comune di Sorrento e avendo travisato la determina dirigenziale dello stesso Comune del 14/11/2018, nella parte in cui riteneva il termine di sei mesi per il completamento delle demolizioni decorrenti dalla determina medesima e non già dal successivo accordo sostitutivo concluso ai sensi dell'art.11 della I. n.241/1990. Ha esposto che la valutazione rimessa alla Corte di appello non riguardava quella afferente alla corretta esecuzione in buona fede del programma di demolizione concordato con le autorità amministrative preposte, derivandone che il relativo principio concerneva una fase logicamente successiva rispetto a quella attinente alla sanzione da irrogare; derivandone che unico obbligo ricadente sul giudice di merito era quello di richiedere ai competenti uffici del Comune di Sorrento lo stato del programma di demolizione; ha altresì rilevato che la determina del Comune del 14/11/2018 prescriveva che all'atto dovesse seguire un accordo scritto tra l'imputato e il Comune stesso e che nessuna parte di tale determina imponesse quindi il rispetto del termine di sei mesi per procedere alla demolizione ma che tale termine era collegato a quello di conclusione dell'accordo sostitutivo, evento non noto al giudice di rinvio per mancato accertamento in punto di fatto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi - dal medesimo tenore letterale - sono infondati. 2. Il primo motivo attiene a una dedotta nullità di ordine generale che si sarebbe concretizzata per effetto dell'omessa citazione al comune difensore delle parti del decreto di citazione nel giudizio di appello, a propria volta celebrato secondo le modalità cartolari già previste dall'art.23bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv., con modif., nella I. 18 dicembre 2020, n.176, la cui efficacia è stata successivamente prorogata sino al 30/06/2024, data dalla quale si applica il disposto dell'introdotto art.598bis cod.proc.pen.. Va quindi premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando ris Iti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; in senso conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525). Nel caso di specie, dall'esame degli atti e in rapporto alla documentazione depositata dalla difesa, risulta che - effettivamente - il decreto di citazione nel giudizio di appello è stato notificato a un indirizzo di posta elettronica diverso rispetto a quello del comune difensore delle parti. Peraltro, risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il mancato rispetto del termine concesso al procuratore generale per il deposito delle proprie conclusioni e che il giudizio era stato rinviato alla data del 30/05/2024, disponendo che di detto rinvio venisse data comunicazione delle parti. Risulta quindi che il predetto avviso di rinvio è stato ritualmente comunicato all'effettivo indirizzo di posta elettronica del comune difensore; conseguendone che, da un lato, l'originaria nullità doveva intendersi sanata per effetto della presentazione della suddetta istanza difensiva e che, in ogni caso, ulteriore efficacia sanante deve essere attribuita alla rituale comunicazione dall'avviso di rinvio del procedimento alla data del 30/05/2024, sede nella quale la difesa nulla ha ulteriormente eccepito. 3. Il secondo comune motivo proposto nei ricorsi attiene al mancato adeguamento della Corte territoriale rispetto al dictum contenuto nella sentenza di rinvio e alla manifesta illogicità derivante dal travisamento del contenuto della determina dirigenziale del 14/11/2018, citata nella motivazione del provvedimento impugnato. I motivi sono infondati. In punto di rispetto del principio imposto dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen., va quindi rilevato che - come osservato in premessa - la Terza Sezione di questa Corte aveva rimesso al giudice di merito la valutazione in ordine all'effettiva proporzionalità della misura della confisca alla luce della possibilità di procedere a un ripristino della conformità urbanistica dell'area oggetto del provvedimento ablatorio anche solo con demolizioni parziali, ritenèndo che la Corte territoriale non avesse preso in adeguata considerazione tutta la documentazione depositata dalla difesa. Sul punto, non ha fondamento la prima argomentazione difensiva, in base alla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a un accertamento di natura oggettiva non esteso alla valutazione soggettiva del comportamento delle parti, data l'ampiezza della cognizione rimandata al giudice del merito.Ciò premesso, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'app llo di Napoli ha ritenuto adeguata e proporzionata (in relazione anche al princi io di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 20i8, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia) la sola misura della confisca; argomentando, specificamente, in ordine al grado di colpa e di imprudenza ravvisabile, in capo ai ricorrenti, nel mancato rispetto dell'accordo sostitutivo concluso sul punto con il Comune di U Sorrento, ai sensi dell'art.11 della I. 7 agosto 1990, n.241,~ conseguente decadenza dello stesso, derivante dal mancato rispetto del termine di sei mesi decorrenti dalla relativa sottoscrizione. La difesa ha quindi dedotto, sul punto, un vizio di illogicità derivante dal travisamento del contenuto della documentazione depositata, prodotta anche nella presente sede di legittimità in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso. Va quindi premesso che, rispetto al dedotto vizio di travisamento della prova, il vizio medesimo può essere dedotto con il ricorso per cassazionek-nel caso di travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza della motivazione della sentenza di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia ", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività , ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 4. La relativa censura appare peraltro infondata alla luce de tenore letterale del provvedimento impugnato. Lo stesso, difatti, non si fonda - come ritenuto dai ricorrenti - sul solo dato del decorso del termine di sei mesi dalla determina del Comune di Sorrento del 14/11/2018 e che prevedeva la successiva conclusione di un accordo sostitutivo con gli interessati, dal quale doveva intendersi decorrente il suddetto termine di sei mesi per la complessiva definizione dell'iter 'demolitorio/ripristinatorio' a cura degli interessati. Difatti, alla pag.5 del provvedimento, la Corte territoriale ha invece espressamente dato atto che - in specifica relazione a tale accordo sostitutivo, il cui contenuto è stato quindi espressamente valutato dal giudice del rinvio - era stato individuato un "dettagliato programma di demolizioni e rimessioni in pristino di n.4 fabbricati" e che, in relazione al programma stesso, era stato dato luogo alla demolizione di uno solo dei manufatti, con conseguente inadempimento degli obblighi assunti nell'accordo in relazione agli altri corpi di fabbrica. Ne consegue che parte ricorrente si è sottratta a uno degli oneri sottesi alla dimostrazione del vizio di travisamento della prova, non avendo prodotto - anche in violazione del necessario canone di autosufficienza - il testo dell'accordo sostitutivo, al fine di consentire a questa Corte di ricostruire l'effettiva scansione temporale cl.(g~(;--Cilo stesso discendenti e la conseguente sussistenza di un errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la Corte nell'interpretazione del suo contenuto. Per l'effetto, la decisione della Corte si pone come consequenziale al principio in base al quale la confisca dei terreni può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato (nella specie, della prescrizione), purché sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi l'esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l'aspetto dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere (Sez. 3, Sentenza n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255112), con conseguente rispetto del necessario principio di proporzionalità imposto anche dalla citata giurisprudenza sovranazionale (si veda sul punto anche Sez. 3, Sentenza n. 9456 del 19/01/2024, Machetti, Rv. 286025). 5. Sulla base di tali considerazioni, i ricors
Sentenza Cassazione n. 11601/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris