CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità della sentenza impugnata per aver la Corte territoriale rinviato l'udienza alla quale i difensori dell'imputato non avevano partecipato per aver aderito all'astensione indetta dall'associazione di categoria, senza che del rinvio venisse effettuata la notifica ai difensori stessi - è manifestamente infondato, posto che nel verbale di detta udienza si dà atto che, mentre un difensore era assente e non aveva comunicato di aderire all'astensione, il codifensore che aveva a questa aderito era stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e che a quella stessa udienza era stato dato avviso del rinvio al 2 luglio 2021, sicché, per consolidata giurisprudenza, nessuna ulteriore comunicazione era dovuta (cfr. Sez. 2, n. 3474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973); Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta, del tutto genericamente e senza confrontarsi con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata, l'inesistenza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo; ed invero, la consapevolezza dell'inesistenza delle prestazioni è stata correttamente desunta dall'inesistenza dell'organizzazione d'impresa del soggetto emittente le fatture„ non illogicamente ritenuta nota all'imputato, che con il medesimo intratteneva affari, avendo la sentenza inoltre attestato come non vi fosse neppure prova che la registrazione di tali fatture sia da attribuire al commercialista della società all'insaputa del suo amministratore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 20