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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 10574/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: - il delitto contestato è il furto consumato in abitazione aggravato, pacificamente commesso il 08/05/2013; - il termine massimo di prescrizione pari ad anni 12 e mesi 6 in assenza di sospensioni risulta non ancora maturato (08/11/2025).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: - il delitto contestato è il furto consumato in abitazione aggravato, pacificamente commesso il 08/05/2013; - il termine massimo di prescrizione pari ad anni 12 e mesi 6 in assenza di sospensioni risulta non ancora maturato (08/11/2025). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10574/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris