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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38157/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (ora Srl), in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché i soci [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2687, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], esercente l’attività di recupero Oggetto: Società di persone e soci - Esame movimentazioni bancarie - Maggior reddito - Percentuale di ricarico -Criterio di stima. per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, in conseguenza dell’esame delle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti di soggetti ritenuti collegati, la GdF notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto il 19.11.2014.

Quindi l’Agenzia delle Entrate, recepite le conclusioni raggiunte dalla GdF, notificava il 25.11.2016 alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., l’avviso di accertamento n.

TF502AB04684/2016, relativo all’anno 2011, accertando un reddito d’impresa di Euro 536.140,00, a fronte del reddito dichiarato pari ad Euro 139.502,00.

Il maggior reddito conseguito era contestato anche ai soci in relazione al reddito di partecipazione conseguito ai fini Irpef. [OSCURATO:PERSONA], socia al 70%, riceveva l’avviso di accertamento TF501AB04689, e [OSCURATO:PERSONA], socio al 30%, riceveva l’avviso di accertamento n.

T650ITJ04010.

1.1. La società promuoveva accertamento con adesione e l’Amministrazione finanziaria, ritenute parzialmente fondate le giustificazioni addotte, riduceva la pretesa impositiva ad un reddito accertato pari ad Euro 401.804,00 (ric., p. 4).

Respingeva però la richiesta della società di applicare una percentuale di redditività pari all’1,82%, anziché al 2,17% “in quanto non supportata da valida ed adeguata motivazione” (ibidem).

2. Società e soci impugnavano gli avvisi di accertamento rispettivamente ricevuti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, proponendo plurime contestazioni, tra cui la violazione delle regole del contraddittorio, l’erronea applicazione della procedura dell’accertamento induttivo, nonché l’erronea individuazione della percentuale di redditività da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La CTP disponeva la riunione dei ricorsi e li rigettava, peraltro osservando che il ricorso all’accertamento induttivo risultava legittimo, e che società e soci non avevano provato in alcun modo che il parametro di redditività da loro proposto risultasse maggiormente attendibile rispetto a quello utilizzato dall’Ente impositore.

3. Società e soci spiegavano appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, riproponendo le proprie contestazioni.

La CTR accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la percentuale di ricarico dell’1,82% proposta dai contribuenti, ed asseritamente pari al coefficiente di redditività regionale, potesse stimarsi più corretta rispetto al coefficiente di redditività nazionale, indicato dall’Amministrazione finanziaria nel 2,17%.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Il ricorso è stato notificato, a mezzo PEC, il 18.9.2021, presso uno dei difensori dei contribuenti, costituito in grado di appello.

Società e soci non hanno proposto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 39, secondo comma, del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto provato che nella situazione locale in cui operava la società, il Veneto, risultasse più correttamente applicabile, anziché la percentuale di redditività nazionale del settore di attività, pari al 2,17% ed indicata dall’Agenzia delle Entrate, la percentuale di redditività determinata secondo il coefficiente regionale, indicato come pari all’1,82%, mentre lo stesso corrispondeva in realtà al 3,13%.

2. Con il suo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria contesta il coefficiente di redditività dell’attività d’impresa ritenuto applicabile dalla CTR, pari all’1,82%, in quanto asseritamente pari al coefficiente regionale, in tal modo correggendo l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria, che aveva invece indicato un coefficiente di redditività del 2,17%, pari alla media nazionale dichiarata da duecento aziende del settore.

L’Ente impositore non manca di rilevare che nel Veneto, pertanto nella realtà produttiva dell’impresa, il coefficiente di redditività era risultato in realtà pari al 3,13%, in riferimento all’anno di accertamento.

La ricorrente ha cura di indicare gli atti depositati in causa in cui la doglianza è stata proposta (cfr. provvedimento di acquiescenza parziale n.

TF5X2AB00160/2017 del 13.7.2017, All.

3. ric., p. 14), e le formule utilizzate per introdurre la censura.

3. La CTR scrive che “il Collegio ritiene fondata la doglianza degli appellanti relativa all’applicazione del coefficiente di redditività regionale (1,82) che rispetto a quello nazionale, risulta più aderente alla realtà geografica in cui la società operava (Veneto).

Tale coefficiente teneva conto della particolare criticità commerciale del settore dei rottami metallici dovuta alla forte concorrenza… In merito a tale doglianza l’Ufficio si limitava ad una contestazione generica e per le successive annualità 2012, 2013, circostanza dedotta dagli appellanti e non smentita dall’Ufficio (cfr.

All. ricorso D ed E), proponeva e la parte aderiva in sede di accertamento con adesione il coefficiente regionale richiamato …” (sent.

CTR, p. 10).

3.1. Pertanto, a quanto è dato comprendere, nella valutazione operata dalla CTR il coefficiente di redditività applicato nelle annate successive sarebbe stato pari all’ 1,82%.

Pare allora subito opportuno evidenziare, in proposito, che l’Agenzia delle Entrate ha avuto cura di precisare, nel suo ricorso, che il coefficiente di redditività applicato in sede di accertamento con adesione per l’anno 2012 è risultato pari al 2,23%, e per l’anno 2013 all’1,68%.

3.2. L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, nega che il coefficiente di redditività dell’1,82% applicato dalla CTR, corrispondesse al coefficiente di redditività della Regione Veneto nell’anno 2011, affermando che era invece pari al 3,13% e pertanto, qualora applicato, avrebbe comportato risultati per la società ben più sfavorevoli rispetto all’applicazione del coefficiente nazionale del 2,17%.

In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria contesta il difetto di prova, da parte della società, che il coefficiente applicato risultasse quello proprio della Regione Veneto, e che la società abbia pure provato che tale coefficiente fosse quello più aderente alla realtà aziendale.

In definitiva, secondo la ricorrente, “la riduzione del reddito accertato in capo alla società ricorrente, disposta dalla CTR della Campania, motivata dall’applicazione della diversa percentuale di redditività, è basata su presupposti errati” (ric., p. 11).

3.3. In realtà la CTR non indica in alcun modo in base a quali elementi abbia ritenuto che il coefficiente di redditività della Regione Veneto per il settore di attività fosse pari, nel 2011, all’1,82%, e non al 3,13 % come invece sostiene l’Amministrazione finanziaria.

Unico dato apprezzabilmente certo, apparendo incontestato e risultando indicato come è stato calcolato, appare il coefficiente di redditività nazionale.

Inoltre, la CTP aveva osservato come la società non avesse “provato la maggior attendibilità dei parametri provinciali o regionali limitandosi soltanto ad una sterile critica” (sent.

CTP, riportata in stralcio in ric., p. 7), ma la CTR, pur riformando la decisione, non ha ritenuto di esprimersi sul punto, che pure era una delle ragioni fondanti della decisione adottata dai giudici di primo grado.

Neanche appare possibile attribuire rilievo alla mancata immediata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’affermazione della società circa il coefficiente di redditività utilizzato in relazione agli anni 2012 e 2013, pur postaa fondamento della propria decisione da parte del giudice dell’appello, perché non si trattava di un punto controverso in questo giudizio, su cui l’Ente impositore fosse tenuto a replicare tempestivamente onde evitare il formarsi della non contestazione.

Come anticipato, l’Amministrazione finanziaria ha prospettato in ricorso che i coefficienti applicati in relazione agli anni successivi risultano diversi rispetto a quanto ritenuto dalla CTR.

3.4. In definitiva la CTR non ha chiarito come la società abbia provato il giusto fondamento delle proprie ragioni.

Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria appare pertanto fondato e deve essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo pure a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (ora Srl), in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché i soci [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2687, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], esercente l’attività di recupero Oggetto: Società di persone e soci - Esame movimentazioni bancarie - Maggior reddito - Percentuale di ricarico -Criterio di stima. per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, in conseguenza dell’esame delle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti di soggetti ritenuti collegati, la GdF notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto il 19.11.2014. Quindi l’Agenzia delle Entrate, recepite le conclusioni raggiunte dalla GdF, notificava il 25.11.2016 alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., l’avviso di accertamento n. TF502AB04684/2016, relativo all’anno 2011, accertando un reddito d’impresa di Euro 536.140,00, a fronte del reddito dichiarato pari ad Euro 139.502,00. Il maggior reddito conseguito era contestato anche ai soci in relazione al reddito di partecipazione conseguito ai fini Irpef. [OSCURATO:PERSONA], socia al 70%, riceveva l’avviso di accertamento TF501AB04689, e [OSCURATO:PERSONA], socio al 30%, riceveva l’avviso di accertamento n. T650ITJ04010. 1.1. La società promuoveva accertamento con adesione e l’Amministrazione finanziaria, ritenute parzialmente fondate le giustificazioni addotte, riduceva la pretesa impositiva ad un reddito accertato pari ad Euro 401.804,00 (ric., p. 4). Respingeva però la richiesta della società di applicare una percentuale di redditività pari all’1,82%, anziché al 2,17% “in quanto non supportata da valida ed adeguata motivazione” (ibidem). 2. Società e soci impugnavano gli avvisi di accertamento rispettivamente ricevuti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, proponendo plurime contestazioni, tra cui la violazione delle regole del contraddittorio, l’erronea applicazione della procedura dell’accertamento induttivo, nonché l’erronea individuazione della percentuale di redditività da parte dell’Amministrazione finanziaria. La CTP disponeva la riunione dei ricorsi e li rigettava, peraltro osservando che il ricorso all’accertamento induttivo risultava legittimo, e che società e soci non avevano provato in alcun modo che il parametro di redditività da loro proposto risultasse maggiormente attendibile rispetto a quello utilizzato dall’Ente impositore. 3. Società e soci spiegavano appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, riproponendo le proprie contestazioni. La CTR accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la percentuale di ricarico dell’1,82% proposta dai contribuenti, ed asseritamente pari al coefficiente di redditività regionale, potesse stimarsi più corretta rispetto al coefficiente di redditività nazionale, indicato dall’Amministrazione finanziaria nel 2,17%. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il ricorso è stato notificato, a mezzo PEC, il 18.9.2021, presso uno dei difensori dei contribuenti, costituito in grado di appello. Società e soci non hanno proposto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 39, secondo comma, del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto provato che nella situazione locale in cui operava la società, il Veneto, risultasse più correttamente applicabile, anziché la percentuale di redditività nazionale del settore di attività, pari al 2,17% ed indicata dall’Agenzia delle Entrate, la percentuale di redditività determinata secondo il coefficiente regionale, indicato come pari all’1,82%, mentre lo stesso corrispondeva in realtà al 3,13%. 2. Con il suo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria contesta il coefficiente di redditività dell’attività d’impresa ritenuto applicabile dalla CTR, pari all’1,82%, in quanto asseritamente pari al coefficiente regionale, in tal modo correggendo l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria, che aveva invece indicato un coefficiente di redditività del 2,17%, pari alla media nazionale dichiarata da duecento aziende del settore. L’Ente impositore non manca di rilevare che nel Veneto, pertanto nella realtà produttiva dell’impresa, il coefficiente di redditività era risultato in realtà pari al 3,13%, in riferimento all’anno di accertamento. La ricorrente ha cura di indicare gli atti depositati in causa in cui la doglianza è stata proposta (cfr. provvedimento di acquiescenza parziale n. TF5X2AB00160/2017 del 13.7.2017, All. 3. ric., p. 14), e le formule utilizzate per introdurre la censura. 3. La CTR scrive che “il Collegio ritiene fondata la doglianza degli appellanti relativa all’applicazione del coefficiente di redditività regionale (1,82) che rispetto a quello nazionale, risulta più aderente alla realtà geografica in cui la società operava (Veneto). Tale coefficiente teneva conto della particolare criticità commerciale del settore dei rottami metallici dovuta alla forte concorrenza… In merito a tale doglianza l’Ufficio si limitava ad una contestazione generica e per le successive annualità 2012, 2013, circostanza dedotta dagli appellanti e non smentita dall’Ufficio (cfr. All. ricorso D ed E), proponeva e la parte aderiva in sede di accertamento con adesione il coefficiente regionale richiamato …” (sent. CTR, p. 10). 3.1. Pertanto, a quanto è dato comprendere, nella valutazione operata dalla CTR il coefficiente di redditività applicato nelle annate successive sarebbe stato pari all’ 1,82%. Pare allora subito opportuno evidenziare, in proposito, che l’Agenzia delle Entrate ha avuto cura di precisare, nel suo ricorso, che il coefficiente di redditività applicato in sede di accertamento con adesione per l’anno 2012 è risultato pari al 2,23%, e per l’anno 2013 all’1,68%. 3.2. L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, nega che il coefficiente di redditività dell’1,82% applicato dalla CTR, corrispondesse al coefficiente di redditività della Regione Veneto nell’anno 2011, affermando che era invece pari al 3,13% e pertanto, qualora applicato, avrebbe comportato risultati per la società ben più sfavorevoli rispetto all’applicazione del coefficiente nazionale del 2,17%. In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria contesta il difetto di prova, da parte della società, che il coefficiente applicato risultasse quello proprio della Regione Veneto, e che la società abbia pure provato che tale coefficiente fosse quello più aderente alla realtà aziendale. In definitiva, secondo la ricorrente, “la riduzione del reddito accertato in capo alla società ricorrente, disposta dalla CTR della Campania, motivata dall’applicazione della diversa percentuale di redditività, è basata su presupposti errati” (ric., p. 11). 3.3. In realtà la CTR non indica in alcun modo in base a quali elementi abbia ritenuto che il coefficiente di redditività della Regione Veneto per il settore di attività fosse pari, nel 2011, all’1,82%, e non al 3,13 % come invece sostiene l’Amministrazione finanziaria. Unico dato apprezzabilmente certo, apparendo incontestato e risultando indicato come è stato calcolato, appare il coefficiente di redditività nazionale. Inoltre, la CTP aveva osservato come la società non avesse “provato la maggior attendibilità dei parametri provinciali o regionali limitandosi soltanto ad una sterile critica” (sent. CTP, riportata in stralcio in ric., p. 7), ma la CTR, pur riformando la decisione, non ha ritenuto di esprimersi sul punto, che pure era una delle ragioni fondanti della decisione adottata dai giudici di primo grado. Neanche appare possibile attribuire rilievo alla mancata immediata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’affermazione della società circa il coefficiente di redditività utilizzato in relazione agli anni 2012 e 2013, pur postaa fondamento della propria decisione da parte del giudice dell’appello, perché non si trattava di un punto controverso in questo giudizio, su cui l’Ente impositore fosse tenuto a replicare tempestivamente onde evitare il formarsi della non contestazione. Come anticipato, l’Amministrazione finanziaria ha prospettato in ricorso che i coefficienti applicati in relazione agli anni successivi risultano diversi rispetto a quanto ritenuto dalla CTR. 3.4. In definitiva la CTR non ha chiarito come la società abbia provato il giusto fondamento delle proprie ragioni. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria appare pertanto fondato e deve essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo pure a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio,
Sentenza Cassazione n. 38157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris