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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44917/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta il vizio di motivazione perché l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sarebbe fondata su un travisamento di dati processuali, risulta riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte d'appello che, con motivazione logica, ha ribadito la non plausibilità dell'alternativa ricostruzione prospettata dal ricorrente; che il ricorso, in parte qua, si rivela anche declinato in fatto là dove, attraverso un diretto riferimento alle fonti processuali adeguatamente apprezzate dai Giudici di merito, prospetta una loro differente rilettura nel merito, preclusa in sede di legittimità; considerato, inoltre, che il secondo motivo, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta - parimenti - già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito che, con sufficiente e non illogica motivazione, ha correttamente valorizzato l'assenza di rivisitazione critica della propria condotta da parte del ricorrente, il comportamento da questi tenuto al momento dell'intervento degli operanti e, inoltre, la negativa personalità, desumibile dai precedenti penali, tra l'altro negati in sede di interrogatorio di garanzia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta il vizio di motivazione perché l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sarebbe fondata su un travisamento di dati processuali, risulta riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte d'appello che, con motivazione logica, ha ribadito la non plausibilità dell'alternativa ricostruzione prospettata dal ricorrente; che il ricorso, in parte qua, si rivela anche declinato in fatto là dove, attraverso un diretto riferimento alle fonti processuali adeguatamente apprezzate dai Giudici di merito, prospetta una loro differente rilettura nel merito, preclusa in sede di legittimità; considerato, inoltre, che il secondo motivo, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta - parimenti - già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito che, con sufficiente e non illogica motivazione, ha correttamente valorizzato l'assenza di rivisitazione critica della propria condotta da parte del ricorrente, il comportamento da questi tenuto al momento dell'intervento degli operanti e, inoltre, la negativa personalità, desumibile dai precedenti penali, tra l'altro negati in sede di interrogatorio di garanzia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 44917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris