CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti; Ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato, altresì, che il ricorso è privo di motivi ed è proposto avverso sentenza applicativa di pena richiesta (444 cod. proc. pen.) dopo il 3.08.2017 ; Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.06.