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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 34330/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2654/2025 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.4437/2024 depositata i l 03/07/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 05720129772866, dalla cui notifica [OSCURATO:PERSONA] Ugo era attinto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Essa fonda sulla cartella di pagamento n. 05720110000904712, risultante notificata al contribuente in data 21/01/2011, a sua volta emessa in forza dell’avviso di accertamento n.

RC3010400067, risultante notificato al contribuente in data 10/06/2010.

2. Si anticipa sin d’ora che il 20/11/2012 egli era altresì attinto da notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, fondata sul medesimo ruolo portato dalla predetta cartella di pagamento.

Su tale comunicazione è intervenuta l’ordinanza di questa Corte, Sez. 6 - 5, n. 3937 del 24/11/2020, depositata in data 16/02/2021, di cui si dirà in proseguo.

3. Avverso l’intimazione, il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Latina, al fine di far valere l’omessa notifica degli atti presupposti non impugnati.

Ad esito della costituzione dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione (in allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), che producevano documentazione attestante le avvenute regolari notifiche, egli – contestata, con memoria, la veridicità sia “ della sottoscrizione apposta sulla cartolina di avvenuta ricezione dell’avviso di accertamento che non era stata da lui apposta” sia “di quanto attestato dall’agente notificatore, nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale di spedizione della cartella di pagamento, circa il luogo e la consegna del piego postale nella specie effettuato a [OSCURATO:PERSONA], fratello del contribuente”, sul rilievo questi “non era suo ‘familiare convivente’ [… ed] aveva ricevuto l’avversa cartella di pagamento presso la sede dell’azienda/Bar […] ove svolgeva la propria attività giornaliera” (p. 2 controricorso) – proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Latina, per l’effetto determinando la sospensione del processo.

Il Tribunale di Latina, giusta sentenza n. 2176/2019 (allegata sub 4 al controricorso, senza prova documentale del passaggio in giudicato, tuttavia risultante comunque dall’ordinanza della S.C. n. 3937 del 2021, p. 3), a termini di dispositivo, così decideva: - in accoglimento della querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dallo stesso sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica dell’avviso di accertamento n.

RC301040067, accertando che essa non appartiene al sig. [OSCURATO:PERSONA], - dichiara inammissibile la querela di falso inerente l’avvenuta consegna della cartella di pagamento n. 057 2011 00000904712/000 presso luogo diverso dalla residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] e in ordine all’inesistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e il ricevente la notifica,

4. La CTP di Latina, dinanzi alla quale il giudizio veniva riassunto, giusta sentenza n. 335/2021del 07/05/2021 (allegata sub 3 al ric.), respingeva il ricorso del contribuente avverso l’intimazione, osservando: - “ quanto all'indirizzo di notifica della cartella risulta essere stato quello di via Fontanelle 3 in Ventotene.

Indirizzo che, dalla documentazione dell'ufficio di Formia dell'Agenzia delle entrate è indicato come il domicilio fiscale di [OSCURATO:PERSONA].

Alla stregua delle risultanze del giudizio per querela di falso risulta che la cartella di pagamento deve quindi ritenersi ritualmente notificata al domicilio fiscale del contribuente, di via Fontanella 3, né il ricorrente ha negato che lo fosse o ha dimostrato che, alla data della notifica della cartella (21.01.2011), quell'indirizzo fosse "fiscalmente” errato.

Invero, egli afferma che il suo indirizzo di residenza fosse quello di via [OSCURATO:PERSONA] n. 79, come documentato dal certificato di residenza del 11.2.2013, ma tale dato non esclude che il suo domicilio fiscale, verosimilmente su sua stessa indicazione all'Ufficio dell'A.d.E. di Formia, fosse quello di via Fontanella 3 […].

Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'avvenuta consegna al congiunto qualificatosi "convivente", ma solo che tale ultima condizione non sussistesse […], ma non offre, come suo onere, alcuna prova che il congiunto all'atto della notifica, avesse una residenza diversa”. -“dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento discende che (almeno) dal 21 gennaio 2011 egli fosse venuto a conoscenza, per la prima volta (attesa la nullità della notifica dell’avviso di accertamento), della pretesa tributaria e fosse quindi nella condizione dì opporvisi, anche nel merito della fondatezza della pretesa, nel termine di 60 giorni.

La sua opposizione, invece, è avvenuta solo con l’impugnativa dell’intimazione di pagamento notificata il 16.11.2012” (p. 4 controric.).

5. Proponeva appello il contribuente, sostenendo che, nel giudizio di falso, il Tribunale di Latina aveva accertato che la notifica della cartella era stata effettuata in luogo diverso sia dalla residenza del contribuente che da quella del fratello, asserito convivente.

Di contro, “l’Ufficio si costituiva” sostenendo essere maturato “un giudicato esterno sulla valida notifica della cartella di pagamento […] affermato nel diverso giudizio di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria dall’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3937/2021”.

5.1. Più in dettaglio, come da non contestata ricostruzione di cui al ricorso, il contribuente aveva impugnato anche la comunicazione di iscrizione ipotecaria per mancata notifica degli atti presupposti; la CTP di Latina, giusta sentenza n. 581/5/13 (allegata medesimamente sub 5 sia al ric. che al controric.), accoglieva il ricorso del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate per mancanza di “prova dell’asserita avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento precedente la cartella di pagamento”, ma lo respingeva nei confronti dell’agente della riscossione, atteso che “con riferimento alle notificazioni sia della cartella che dell’intimazione di pagamento, effettuate ad opera di Equitalia, si deve rilevare la loro sicura regolarità in quanto sono state prodotte le fotocopie delle ricevute attestanti l’avvenuta ricezione da parte del ricorrente”(p. 4 ric.; fg. 3 sent. n. 581/5/13); l’Ufficio aveva proposto appello, rigettato dalla CTR del Lazio, giusta sentenza n. 4822/40/2016, depositata il 21/07/2016; proposto dall’Ufficio ricorso per cassazione, questa S.C., con la ridetta ordinanza n. 3937 del 2021, così, a termini di dispositivo, decideva: “Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario [ricorso] del contribuente”.

6. Tornando al presente giudizio, riguardante l’impugnazione dell’intimazione, la CGT2 del Lazio, giusta sentenza n. 4437/2024, depositata il 03/07/2024, in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente, così, in motivazione, osservando: La Corte rileva che, alla data della notifica della cartella di pagamento, il fratello del contribuente non era suo familiare convivente e che il fratello aveva ricevuto la cartella di pagamento presso l’Azienda-Bar sita in Ventotene in [OSCURATO:PERSONA] 19 ove svolgeva la propria attività giornaliera mentre lo stesso risiedeva in Ventotene in [OSCURATO:PERSONA] n. 7.

Va aggiunto inoltre che, in merito alla querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio è stata dichiarata la falsità della sottoscrizione apparentemente opposta dallo stesso sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica dell’avviso di accertamento, accertando che essa non appartiene al Sig. [OSCURATO:PERSONA].

Va rilevato che l’appellante, alla luce della documentazione in atti e per quanto accertato in merito al Tribunale di Latina nel processo incidentale di querela di falso, deve ritenersi chiarito che la cartella di pagamento oggetto di giudizio non è stata consegnata né alla residenza dell’appellante né a quella del fratello non convivente che ha ritirato l’atto, per cui deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della notifica della cartella di pagamento.

7. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo; resiste il contribuente con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia: “Violazione e/o falsa dell’art. 19, comma 3 del d.lgs. 546/92 e degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 3 c.p.c.”, per avere la CGT2violato il giudicato sulla regolarità della notifica della cartella derivante dall’ordinanza della S.C. n. 3937 del 2021.

2. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del motivo – che, come subito si vedrà, si rivela fondato – formulata in controricorso ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe deciso le questioni di diritto sottoposte in conformità alla giurisprudenza di legittimità.

Le ragioni del disattendimento, infatti, si sovrappongono a quelle relative alla fondatezza del motivo, ragion per cui può procedersi ad un’unica trattazione.

3. Il motivo è fondato in quanto, per effetto dell’ordinanza di questa S.C. n. 3937 del 2021, è sceso il giudicato sulla regolarità della notificazione della cartella.

3.1. In tale ordinanza – in accoglimento del motivo erariale secondo cui “aveva errato la CTR [giusta sentenza n. 4822/40/2016 in quel giudizio impugnata]nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria sul presupposto che l'Agenzia delle entrate non aveva provato in giudizio la notifica dell'avviso di accertamento, omettendo di considerare che il contribuente non aveva impugnato la cartella di pagamento emessa successivamente all'avviso di accertamento e regolarmente notificata” (p. 4) – questa S.C. – perfettamente a conoscenza della sentenza del Tribunale di Latina sulla querela di falso, dei cui esiti dà atto, tanto da aver anzi assunto informazioni in ordine al suo passaggio in giudicato, “ab origine” non risultantele (p. 3) –scrive:

4. Orbene, quanto alla cartella di pagamento, sia la ricorrente (pag. 5 del ricorso) che il controricorrente (par. 3 - pag.

III e IV) danno atto che la Commissione tributaria provinciale di Latina con la sentenza n. 581/05/2013 aveva accertato la regolarità della notifica della stessa affermando che «con riferimento alle notificazioni sia della cartella che dell'intimazione di pagamento, effettuate ad opera di Equitalia, si deve rilevare la loro sicura regolarità in quanto sono state prodotte le fotocopie delle ricevute attestanti l'avvenuta ricezione da parte del ricorrente» (così a pag. 5 del ricorso dell'Agenzia delle entrate).

5. Trattasi di statuizione che il contribuente non ha impugnato in grado di appello (in via incidentale) con la conseguenza che sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento si è formato il giudicato interno.

7. Pertanto, alla definitività della cartella di pagamento conseguente alla sua mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni, ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla sua accertata regolare notificazione, discende, da un lato, che è del tutto irrilevante la questione della irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico a quella cartella, e, dall'altro, che al contribuente è preclusa l'impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria per far valere vizi dell'atto a questa prodromico (ovvero della cartella di pagamento), autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il principio […] della non impugnabilità, se non per vizi propri, nella specie non dedotti, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato(pp. 4 s.).

3.2. A tenore dell’ordinanza, dunque, non v’è dubbio che sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento siasi formato il giudicato: un “giudicato” espressamente definito “interno” al giudizio deciso con l’ordinanza stessa, per effetto della mancata impugnazione, da parte del contribuente, della corrispondente affermazione della CTP di Latina nella sentenza n. 581/05/2013, epperò riverberante effetti vincolanti, quale giudicato esterno, anche sul presente giudizio, siccome avente ad oggetto la legittimità dell’intimazione di pagamento fondata, pacificamente, sulla medesima cartella.

4. A tale conclusione oppone il contribuente in controricorso che “il sig. [OSCURATO:PERSONA] quale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di impugnazione proposto dall'ufficio delle Entrate non aveva alcun onere di impugnare quel punto della sentenza [n. 581/05/2013]” e che “su tale punto in sede di appello [nelpresente giudizio] veniva evidenziato che la Suprema Corte in quel giudizio era caduto in un macroscopico errore atteso che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 581/05/2013 […] aveva integralmente accolto la domanda dell'odierno resistente e solo incidentalmente aveva affermato la regolarità della notifica della cartella ma senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla effettiva ricezione della stessa”.

4.1. Trattasi di affermazioni destituite di fondamento.

4.1.1. In disparte che non è il ricorso per cassazione che presentemente ne occupa la sede deputata a far valere un presunto errore dell’ordinanza di questa S.C. n. 3937 del 2021, detto errore non sussiste affatto.

Invero, non corrisponde a realtà l’affermazione secondo cui “la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 581/05/2013 […] aveva integralmente accolto la domanda dell'odierno resistente”, atteso che anzi detta sentenza, finanche a termini di dispositivo, “rigett[va]” il ricorso del medesimo “nei confronti della soc. [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a.” proprio in ragione, a termini di motivazione, della “sicura regolarità” della “notificazione” della “cartella”, “in quanto sono state prodotte le fotocopie delle ricevute di ritorno attestanti l’avvenuta ricezione da parte del ricorrente.

Ed infatti per quanto attiene alla cartella la sottoscrizione sulla ricevuta è stata apposta in data 21/11/2011 da un familiare convivente”.

Donde era precipuo onere del contribuente, onde giust’appunto evitare il formarsi del giudicato sull’affermazione di sicura regolarità della notifica della cartella, siccome effettuata a mani di familiare convivente, impugnarla.

4.2. Oppone ancora il contribuente che “l’ordinanza n. 3937/21 […] della Suprema Corte […] non effettua alcuna autonoma valutazione sulla sussistenza o meno di valida notifica della cartella con valore di giudicato legittimante l'iscrizione di ipoteca”.

4.2.1. Trattasi di affermazione inconferente.

Vero è che questa S.C., nell’ordinanza n. 3937 del 2021, non compie alcuna autonoma valutazione; ma, in disparte che non era suo compito, quale giudice di legittimità, farlo, detta valutazione è stata incontestabilmente compiuta dalla CTP di Latina nella sentenza n. 581/05/2013, non impugnata dal contribuente, ragion per cui è su detta valutazione –“rectius”: su detto preciso accertamento in fatto – della CTP che si é cristallizzato il giudicato.

4.3. Infine, oppone il contribuente, facendone ragione sia d’inammissibilità che d’infondatezza del motivo agenziale in disamina, che - la sentenza del Tribunale di Latina sulla querela di falso “ accertava con effetto di giudicato esterno nel presente giudizio che anche la successiva relativa cartella di pagamento non risulta essere stata validamente notificata al contribuente[,] laddove a pagina 5 afferma[:] ‘Quanto, invece, all’ulteriore doglianza circa l’effettuazione della notifica presso indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario, risulta documentalmente che la notifica è stata effettuata in [OSCURATO:PERSONA] n. 3 e non presso la residenza dell’attore in Via delle Fontanelle n. 8.

Come noto, la notifica a mani di familiare convivente con il destinatario va effettuata nella residenza di quest'ultimo, pena la nullità.

Omissis.

Ne deriva che non è rilevante, nel caso di specie, stabilire il luogo ove la notifica è stata effettuata ovvero in luogo diverso dalla residenza del destinatario dell’atto, in quanto risulta evidente, documentalmente, che la notifica è stata effettuata presso indirizzo di residenza diverso da quello del destinatario della notifica [OSCURATO:PERSONA] e da quella del ricevente la notifica’”; - “ tale accertamento del Tribunale di Latina del 17/09/2019, avente valore di giudicato esterno nel presente giudizio, e più recente rispetto a quello contenuto nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 581/05/2013 del 08/11/2013, è stato correttamente posto a fondamento della sentenza impugnata”.

4.3.1. Trattasi di affermazioni destituite di fondamento.

4.3.1.1. Quanto alla seconda – la cui confutazione è di per sé dirimente –è sufficiente osservare che l’ordinanza di questa S.C. n. 3937 del 2021 afferma “expressis verbis” esser sceso il giudicato (ai fini della stessa: interno) per effetto della mancata impugnazione della sentenza della CTP di Latina n. 581/05/2013 sulla regolare notifica della cartella di pagamento: donde, non impugnata l’ordinanza, la sua prevalenza non è suscettiva di essere ulteriormente rimessa in discussione, tanto più in quanto essa, come detto, si dimostra affatto consapevole della stessa sentenza irrevocabile del Tribunale di Latina sulla querela di falso, talché non è neppure ipotizzabile un residuo spazio di sindacabilità d’un preteso (ma, come subito si dirà, insussistente) contrasto tra quanto affermato dalla S.C. nella ridetta ordinanza e quanto affermato dal Tribunale di Latina in sentenza.

4.3.1.2. Quanto alla prima affermazione – che si affronta per mera completezza – il Tribunale di Latina non accerta affatto – né avrebbe potuto farlo, dato il perimetro della querela di falso – l’irregolarità della notifica della cartella.

Tutt’al contrario: esso – motivata la declaratoria d’inammissibilità della querela di falso “in parte qua” sul rilievo che la fede privilegiata della relata di notifica riguarda solo la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e le dichiarazioni e gli altri fatti che il medesimo dichiari avvenuti in sua presenza, ma non (anche) la corrispondenza al vero, contestata in querela, del luogo di residenza indicato dal notificante nell’atto e nella richiesta e delle qualità personali dichiarate da chi riceve l’atto, perché non spetta al pubblico ufficiale accertare né l’uno né le altre – aggiunge che tali profili – fondando una “presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto” – sono contestabili dinanzi “ giudice del merito”, cui “compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione”.

In definitiva, il Tribunale di Latina, ben lungi dall’accertare l’irregolarità della notifica della cartella, sulla questione della “validità ed efficacia della notificazione”, rimette anzi il contribuente-querelante al giudice di merito.

5. Alla luce di tutto quanto precede, il motivo merita accoglimento.

5.1. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata.

5.2. Peraltro, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ragion per cui questa Suprema Corte – preso atto del giudicato sulla regolarità della notifica della cartella, che, non tempestivamente impugnata, rende irrilevante l’omessa rituale notifica del previo avviso (sulla base del principio, di cui ad es. a Cass. n. 23046 del 2016, già cit. nell’ordinanza di questa S.C. n. 3937 del 2021, a termini del quale “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”) – è abilitata a decidere la causa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

5.3. Conseguentemente, questi, in applicazione del principio della soccombenza riferito all’intero giudizio, deve essere condannato a rifondere all’odierna ricorrente Agenzia delle entrate le spese sia del presente grado sia dei pregressi.

In particolare: - quanto al presente grado, avuto riguardo a natura e complessità della causa, valore della lite ed entità delle difese, in rapporto alle previsioni tariffarie, le spese devono essere liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; -quanto al grado d’appello, avuto riguardo ai medesimi parametri, le spese devono essere liquidate in euro 5.600 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; - quanto al primo grado, in cui l’odierna ricorrente era risultata vittoriosa con riconoscimento delle spese, va confermata la liquidazione delle stesse in misura corrispondente.

P.Q.M In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Ugo.

Condanna [OSCURATO:PERSONA] Ugo al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2654/2025 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.4437/2024 depositata i l 03/07/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 05720129772866, dalla cui notifica [OSCURATO:PERSONA] Ugo era attinto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Essa fonda sulla cartella di pagamento n. 05720110000904712, risultante notificata al contribuente in data 21/01/2011, a sua volta emessa in forza dell’avviso di accertamento n. RC3010400067, risultante notificato al contribuente in data 10/06/2010. 2. Si anticipa sin d’ora che il 20/11/2012 egli era altresì attinto da notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, fondata sul medesimo ruolo portato dalla predetta cartella di pagamento. Su tale comunicazione è intervenuta l’ordinanza di questa Corte, Sez. 6 - 5, n. 3937 del 24/11/2020, depositata in data 16/02/2021, di cui si dirà in proseguo. 3. Avverso l’intimazione, il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Latina, al fine di far valere l’omessa notifica degli atti presupposti non impugnati. Ad esito della costituzione dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione (in allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), che producevano documentazione attestante le avvenute regolari notifiche, egli – contestata, con memoria, la veridicità sia “ della sottoscrizione apposta sulla cartolina di avvenuta ricezione dell’avviso di accertamento che non era stata da lui apposta” sia “di quanto attestato dall’agente notificatore, nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale di spedizione della cartella di pagamento, circa il luogo e la consegna del piego postale nella specie effettuato a [OSCURATO:PERSONA], fratello del contribuente”, sul rilievo questi “non era suo ‘familiare convivente’ [… ed] aveva ricevuto l’avversa cartella di pagamento presso la sede dell’azienda/Bar […] ove svolgeva la propria attività giornaliera” (p. 2 controricorso) – proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Latina, per l’effetto determinando la sospensione del processo. Il Tribunale di Latina, giusta sentenza n. 2176/2019 (allegata sub 4 al controricorso, senza prova documentale del passaggio in giudicato, tuttavia risultante comunque dall’ordinanza della S.C. n. 3937 del 2021, p. 3), a termini di dispositivo, così decideva: - in accoglimento della querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dallo stesso sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica dell’avviso di accertamento n. RC301040067, accertando che essa non appartiene al sig. [OSCURATO:PERSONA], - dichiara inammissibile la querela di falso inerente l’avvenuta consegna della cartella di pagamento n. 057 2011 00000904712/000 presso luogo diverso dalla residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] e in ordine all’inesistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e il ricevente la notifica, 4. La CTP di Latina, dinanzi alla quale il giudizio veniva riassunto, giusta sentenza n. 335/2021del 07/05/2021 (allegata sub 3 al ric.), respingeva il ricorso del contribuente avverso l’intimazione, osservando: - “ quanto all'indirizzo di notifica della cartella risulta essere stato quello di via Fontanelle 3 in Ventotene. Indirizzo che, dalla documentazione dell'ufficio di Formia dell'Agenzia delle entrate è indicato come il domicilio fiscale di [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua delle risultanze del giudizio per querela di falso risulta che la cartella di pagamento deve quindi ritenersi ritualmente notificata al domicilio fiscale del contribuente, di via Fontanella 3, né il ricorrente ha negato che lo fosse o ha dimostrato che, alla data della notifica della cartella (21.01.2011), quell'indirizzo fosse "fiscalmente” errato. Invero, egli afferma che il suo indirizzo di residenza fosse quello di via [OSCURATO:PERSONA] n. 79, come documentato dal certificato di residenza del 11.2.2013, ma tale dato non esclude che il suo domicilio fiscale, verosimilmente su sua stessa indicazione all'Ufficio dell'A.d.E. di Formia, fosse quello di via Fontanella 3 […]. Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'avvenuta consegna al congiunto qualificatosi "convivente", ma solo che tale ultima condizione non sussistesse […], ma non offre, come suo onere, alcuna prova che il congiunto all'atto della notifica, avesse una residenza diversa”. -“dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento discende che (almeno) dal 21 gennaio 2011 egli fosse venuto a conoscenza, per la prima volta (attesa la nullità della notifica dell’avviso di accertamento), della pretesa tributaria e fosse quindi nella condizione dì opporvisi, anche nel merito della fondatezza della pretesa, nel termine di 60 giorni. La sua opposizione, invece, è avvenuta solo con l’impugnativa dell’intimazione di pagamento notificata il 16.11.2012” (p. 4 controric.). 5. Proponeva appello il contribuente, sostenendo che, nel giudizio di falso, il Tribunale di Latina aveva accertato che la notifica della cartella era stata effettuata in luogo diverso sia dalla residenza del contribuente che da quella del fratello, asserito convivente. Di contro, “l’Ufficio si costituiva” sostenendo essere maturato “un giudicato esterno sulla valida notifica della cartella di pagamento […] affermato nel diverso giudizio di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria dall’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3937/2021”. 5.1. Più in dettaglio, come da non contestata ricostruzione di cui al ricorso, il contribuente aveva impugnato anche la comunicazione di iscrizione ipotecaria per mancata notifica degli atti presupposti; la CTP di Latina, giusta sentenza n. 581/5/13 (allegata medesimamente sub 5 sia al ric. che al controric.), accoglieva il ricorso del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate per mancanza di “prova dell’asserita avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento precedente la cartella di pagamento”, ma lo respingeva nei confronti dell’agente della riscossione, atteso che “con riferimento alle notificazioni sia della cartella che dell’intimazione di pagamento, effettuate ad opera di Equitalia, si deve rilevare la loro sicura regolarità in quanto sono state prodotte le fotocopie delle ricevute attestanti l’avvenuta ricezione da parte del ricorrente”(p. 4 ric.; fg. 3 sent. n. 581/5/13); l’Ufficio aveva proposto appello, rigettato dalla CTR del Lazio, giusta sentenza n. 4822/40/2016, depositata il 21/07/2016; proposto dall’Ufficio ricorso per cassazione, questa S.C., con la ridetta ordinanza n. 3937 del 2021, così, a termini di dispositivo, decideva: “Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario [ricorso] del contribuente”. 6. Tornando al presente giudizio, riguardante l’impugnazione dell’intimazione, la CGT2 del Lazio, giusta sentenza n. 4437/2024, depositata il 03/07/2024, in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente, così, in motivazione, osservando: La Corte rileva che, alla data della notifica della cartella di pagamento, il fratello del contribuente non era suo familiare convivente e che il fratello aveva ricevuto la cartella di pagamento presso l’Azienda-Bar sita in Ventotene in [OSCURATO:PERSONA] 19 ove svolgeva la propria attività giornaliera mentre lo stesso risiedeva in Ventotene in [OSCURATO:PERSONA] n. 7. Va aggiunto inoltre che, in merito alla querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio è stata dichiarata la falsità della sottoscrizione apparentemente opposta dallo stesso sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica dell’avviso di accertamento, accertando che essa non appartiene al Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Va rilevato che l’appellante, alla luce della documentazione in atti e per quanto accertato in merito al Tribunale di Latina nel processo incidentale di querela di falso, deve ritenersi chiarito che la cartella di pagamento oggetto di giudizio non è stata consegnata né alla residenza dell’appellante né a quella del fratello non convivente che ha ritirato l’atto, per cui deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della notifica della cartella di pagamento. 7. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo; resiste il contribuente con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia: “Violazione e/o falsa dell’art. 19, comma 3 del d.lgs. 546/92 e degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 3 c.p.c.”, per avere la CGT2violato il giudicato sulla regolarità della notifica della cartella derivante dall’ordinanza della S.C. n. 3937 del 2021. 2. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del motivo – che, come subito si vedrà, si rivela fondato – formulata in controricorso ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe deciso le questioni di diritto sottoposte in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Le ragioni del disattendimento, infatti, si sovrappongono a quelle relative alla fondatezza del motivo, ragion per cui può procedersi ad un’unica trattazione. 3. Il motivo è fondato in quanto, per effetto dell’ordinanza di questa S.C. n. 3937 del 2021, è sceso il giudicato sulla regolarità della notificazione della cartella. 3.1. In tale ordinanza – in accoglimento del motivo erariale secondo cui “aveva errato la CTR [giusta sentenza n. 4822/40/2016 in quel giudizio impugnata]nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria sul presupposto che l'Agenzia delle entrate non aveva provato in giudizio la notifica dell'avviso di accertamento, omettendo di considerare che il contribuente non aveva impugnato la cartella di pagamento emessa successivamente all'avviso di accertamento e regolarmente notificata” (p. 4) – questa S.C. – perfettamente a conoscenza della sentenza del Tribunale di Latina sulla querela di falso, dei cui esiti dà atto, tanto da aver anzi assunto informazioni in ordine al suo passaggio in giudicato, “ab origine” non risultantele (p. 3) –scrive: 4. Orbene, quanto alla cartella di pagamento, sia la ricorrente (pag. 5 del ricorso) che il controricorrente (par. 3 - pag. III e IV) danno atto che la Commissione tributaria provinciale di Latina con la sentenza n. 581/05/2013 aveva accertato la regolarità della notifica della stessa affermando che «con riferimento alle notificazioni sia della cartella che dell'intimazione di pagamento, effettuate ad opera di Equitalia, si deve rilevare la loro sicura regolarità in quanto sono state prodotte le fotocopie delle ricevute attestanti l'avvenuta ricezione da parte del ricorrente» (così a pag. 5 del ricorso dell'Agenzia delle entrate). 5. Trattasi di statuizione che il contribuente non ha impugnato in grado di appello (in via incidentale) con la conseguenza che sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento si è formato il giudicato interno. 7. Pertanto, alla definitività della cartella di pagamento conseguente alla sua mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni, ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla sua accertata regolare notificazione, discende, da un lato, che è del tutto irrilevante la questione della irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico a quella cartella, e, dall'altro, che al contribuente è preclusa l'impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria per far valere vizi dell'atto a questa prodromico (ovvero della cartella di pagamento), autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il principio […] della non impugnabilità, se non per vizi propri, nella specie non dedotti, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato(pp. 4 s.). 3.2. A tenore dell’ordinanza, dunque, non v’è dubbio che sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento siasi formato il giudicato: un “giudicato” espressamente definito “interno” al giudizio deciso con l’ordinanza stessa, per effetto della mancata impugnazione, da parte del contribuente, della corrispondente affermazione della CTP di Latina nella sentenza n. 581/05/2013, epperò riverberante effetti vincolanti, quale giudicato esterno, anche sul presente giudizio, siccome avente ad oggetto la legittimità dell’intimazione di pagamento fondata, pacificamente, sulla medesima cartella. 4. A tale conclusione oppone il contribuente in controricorso che “il sig. [OSCURATO:PERSONA] quale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di impugnazione proposto dall'ufficio delle Entrate non aveva alcun onere di impugnare quel punto della sentenza [n. 581/05/2013]” e che “su tale punto in sede di appello [nelpresente giudizio] veniva evidenziato che la Suprema Corte in quel giudizio era caduto in un macroscopico errore atteso che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 581/05/2013 […] aveva integralmente accolto la domanda dell'odierno resistente e solo incidentalmente aveva affermato la regolarità della notifica della cartella ma senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla effettiva ricezione della stessa”. 4.1. Trattasi di affermazioni destituite di fondamento. 4.1.1. In disparte che non è il ricorso per cassazione che presentemente ne occupa la sede deputata a far valere un presunto errore dell’ordinanza di questa S.C. n. 3937 del 2021, detto errore non sussiste affatto. Invero, non corrisponde a realtà l’affermazione secondo cui “la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 581/05/2013 […] aveva integralmente accolto la domanda dell'odierno resistente”, atteso che anzi detta sentenza, finanche a termini di dispositivo, “rigett[va]” il ricorso del medesimo “nei confronti della soc. [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a.” proprio in ragione, a termini di motivazione, della “sicura regolarità” della “notificazione” della “cartella”, “in quanto sono state prodotte le fotocopie delle ricevute di ritorno attestanti l’avvenuta ricezione da parte del ricorrente. Ed infatti per quanto attiene alla cartella la sottoscrizione sulla ricevuta è stata apposta in data 21/11/2011 da un familiare convivente”. Donde era precipuo onere del contribuente, onde giust’appunto evitare il formarsi del giudicato sull’affermazione di sicura regolarità della notifica della cartella, siccome effettuata a mani di familiare convivente, impugnarla. 4.2. Oppone ancora il contribuente che “l’ordinanza n. 3937/21 […] della Suprema Corte […] non effettua alcuna autonoma valutazione sulla sussistenza o meno di valida notifica della cartella con valore di giudicato legittimante l'iscrizione di ipoteca”. 4.2.1. Trattasi di affermazione inconferente. Vero è che questa S.C., nell’ordinanza n. 3937 del 2021, non compie alcuna autonoma valutazione; ma, in disparte che non era suo compito, quale giudice di legittimità, farlo, detta valutazione è stata incontestabilmente compiuta dalla CTP di Latina nella sentenza n. 581/05/2013, non impugnata dal contribuente, ragion per cui è su detta valutazione –“rectius”: su detto preciso accertamento in fatto – della CTP che si é cristallizzato il giudicato. 4.3. Infine, oppone il contribuente, facendone ragione sia d’inammissibilità che d’infondatezza del motivo agenziale in disamina, che - la sentenza del Tribunale di Latina sulla querela di falso “ accertava con effetto di giudicato esterno nel presente giudizio che anche la successiva relativa cartella di pagamento non risulta essere stata validamente notificata al contribuente[,] laddove a pagina 5 afferma[:] ‘Quanto, invece, all’ulteriore doglianza circa l’effettuazione della notifica presso indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario, risulta documentalmente che la notifica è stata effettuata in [OSCURATO:PERSONA] n. 3 e non presso la residenza dell’attore in Via delle Fontanelle n. 8. Come noto, la notifica a mani di familiare convivente con il destinatario va effettuata nella residenza di quest'ultimo, pena la nullità. Omissis. Ne deriva che non è rilevante, nel caso di specie, stabilire il luogo ove la notifica è stata effettuata ovvero in luogo diverso dalla residenza del destinatario dell’atto, in quanto risulta evidente, documentalmente, che la notifica è stata effettuata presso indirizzo di residenza diverso da quello del destinatario della notifica [OSCURATO:PERSONA] e da quella del ricevente la notifica’”; - “ tale accertamento del Tribunale di Latina del 17/09/2019, avente valore di giudicato esterno nel presente giudizio, e più recente rispetto a quello contenuto nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 581/05/2013 del 08/11/2013, è stato correttamente posto a fondamento della sentenza impugnata”. 4.3.1. Trattasi di affermazioni destituite di fondamento. 4.3.1.1. Quanto alla seconda – la cui confutazione è di per sé dirimente –è sufficiente osservare che l’ordinanza di questa S.C. n. 3937 del 2021 afferma “expressis verbis” esser sceso il giudicato (ai fini della stessa: interno) per effetto della mancata impugnazione della sentenza della CTP di Latina n. 581/05/2013 sulla regolare notifica della cartella di pagamento: donde, non impugnata l’ordinanza, la sua prevalenza non è suscettiva di essere ulteriormente rimessa in discussione, tanto più in quanto essa, come detto, si dimostra affatto consapevole della stessa sentenza irrevocabile del Tribunale di Latina sulla querela di falso, talché non è neppure ipotizzabile un residuo spazio di sindacabilità d’un preteso (ma, come subito si dirà, insussistente) contrasto tra quanto affermato dalla S.C. nella ridetta ordinanza e quanto affermato dal Tribunale di Latina in sentenza. 4.3.1.2. Quanto alla prima affermazione – che si affronta per mera completezza – il Tribunale di Latina non accerta affatto – né avrebbe potuto farlo, dato il perimetro della querela di falso – l’irregolarità della notifica della cartella. Tutt’al contrario: esso – motivata la declaratoria d’inammissibilità della querela di falso “in parte qua” sul rilievo che la fede privilegiata della relata di notifica riguarda solo la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e le dichiarazioni e gli altri fatti che il medesimo dichiari avvenuti in sua presenza, ma non (anche) la corrispondenza al vero, contestata in querela, del luogo di residenza indicato dal notificante nell’atto e nella richiesta e delle qualità personali dichiarate da chi riceve l’atto, perché non spetta al pubblico ufficiale accertare né l’uno né le altre – aggiunge che tali profili – fondando una “presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto” – sono contestabili dinanzi “ giudice del merito”, cui “compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione”. In definitiva, il Tribunale di Latina, ben lungi dall’accertare l’irregolarità della notifica della cartella, sulla questione della “validità ed efficacia della notificazione”, rimette anzi il contribuente-querelante al giudice di merito. 5. Alla luce di tutto quanto precede, il motivo merita accoglimento. 5.1. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. 5.2. Peraltro, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ragion per cui questa Suprema Corte – preso atto del giudicato sulla regolarità della notifica della cartella, che, non tempestivamente impugnata, rende irrilevante l’omessa rituale notifica del previo avviso (sulla base del principio, di cui ad es. a Cass. n. 23046 del 2016, già cit. nell’ordinanza di questa S.C. n. 3937 del 2021, a termini del quale “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”) – è abilitata a decidere la causa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. 5.3. Conseguentemente, questi, in applicazione del principio della soccombenza riferito all’intero giudizio, deve essere condannato a rifondere all’odierna ricorrente Agenzia delle entrate le spese sia del presente grado sia dei pregressi. In particolare: - quanto al presente grado, avuto riguardo a natura e complessità della causa, valore della lite ed entità delle difese, in rapporto alle previsioni tariffarie, le spese devono essere liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; -quanto al grado d’appello, avuto riguardo ai medesimi parametri, le spese devono essere liquidate in euro 5.600 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; - quanto al primo grado, in cui l’odierna ricorrente era risultata vittoriosa con riconoscimento delle spese, va confermata la liquidazione delle stesse in misura corrispondente. P.Q.M In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Ugo. Condanna [OSCURATO:PERSONA] Ugo al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debit