CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 settembre 2021
Cassazione n. 36831/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo del capannone in uso al [OSCURATO:PERSONA] ed all'impresa individuale dr. G.B. Odoardi di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stato sequestrato l'intero complesso aziendale; il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 25.2.2020, di conferma del sequestro, era stato tuttavia annullato con sentenza 3618/2021 della Corte di Cassazione, adita su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sul ravvisato difetto di motivazione in ordine al profilo del "periculum" con rinvio al medesimo Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto; 2. il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, ha annullato il sequestro preventivo emesso dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando non luogo a provvedere sulle spese; 3. ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 violazione dell'art. 111 Costituzione e combinato disposto degli artt.324 comma 6 e 127 cod. proc. pen.: rileva l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito e la stessa Corte di Cassazione nel non garantire la partecipazione al procedimento del legittimo proprietario dei beni attinti dal sequestro, ovvero del [OSCURATO:PERSONA], che aveva sollecitato la adozione del provvedimento cautelare proprio per impedire che l'[OSCURATO:PERSONA] portasse a compimento la condotta appropriativa e distrattiva ai danni del sodalizio; aggiunge che nelle udienze svoltesi nelle varie fasi del procedimento il Consorzio, proprietario di taluni dei beni attinti dalla misura, non era stato mai notiziato e messo in condizione di partecipare, con conseguente violazione di legge suscettibile di esser denunziata in questa sede con riferimento al combinato disposto degli artt.324 comma 6 e 127 cod. proc. pen.; segnala che da detta violazione il Consorzio sta subendo un pregiudizio derivante dalla spoliazione dei beni di sua proprietà legittimata da un provvedimento del Riesame di fronte al quale non ha avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni; sottolinea l'errore in cui è incorso il Tribunale nel disporre la restituzione di tutti i beni in sequestro in favore del [OSCURATO:PERSONA]; richiama il tenore del provvedimento qui impugnato di cui segnala il travisamento e la evidente illogicità della motivazione attesa la intervenuta cessazione della procedura di liquidazione all'esito della esclusione del [OSCURATO:PERSONA] dal Consiglio di Amministrazione e dal sequestro del titolo in forza del quale era intervenuto il pignoramento; rileva come nel caso di specie sia stato violato il principio, affermato dalle SS.UU., della facoltà della persona offesa di intervenire nella procedura di riesame; 3.2 violazione di legge con riferimento all'art. 324 comma 8 cod. proc. pen.: rileva inoltre l'errore del Tribunale nel non aver rimesso al giudice civile la controversia, già esistente, sulla proprietà del capannone industriale e delle attrezzature ivi contenute, mantenendo nel frattempo il vincolo cautelare; ciò, osserva, alla luce della documentazione prodotta in questa sede e che rende evidente la esistenza di una controversia su tali cespiti; 4. in data 1.9.2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con allegata documentazione insistendo per il rigetto del ricorso: rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che invoca il disposto di cui all'art. 324 comma 8 cod. proc. pen., nessuna controversia è in atto tra il Consorzio stesso ed il [OSCURATO:PERSONA] (Gregorio) in ordine alla proprietà del bene sito in [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] atteso che le uniche (altre) controversie erano state tutte definite con sentenze del giudice civile di fronte al quale il Consorzio non si era mai proclamato proprietario del bene; opera una ricostruzione della complessa vicenda processuale a partire dal provvedimento del 2.10.2019 che, peraltro, non aveva in alcun modo riconosciuto la proprietà dell'immobile in capo al sodalizio; sottolinea, inoltre, che la erroneità del predetto provvedimento aveva determinato una serie di conseguenze anche sul piano penale con il travisamento dei fatti da parte del PM e del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo; evidenzia ancora la sostanziale inapplicabilità del provvedimento del 2.10.2019 più volte ma inutilmente segnalata al giudice estensore e la assenza di ogni motivo di utilizzazione del capannone da parte del Consorzio che ha reiteratamente tentato di impossessarsene; sottolinea che il provvedimento del 2.10.2019 è stato infine revocato e che la S.C. ha annullato il sequestro preventivo delle attrezzature con conseguente decadenza di ogni misura cautelare reale; segnala che anche il sequestro preventivo dei mezzi del Consorzio è stato annullato con restituzione degli stessi al [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto pignorante e custode degli stessi con autorizzazione del giudice dell'esecuzione al loro utilizzo; evidenzia come la persona offesa non abbia alcun diritto di partecipare alla udienza del riesame e che, in ogni caso, il Consorzio abbia introdotto in questa fase elementi e circostanze di fatto del tutto nuovi, oltre che oggetto di altri e diversi procedimenti sia civili che penali, caratterizzando perciò di inammissibilità il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va precisato, in primo luogo, che la ordinanza qui impugnata è stata adottata dal Tribunale di Catanzaro in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato con sentenza n. 3618 del 2021 della VI Sezione di questa Corte che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del 10.2.2020 del GIP di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte aveva infatti affermato che "... il Tribunale del riesame non ha affatto chiarito in che termini possa continuare a configurarsi, in relazione ai beni in sequestro, un concreto e attuale rischio di recidiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]/lo Odoardi: tenuto conto che nella motivazione dell'ordinanza impugnata si è dato atto, per un verso, che l'autorità giudiziaria civile ha nel frattempo revocato la procedura di liquidazione, sicché nel gennaio del 2020 è venuto meno il precedente incarico affidato alla liquidatrice Chirico; e, per altro verso, che il custode giudiziario Lo/lo era stato autorizzato ad utilizzare le attrezzature per la vinificazione appartenenti al Consorzio, ricoverati nel capannone dell'azienda del Li/lo Odoardi, nonché a coltivare i terreni agricoli della stessa anzidetta azienda, sulla base di uno specifico provvedimento emesso il 2 ottobre 2019 dall'autorità giudiziaria penale che risulta essere stato annullato dal medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]" con la conseguenza per cui "... l'ordinanza impugnata va ... annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto innanzi esposti". 1.2 Il Tribunale di Catanzaro, nuovamente investito della questione, e decidendo per l'appunto sul rinvio, ha richiamato, quanto alle ragioni esposte in quella sede, il tenore della sentenza di annullamento ritenendo che la richiesta di riesame andasse accolta "con conseguente annullamento del sequestro disposto dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il decreto in data 12 febbraio 2020" (cfr., pag. 3). Ha rilevato che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno ogni vincolo alla utilizzazione e disponibilità dei beni in sequestro a séguito dell'annullamento (definitivo) del sequestro del 28 settembre del 2018 "con restituzione dei beni sequestrati e, permanendo il pignoramento, con affidamento in custodia giudiziale a [OSCURATO:PERSONA] con facoltà di utilizzazione e, per altro verso, alla cessazione della procedura di liquidazione del [OSCURATO:PERSONA] che rende non più concreto ed attuale il pericolo, discendente dalla utilizzazione del bene, di commissione di ulteriori reati ovvero i aggravamento o protrazione delle conseguenze dei reati in contestazione" (cfr., ivi, pag. 3). 2. Con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta di non essere stato citato nella fase incidentale e che, in ogni caso, non gli era stato consentito di partecipare al procedimento per far valere le proprie ragioni quale proprietario di taluno dei beni che erano stati attinti dal sequestro e che sono stati inopinatamente restituiti all'indagato. Con il secondo motivo, rileva che il Tribunale avrebbe dovuto mantenere il sequestro e rimettere al giudice civile dirimere la controversia in ordine alla proprietà dei beni sottoposti a cautela. Premessa la pregiudizialità del primo motivo, potenzialmente assorbente, si impongono, in realtà, due rilievi. 2.1 II primo riguarda l'erroneità della affermazione secondo cui il Consorzio avrebbe avuto diritto ad essere citato per l'udienza di riesame: è consolidato ed assolutamente univoco, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui nel giudizio di riesame del sequestro preventivo o probatorio la persona offesa che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate non ha diritto alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ma ha facoltà di intervento spontaneo, che non solo non produce alcuna irregolarità o nullità procedurale, ma rappresenta la manifestazione minore di una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla legge, con la facoltà di produrre documenti e altri elementi di prova, nonché di partecipare all'eventuale giudizio di legittimità, da altri o da lui stesso promosso, con correlativo diritto a ricevere, in quest'ultimo caso, i prescritti avvisi, conformemente al disposto degli artt. 325, comma terzo, 311, comma quinto e 127, comma primo, cod. proc. pen.. (cfr. Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov, Rv. 239697). 2.2 La seconda notazione è legata al motivo di ricorso che è stato formulato prescindendo dalla considerazione della concreta fattispecie che ci occupa e, in particolare, dalla circostanza secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai, in precedenza, chiesto di intervenire nel procedimento incidentale ma aveva formulato tale richiesta soltanto in occasione del giudizio di rinvio instauratosi a séguito dell'annullamento del provvedimento di conferma della ordinanza genetica. Come si rileva dalla lettura del verbale del 23.2.2021, in quella circostanza, il difensore del Consorzio aveva chiesto di poter partecipare all'udienza ma "il Tribunale, rilevato che si tratta di udienza di rinvio, e che non è prevista la partecipazione della parte offese, procede alla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio". In definitiva, cioè, il Tribunale aveva respinto la richiesta del Consorzio di partecipare all'udienza in quanto si trattava, come è pacifico, di udienza celebrata in sede di rinvio da annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione; il ricorso trascura del tutto la motivazione con cui al Consorzio era stata preclusa la partecipazione all'udienza risultando per questa ragione ed in primo luogo assolutamente generico. 2.3 In ogni caso, ritiene il collegio che la natura del giudizio di rinvio non consentisse, attraverso l'intervento del Consorzio, la introduzione di questioni - quali quelle attinenti la proprietà dei beni attinti dal sequestro - diverse da quelle su cui era stato disposto il rinvio. Si è giustamente puntualizzato che i vincoli propri del giudizio di rinvio derivano dal principio di formazione progressiva del giudicato e sono la conseguenza logica dell'esigenza giuridica che l'iter processuale sia disciplinato in maniera tale da progredire verso la soluzione finale e definitiva (cfr., anche, Corte Cost. n. 11 del 1999); si tratta di una scelta che, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, è stata reputata ragionevole in quanto finalizzata ad evitare una potenzialmente indefinita perpetuazione di giudizi (cfr., anche, Corte Cost. n. 501 del 1999 e n. 224 del 1996) rispondendo invece alla necessità di acquisire, anche gradualmente, un momento di certezza nell'applicazione del diritto positivo al caso concreto. Tali principi sono stati ribaditi anche negli anni: in particolare, questa Corte ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 627, comma terzo, e 628, comma secondo, cod. proc. pen., sollevata in relazione al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto tali norme, seguendo lo schema del "giudicato progressivo", perseguono l'obiettivo di delimitare sempre più l'oggetto del giudizio e non consentono una protrazione "ad libitum" del processo, garantendo, piuttosto, che gli strumenti di conoscenza utilizzati dal giudice nel rispetto delle regole procedurali avvicinino quanto più possibile la "verità processuale" alla "verità materiale", il cui accertamento rappresenta tendenzialmente il fine ultimo del processo penale (cfr., Cass. Pen., 5, 27.3.2015 n. 36.080, Knox ed altri, Rv. 264860). La natura "chiusa" del giudizio di rinvio è inoltre plasticamente testimoniata dalla ritenuta impossibilità di proporre, in quella sede, la questione di legittimità costituzionale della norma sulla base della quale la Corte ha formulato il principio di diritto cui il giudice della fase rescissoria è tenuto ad uniformarsi (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 1, 17.12.2013 n. 19.915, P.C. in proc. Gabetti ed altro, Rv. 260607). Per altro verso, è emblematica la previsione di una norma specifica, contenuta nel comma 5 dell'art. 627 cod. proc. pen., sull'effetto "estensivo", sul piano soggettivo, della sentenza di annullamento cui è puntualmente collegato il diritto dell'imputato non ricorrente di essere citato ovvero di intervenire nel giudizio di rinvio. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta dunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il