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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11022/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona 1'8 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato, del 21 marzo 2022 che, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto contestato come commesso il 5 ottobre 2017, e, in conseguenza, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato con il primo motivo di ricorso censura l'illogicità del compendio motivazionale per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché degli artt. 111 Cost. e 6 § 1 Cedu, in particolare con riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo censura la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non essere stata riconosciuto la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata, per le seguenti ragioni.

I motivi di ricorso appaiono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici da parte dei giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

3.1. Con specifico riferimento al primo motivo, il giudice di secondo grado ha adeguatamente argomentato e motivato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato e, dunque, provato l'intento dell'imputato di conseguire indebitamente il beneficio, sulla base degli accertamenti svolti e dei dati dichiarati nel modello 730, che dava conto dei redditi di lavoro dipendente e della prestazione economica erogata dall'INPS, tutti redditi imponibili ex art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002.

In particolare, alla p. 3, la Corte di appello ha argomentato, in maniera non manifestamente illogica, che la circostanza per cui l'imputato aveva correttamente indicato i suddetti redditi dimostri, in realtà, la sua consapevolezza del doverli dichiarare ai fini dell'accesso al beneficio.

3.2. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale ha argomentato circa l'impossibilità di qualificare il fatto in termini di particolare tenuità, traendo elementi di valutazione dall'intensità del dolo e dalla piena consapevolezza della omessa indicazione dei redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, facendo così corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo»).

4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona 1'8 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato, del 21 marzo 2022 che, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto contestato come commesso il 5 ottobre 2017, e, in conseguenza, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia. 2. L'imputato con il primo motivo di ricorso censura l'illogicità del compendio motivazionale per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché degli artt. 111 Cost. e 6 § 1 Cedu, in particolare con riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo censura la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non essere stata riconosciuto la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata, per le seguenti ragioni. I motivi di ricorso appaiono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici da parte dei giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. 3.1. Con specifico riferimento al primo motivo, il giudice di secondo grado ha adeguatamente argomentato e motivato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato e, dunque, provato l'intento dell'imputato di conseguire indebitamente il beneficio, sulla base degli accertamenti svolti e dei dati dichiarati nel modello 730, che dava conto dei redditi di lavoro dipendente e della prestazione economica erogata dall'INPS, tutti redditi imponibili ex art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002. In particolare, alla p. 3, la Corte di appello ha argomentato, in maniera non manifestamente illogica, che la circostanza per cui l'imputato aveva correttamente indicato i suddetti redditi dimostri, in realtà, la sua consapevolezza del doverli dichiarare ai fini dell'accesso al beneficio. 3.2. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale ha argomentato circa l'impossibilità di qualificare il fatto in termini di particolare tenuità, traendo elementi di valutazione dall'intensità del dolo e dalla piena consapevolezza della omessa indicazione dei redditi rilevanti ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, facendo così corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo»). 4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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