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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 agosto 2021

Cassazione n. 40082/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ,icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] irivvrso la sentenza del 15/06/2021 de11,1 CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudite la relazione svolta dal Cgnsigliere DA!liELE CENCI; sente le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha, concluso per l'inammiss;bilità del r'corso. udito il Difensore: è ,-..resente ! Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] PONTI, che, illustrando i molivi del ricorso, i:-isiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di cassazione (Sez. 3, n. 32237 del 15/06/2021, dep. 26/08/2021) ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 29 giugno 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 2 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, in veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], 'indicato nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2010 elementi passivi fittizi, contabilizzando fatture per operazioni inesistenti.

2. Propone il 28 febbraio 2022 ricorso straordinario per correzione di errore di fatto [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, lamentando violazione di legge.

Richiamata la struttura della motivazione della sentenza impugnata, quanto al primo motivo ed al terzo dei motivi di ricorso a suo tempo presentati (parr. nn. 4 e 6, pp. 5-8), denuncia un errore di fatto che sarebbe rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

In particolare, richiamato il documento a suo' tempo allegato (sub n. 16) al ricorso presentato, ora nuovamente allegato sub n. 4 e graficamente riprodotto (alla p. 4) all'interno dell'odierna impugnazione, evidenzia come la dichiarazione IRES della società "[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione" per l'anno 2010 sia stata depositata il 27 marzc 2012 non già dal nuovo amministratore-liquidatore [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) ma dal già amministratore [OSCURATO:PERSONA] -Ponti, ormai decaduto, odierno ricorrente, contrariamente a quanto si legge alle pp. 5 ed 8 della sentenza impugnata.

Affermata la riconducibilità di tale situazione alla categoria dell'errore percettivo, immediatamente rilevabile mediante semplice consultazione ossia mera lettura del documento in questione e confronto con la motivazione della sentenza, richiamate plurime sentenze di legittimità stimate pertinenti, il ricorrente assume la tipicità, la rilevanza e, anzi, la decisività del caso di specie del vizio denunciato, poiché la percezione dell'indicato dato conoscitivo in modo difforme da quello effettivo ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (essendosi con la sentenza del 15 giugno 2021 ritenuto infondato il primo motivo di ricorso e manifestamente infondato il terzo).

Infatti, ove si fosse preso atto della avvenuta presentazione da parte dell'amministratore ormai decaduto, privo di legittimazione, la - dichiarazione IRES sarebbe stata irrimediabilmente nulla e inesistente e, in ultima analisi, la fattispecie concreta sarebbe dovuta ricadere nell'alveo applicativo non già dell'art. 2 del d. 1gs. n. 74 del 2000 (contestata all'imputato) ma dell'art. 5 della medesima disciplina, che punisce l'omissione della prescritta dichiarazione.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata tramite ricorso straordinario e la fissazione di apposita udienza per la nuova trattazione del ricorso per cassazione.

E' stata tempestivamente richiesta dalla Difesa 1'8 luglio 2022 la trattazione del ricorso in udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.

E' pervenuta il 15 settembre 2022 memoria con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che il ricorso è stato tempestivamente proposto (infatti, la sentenza è stata depositata il 26 agosto 2021„ in periodo di sospensione feriale, quindi occorre calcolare 180 giorni a partire dal 1° settembre 2021, con termine finale, che risulta rispettato, il 28 febbraio 2022), esso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.11 tema del concorso dell'extraneus nel reato dell'intraneus è stato, a ben vedere, affrontato nella sentenza della Corte di legittimità, come si evince dalla lettura delle pp. 6-7 della richiamata sentenza di Sez. 3, n. n. 32237 del 15/06/2021.

In conseguenza, il denunziato errore (inversione dei ruoli di padre- [OSCURATO:PERSONA] e figlio-Guido nella vicenda) in ogni caso non potrebbe, anche ove sussistente, ritenersi "decisivo" nell'accezione fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e cioè di un errore che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se invece l'atto fosse stato correttamente letto (ex plurimis, Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731; tutte in sintonia con Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283); e si è puntualizzato che al contrario - ed è il caso, di specie - la svista non ha carattere decisivo allorchè la pronunzia non sarebbe potuta comunque essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236) cioè dalla prospettazione del ricorrente non oi, -:enda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse 3tatc, considerato (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).3.

Consegue la statuizione in dispositivo.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in .dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ,icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] irivvrso la sentenza del 15/06/2021 de11,1 CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudite la relazione svolta dal Cgnsigliere DA!liELE CENCI; sente le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha, concluso per l'inammiss;bilità del r'corso. udito il Difensore: è ,-..resente ! Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] PONTI, che, illustrando i molivi del ricorso, i:-isiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di cassazione (Sez. 3, n. 32237 del 15/06/2021, dep. 26/08/2021) ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 29 giugno 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 2 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, in veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], 'indicato nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2010 elementi passivi fittizi, contabilizzando fatture per operazioni inesistenti. 2. Propone il 28 febbraio 2022 ricorso straordinario per correzione di errore di fatto [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, lamentando violazione di legge. Richiamata la struttura della motivazione della sentenza impugnata, quanto al primo motivo ed al terzo dei motivi di ricorso a suo tempo presentati (parr. nn. 4 e 6, pp. 5-8), denuncia un errore di fatto che sarebbe rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. In particolare, richiamato il documento a suo' tempo allegato (sub n. 16) al ricorso presentato, ora nuovamente allegato sub n. 4 e graficamente riprodotto (alla p. 4) all'interno dell'odierna impugnazione, evidenzia come la dichiarazione IRES della società "[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione" per l'anno 2010 sia stata depositata il 27 marzc 2012 non già dal nuovo amministratore-liquidatore [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) ma dal già amministratore [OSCURATO:PERSONA] -Ponti, ormai decaduto, odierno ricorrente, contrariamente a quanto si legge alle pp. 5 ed 8 della sentenza impugnata. Affermata la riconducibilità di tale situazione alla categoria dell'errore percettivo, immediatamente rilevabile mediante semplice consultazione ossia mera lettura del documento in questione e confronto con la motivazione della sentenza, richiamate plurime sentenze di legittimità stimate pertinenti, il ricorrente assume la tipicità, la rilevanza e, anzi, la decisività del caso di specie del vizio denunciato, poiché la percezione dell'indicato dato conoscitivo in modo difforme da quello effettivo ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (essendosi con la sentenza del 15 giugno 2021 ritenuto infondato il primo motivo di ricorso e manifestamente infondato il terzo). Infatti, ove si fosse preso atto della avvenuta presentazione da parte dell'amministratore ormai decaduto, privo di legittimazione, la - dichiarazione IRES sarebbe stata irrimediabilmente nulla e inesistente e, in ultima analisi, la fattispecie concreta sarebbe dovuta ricadere nell'alveo applicativo non già dell'art. 2 del d. 1gs. n. 74 del 2000 (contestata all'imputato) ma dell'art. 5 della medesima disciplina, che punisce l'omissione della prescritta dichiarazione. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata tramite ricorso straordinario e la fissazione di apposita udienza per la nuova trattazione del ricorso per cassazione. E' stata tempestivamente richiesta dalla Difesa 1'8 luglio 2022 la trattazione del ricorso in udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. E' pervenuta il 15 settembre 2022 memoria con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che il ricorso è stato tempestivamente proposto (infatti, la sentenza è stata depositata il 26 agosto 2021„ in periodo di sospensione feriale, quindi occorre calcolare 180 giorni a partire dal 1° settembre 2021, con termine finale, che risulta rispettato, il 28 febbraio 2022), esso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.11 tema del concorso dell'extraneus nel reato dell'intraneus è stato, a ben vedere, affrontato nella sentenza della Corte di legittimità, come si evince dalla lettura delle pp. 6-7 della richiamata sentenza di Sez. 3, n. n. 32237 del 15/06/2021. In conseguenza, il denunziato errore (inversione dei ruoli di padre- [OSCURATO:PERSONA] e figlio-Guido nella vicenda) in ogni caso non potrebbe, anche ove sussistente, ritenersi "decisivo" nell'accezione fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e cioè di un errore che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se invece l'atto fosse stato correttamente letto (ex plurimis, Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731; tutte in sintonia con Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283); e si è puntualizzato che al contrario - ed è il caso, di specie - la svista non ha carattere decisivo allorchè la pronunzia non sarebbe potuta comunque essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236) cioè dalla prospettazione del ricorrente non oi, -:enda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse 3tatc, considerato (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).3. Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in .dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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