CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato quali fossero gli elementi che deponevano per la falsità della testimonianza resa ex art. 197-bis cod. proc. pen. del ricorrente che aveva, in contrasto con le risultanze istruttorie, accusato persona che era ormai deceduta, a fronte di tabulati telefonici che deponevano per la presenza con il complice [OSCURATO:PERSONA] nel luogo e nell'ora della rapina (pagg. 4 e 5), come anche confermato dalle persone offese che ebbero a riconoscere proprio Urraci come uno dei rapinatori (pag. 3 sentenza di appello nella parte in cui richiama la decisione di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il