CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2018
Cassazione n. 25845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] ProvinciaAgrigento, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.4044/2018 depositata il 01/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:SOCIETA] rigettava l’appello de [OSCURATO:PERSONA] srl (LFC)avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato ilNumero registro generale 12301/2019Numero sezionale 5635/2026Numero di raccolta generale 25845/2026Data pubblicazione 26/09/2026ricorso della contribuente con cui aveva impugnato l’intimazione dipagamento per Euro 61.577,62 notificatole dall’allora [OSCURATO:PERSONA] spa –poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a- e gli atti prodromici ad essa,concernente la TARSU/TIA 2003-2004.2. Avverso siffatta pronuncia, LFC ha proposto ricorso in cassazioneaffidandosi a nove motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4. La ricorrente, con la memoria ex art.380 bis c.p.c., ha dichiarato dirinunciare al ricorso per intervenuta cancellazione della LFC dal [OSCURATO:PERSONA] in data 31/12/2021.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo la ricorrenterinunciato al ricorso, per intervenuta cancellazione della LFC dal [OSCURATO:PERSONA], debitamente documentata dalla visura prodottacontestualmente alla memoria ex art.380 bis c.p.c.2. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 eCass. n. 10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 delcodice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.5. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste -ai sensi dell’art. 391,secondo comma, c.p.c. (vedi Cass.n.16814/2026)- a carico della parte cheNumero registro generale 12301/2019Numero sezionale 5635/2026Numero di raccolta generale 25845/2026Data pubblicazione 26/09/2026vi ha dato causa, ossia la ricorrente, non avendo la difesa dellacontroricorrente aderito alla rinuncia.6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.500,00 percompenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generalie agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/09/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]