CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46149/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] DRAGUTINOVIC ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna della predetta per tentato furto in un supermercato (in Legnano, il 15/9/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici territoriali con argomenti giuridici corretti, senza che le doglianze abbiano introdotto elementi di critica specifica alle argomentazioni poste a base della decisione di non sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (gravità dei fatti, personalità dell'imputata, ' siccome gravata da numerosi precedenti penali ritenuti espressione di una stabile scelta criminale), elementi che rientrano nei parametri legali di valutazione (sez. 3, n. 9708 del 16/2/2024, Tornese, Rv. 286031-01, in cui si è precisato che il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; n. 19326 del 27/1/2015, Pritoni, Rv. 263558-01; sez. 1, n. 25833 del 23/4/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253102-01); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila e in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est.