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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 19906/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Palermo, pronunciando in fase di appello ex art 310 cpp, ha confermato il provvedimento del Tribunale di aggravamento dell'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto aggravato. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, articolando un unico motivo, col quale ci si duole della violazione di legge con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare dela custodia in carcere.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione ha concluso per l'inammissibilità.

Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al ricorso a sua firma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per rinunzia.

Il difensore di fiducia dell'imputato ha fatto pervenire telematicamente a mezzo pec atto di rinunzia al ricorso.

Invero, la presentazione della rinuncia al ricorso deve ritenersi positivamente ammessa dal legislatore - oltre che nelle forme previste dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., o in dibattimento, secondo quanto previsto dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. - anche mediante posta elettronica certificata, in forza di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre (,~ 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L'art. 24, comma 4, c it., infatti, con una formula estremamente ampia ed onnicomprensiva, prevede che, «[p]er tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati», diversi da quelli per i quali è previsto il deposito sul portale telematico, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44».

Ne discende che si è verificata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso derivante da causa non imputabile al ricorrente che rende inammissibile l'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme a favore della cassa delle ammende, in applicazione del principio consolidato, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come nel caso in esame, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549- 01, e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.

Deciso il 31.1.2023 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr. [OSCURATO:PERSONA] C CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Palermo, pronunciando in fase di appello ex art 310 cpp, ha confermato il provvedimento del Tribunale di aggravamento dell'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto aggravato. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, articolando un unico motivo, col quale ci si duole della violazione di legge con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare dela custodia in carcere. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione ha concluso per l'inammissibilità. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al ricorso a sua firma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per rinunzia. Il difensore di fiducia dell'imputato ha fatto pervenire telematicamente a mezzo pec atto di rinunzia al ricorso. Invero, la presentazione della rinuncia al ricorso deve ritenersi positivamente ammessa dal legislatore - oltre che nelle forme previste dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., o in dibattimento, secondo quanto previsto dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. - anche mediante posta elettronica certificata, in forza di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre (,~ 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L'art. 24, comma 4, c it., infatti, con una formula estremamente ampia ed onnicomprensiva, prevede che, «[p]er tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati», diversi da quelli per i quali è previsto il deposito sul portale telematico, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44». Ne discende che si è verificata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso derivante da causa non imputabile al ricorrente che rende inammissibile l'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme a favore della cassa delle ammende, in applicazione del principio consolidato, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come nel caso in esame, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549- 01, e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01). PQM Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Deciso il 31.1.2023 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr. [OSCURATO:PERSONA] C CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
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