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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 31635/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18261/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75A 18 C475P), che lo rappresenta e difende come da ricorso (non depositato) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68E23 G478Z), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PERUGIA n.1390/2025 depositata il 23/7/2025 all’esito del proc.to n.4869/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18261/2025 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 31635/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 03/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18261/2025 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 31635/2025 Data pubblicazione 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18261/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75A 18 C475P), che lo rappresenta e difende come da ricorso (non depositato) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68E23 G478Z), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PERUGIA n.1390/2025 depositata il 23/7/2025 all’esito del proc.to n.4869/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18261/2025 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 31635/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18261/2025 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 31635/2025 Data pubblicazione 04/12/2025
Decreto Cassazione n. 31635/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris