CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 1958
Cassazione n. 01698/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/10/1958 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdatg--e~se-aile-Partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»; che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919); che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;che, nel caso in esame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo concernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da parte dell'imputato; che, a quest'ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza di legittimità, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Afzali deduce, tramite il difensore di fiducia, che l'irregolare notifica, nei suoi confronti, del deposito, avvenuto fuori termine, della motivazione della sentenza di appello ha pregiudicato le sue prerogative difensive, impedendogli, in particolare, di nominare, in vista della proposizione del ricorso per cassazione, altro difensore di fiducia; che la doglianza è manifestamente infondata, perché, persistendo il rapporto fiduciario tra l'imputato ed il difensore, deve presumersi, in linea con quanto, ancora di recente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'affine ipotesi dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02), che il patrocinatore abbia informato l'assistito del deposito della sentenza di appello e che la proposizione dell'impugnazione sia stata tra di loro condivisa, ciò che, con ogni evidenza, esclude che il vizio lamentato, qualora effettivamente sussitente, si sia tradotto in un vulnus alle facoltà difensive dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore