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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 34850/2022

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oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P08 E573Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegatoal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R2 4E573L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S47 E573C), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], piazza dei Prati degli Strozzi; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 346/201 (pubblicata lil 20 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

PROPRIETA’- USUCAPIONE R.G.N.25388/18 C.C. 13/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 500/2014, il Tribunale di Agrigento rigettava le domande, proposte dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’esecuzione per il rilascio dell’immobile sito in Licata – v.

Quito n. 9, azionata nei suoi confronti dai citati convenuti e l’accertamento del suo acquisto per usucapione di detto bene.

2. Decidendo sull’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] – nella qualità di erede della [OSCURATO:PERSONA] - e nella costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 346/18 (pubblicata il 20 febbraio 2018), rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese legali.

A fondamento dell’adottata pronuncia, l’indicata Corte ravvisava l’infondatezza dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dall’attrice avverso l’atto di accesso dell’ufficiale giudiziario del 31 gennaio 2012 nella procedura di rilascio del citato immobile, sul presupposto che non fosse stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, del precetto e del preavviso di rilascio.

La Corte palermitana, pur dando atto dell’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su tale domanda, riteneva il primo motivo infondato nel merito, poiché l’esecuzione per il rilascio del suddetto immobile trovava il proprio titolo esecutivo nel decreto di trasferimento emesso in data 2 aprile 2011 all’esito della procedura esecutiva immobiliare promossa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di aggiudicazione del menzionato immobile in favore degli appellati; specifica, in proposito, la Cote territoriale che il sopraindicato titolo esecutivo ben indicava quali soggetti obbligati al rilascio i debitori esecutati, né era mai stato in alcun modo dimostrato che nel corso della procedura esecutiva, nel cui ambito venne emesso il decreto di trasferimento de quo, fosse emerso il possesso o la detenzione dell’immobile da parte di terzi specificatamente individuati, nei cui confronti intraprendere l’esecuzione per rilascio.

La Corte territoriale chiariva, poi, che il soggetto –il quale si trovi nel possesso o nella detenzione di un bene che, in base ad un titolo esecutivo formatosi contro altro soggetto, debba essere rilasciato - viene certamente coinvolto nell’attività esecutiva che il titolare del diritto rivolge contro il soggetto contemplato nel titolo.

In tal caso, tuttavia, le formalità preliminari all’inizio dell’esecuzione, rappresentate dalla notifica del titolo e del precetto, devono essere compiute unicamente nei confronti del soggetto contro il quale l’esecuzione è diretta e che risulta indicato nel titolo stesso; pertanto, il terzo possessore o detentore, coinvolto nelle attività esecutive, che intende reagire contro di esse, non può far valere l’inosservanza nei propri confronti delle predette formalità preliminari; di tale inosservanza può, infatti, dolersi soltanto il soggetto nei cui confronti è indirizzata l’esecuzione, a meno che il titolare della pretesa esecutiva non venga a conoscenza che un terzo è nel possesso o nella detenzione e, pertanto, utilizzi il titolo esecutivo chiedendo che l’attività esecutiva sia compiuta nei suoi confronti, in quanto sostenga la sua soggezione all’efficacia del titolo.

Sulla base di questa impostazione generale, il giudice di secondo grado rilevava che tale situazione non si era venuta a verificare nel caso di specie, in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per un verso, non aveva provato di risultare agli atti della procedura esecutiva la sua qualità di effettiva posseditrice del bene e, per altro verso, non aveva mai, prima dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, fatto valere, nell’ambito della procedura, un proprio diritto sull’immobile pignorato che fosse incompatibile con l’esecuzione a cui lo stesso era stato sottoposto.

Infine, la Corte di appello di Palermo rigettava il secondo motivo di gravame, non ritenendo provata la sussistenza di un possesso ultraventennale da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], idoneo a farle acquistare la proprietà a titolo di usucapione.

In particolare, affermava che la progressione nella cessione dei diritti reali sul bene in discorso, l’intimo legame di parentela tra le parti, la mancanza di iniziative giudiziarie da parte dei proprietari, dirette al recupero del possesso del bene nonostante le iniziali richieste di consegna delle chiavi ed, infine, l’insussistenza di elementi che inducevano a ritenere conflittuali o, se non altro, “freddi’’ i rapporti tra madre e figlio, costituivano, senza dubbio, plurimi indizi, tra loro concordanti, idonei a dimostrare per presunzioni la sussistenza di una situazione di tolleranza dell’altrui possesso del bene oggetto di esecuzione, tale da escluderne l’efficacia ad usucapionem.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dagli intimati [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 132 c.p.c., per non essere stata emessa alcuna statuizione a seguito dell’intervenuta chiamata nel processo del sig. [OSCURATO:PERSONA], ancorché non costituitosi.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 111 Cost. e l’omesso fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla circostanza che, ove la Corte di appello avesse preso in considerazione tutti gli elementi di causa nei suoi “tratti reali” (ovvero che le iniziative volte al recupero del bene da parte del figlio erano state ripetute nel tempo e che i rifiuti di rilascio erano stati reiterati), ciò avrebbe consentito di sovvertire l’esito del giudizio, atteso che il mero rapporto di parentela non avrebbe potuto costituire prova di tolleranza.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., deducendo che, nel caso di specie, la controparte, al fine di vincere la presunzione del possesso, avrebbe dovuto provare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva cominciato ad esercitare il potere di fatto come detentrice.

4. Con la quarta ed ultima doglianza il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre che dell’art. 111 Cost., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza plurimi indizi tra di loro concordanti, idonei a dimostrare per presunzioni la sussistenza di una situazione di tolleranza, dovendosi, in particolare, escludere la gravità della circostanza della cessione a titolo oneroso del diritto di proprietà, non potendosi rilevare l’esistenza di un nesso logico tra la sussistenza di buoni rapporti tra genitore e figlio ed il fatto che il primo venda un immobile al secondo.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, poiché la mancata emanazione di una statuizione nei confronti del chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcuna rilevanza sul piano dello sviluppo processuale, non essendosi questo costituito (ed essendo stato ritenuto implicitamente contumace), e, in ogni caso, incombeva allo stesso ricorrente prospettare quale concreto pregiudizio fosse derivato dalla dedotta omessa pronuncia, onere al quale non ha adempiuto (non ricadendosi, peraltro, in una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]).

6. Anche la seconda censura si profila inammissibile, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. (che richiama il comma precedente ed applicabile “ratione temporis” nel caso di specie, essendo stato introdotto il giudizio di appello dopo l’11 settembre 2012), dal momento che la sentenza di secondo grado si è basata sulle medesime questioni fattuali e sui correlati accertamenti tenuti presenti dalla sentenza di primo grado, così venendosi a configurare - al la stregua della norma suddetta – la situazione della c.d.

“doppia conforme”.

In ogni caso, si osserva che, con la doglianza in esame, il ricorrente ha inteso, in realtà, confutare le valutazioni di merito circa la ritenuta mancata sussistenza delle condizioni per la maturazione dell’usucapione in capo alla sua dante causa [OSCURATO:PERSONA].

Senonché, al riguardo, occorre rimarcare che la Corte di appello – sulla scorta di un compiuto percorso motivazionale – ha preso in esame tutte le emergenze probatorie acquisite, valorizzando anche il procedimento inferenziale presuntivo, per desumerne che, ancorché la [OSCURATO:PERSONA] (alla quale era succeduto l’attuale ricorrente nel febbraio 2014, a seguito della sua morte) si fosse trovata nella disponibilità dell’immobile oggetto di pignoramento (in danno di [OSCURATO:PERSONA]) già in epoca antecedente a quest’ultimo (e per un asserito periodo ultraventennale), non potesse considerarsi che la stessa avesse esercitato un possesso idoneo al riconoscimento della reclamata usucapione (e ciò perché la medesima aveva venduto l’immobile al citato figlio [OSCURATO:PERSONA] e alla nuora con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rimanendo nella disponibilità materiale dell’immobile ma per mera tolleranza e, quindi, non essendosi potuta configurare in capo alla stessa una condizione propriamente possessoria idonea all’usucapione).

Pertanto, le circostanze attinenti alla mancata configurazione degli elementi per evincere l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] (con il trasferimento successivo del diritto in favore degli indicati acquirenti) sono state prese in considerazione dalla Corte di appello (che ha escluso anche una sopravvenuta interversio possessonis), ragion per cui – anche per tale ragione - non può dirsi aff atto configuratasi la violazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c.

7. Il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente, siccome all’evidenza connessi – sono infondati e devono, perciò, essere respinti.

Con riferimento al caso di specie, la Corte di appello palermitana ha motivatamente ritenuto che – in virtù delle vicende che avevano interessato i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] (il cui immobile divenuto di sua proprietà era stato aggiudicato, a seguito di decreto di trasferimento all’esito di espropriazione, agli odierni controricorrenti) – la relazione materiale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] con il bene era stata posta in essere con il comportamento tollerante del citato figlio, ragion per cui in capo alla stessa non si era venuta a configurare una condizione soggettiva idonea all’acquisto del possesso.

A tal riguardo, il giudice di appello ha correttamente rilevato che la manifestazione oppositiva della [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta della consegna delle chiavi in favore del figlio al quale aveva poi ceduto l’intera proprietà dell’immobile (con la sopravvenuta alienazione anche dell’usufrutto) non era idonea a dimostrare la sussistenza di un possesso valido ad usucapionem , non rivestendo una decisiva rilevanza, in tal senso, la circostanza che il figlio non avesse successivamente insistito in tale richiesta, anzi potendo la stessa essere valorizzata in senso contrario quale condotta denotante un atteggiamento di tolleranza verso la condotta della madre.

A questo proposito il giudice di appello, nell’interpretare la ratio del citato art. 1144 c.c., ha spiegato il modo di operare della sua applicazione nei rapporti tra parenti e ha dato seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9661/2006, Cass. n. 4327/2008 e, da ultimo, Cass. n. 17880/2019), secondo la quale, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito.

Al riguardo la Corte territoriale ha fornito un’adeguata motivazione ponendo riferimento ad una serie di elementi gravi, univoci e concordanti, idonei ad integrare un legittimo ragionamento presuntivo conducente al risultato di far ritenere la sussistenza di un comportamento tollerante del figlio proprietarioIacopinelli Salvatore nei confronti della sua genitrice.

Tali elementi sono compiutamente rappresentati nella motivazione dell’impugnata sentenza (cfr., in particolare, le pagg. 8-9) e risultano riferiti, essenzialmente, al rapporto di stretta parentela tale da giustificare atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza, pur in presenza di forme di godimento esclusivo di lunga durata.

Peraltro, il giudice di appello ha evidenziato come l’odierno ricorrente (già appellante) non avesse fornito una prova tale da smentire detta condotta di tolleranza da parte del fratello nei confronti della madre, con la quale era in buoni rapporti, senza, quindi, che potesse trovare una valida giustificazione la sua opposizione al godimento del bene da parte del figlio a cui lo aveva ceduto.

Pertanto, facendo applicazione del procedimento inferenziale valutativo riconducibile alle presunzioni previste dall’art. 2729 c.c. (e, quindi, caratterizzate dagli elementi della gravità, precisione e concordanza), la Corte territoriale ha, di conseguenza, escluso la configurabilità di un idoneo possesso ad usucapire in capo alla [OSCURATO:PERSONA], oppostasi all’esecuzione intrapresa sul bene divenuto di proprietà del citato figlio, trasferito, con apposito decreto del giudice dell’esecuzione, in favore dell’Amato e della Graci, all’esito della procedura espropriativa immobiliare.

In tal senso gli elementi univoci rappresentati sufficientemente a supporto del ragionamento presuntivo sono stati rinvenuti nella progressione nella cessione dei diritti reali sul bene dedotto in controversia, nell’intimo legame di parentela tra le parti (genitrice e figlio), nella mancanza di iniziative giudiziarie da parte dei proprietari (malgrado l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] a consegnare le chiavi in favore di questi ultimi) e nell’insussistenza di un rapporto di conflittualità tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA].

Tutte queste circostanze sono state, quindi, legittimamente ritenute dalla Corte diappello – sulla scorta di un completo percorso logico - presuntivo (basato su un apprezzamento di merito incensurabile nella presente sede di legittimità con riferimento alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti dipresunzione) – idonee a dimostrare la sussistenza di una situazione di tolleranza dell’altrui possesso del bene oggetto di espropriazione immobiliare, tale da escluderne l’efficacia ai fini dell’acquisto per usucapione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P08 E573Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegatoal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R2 4E573L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S47 E573C), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], piazza dei Prati degli Strozzi; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 346/201 (pubblicata lil 20 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. PROPRIETA’- USUCAPIONE R.G.N.25388/18 C.C. 13/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 500/2014, il Tribunale di Agrigento rigettava le domande, proposte dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’esecuzione per il rilascio dell’immobile sito in Licata – v. Quito n. 9, azionata nei suoi confronti dai citati convenuti e l’accertamento del suo acquisto per usucapione di detto bene. 2. Decidendo sull’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] – nella qualità di erede della [OSCURATO:PERSONA] - e nella costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 346/18 (pubblicata il 20 febbraio 2018), rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese legali. A fondamento dell’adottata pronuncia, l’indicata Corte ravvisava l’infondatezza dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dall’attrice avverso l’atto di accesso dell’ufficiale giudiziario del 31 gennaio 2012 nella procedura di rilascio del citato immobile, sul presupposto che non fosse stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, del precetto e del preavviso di rilascio. La Corte palermitana, pur dando atto dell’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su tale domanda, riteneva il primo motivo infondato nel merito, poiché l’esecuzione per il rilascio del suddetto immobile trovava il proprio titolo esecutivo nel decreto di trasferimento emesso in data 2 aprile 2011 all’esito della procedura esecutiva immobiliare promossa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di aggiudicazione del menzionato immobile in favore degli appellati; specifica, in proposito, la Cote territoriale che il sopraindicato titolo esecutivo ben indicava quali soggetti obbligati al rilascio i debitori esecutati, né era mai stato in alcun modo dimostrato che nel corso della procedura esecutiva, nel cui ambito venne emesso il decreto di trasferimento de quo, fosse emerso il possesso o la detenzione dell’immobile da parte di terzi specificatamente individuati, nei cui confronti intraprendere l’esecuzione per rilascio. La Corte territoriale chiariva, poi, che il soggetto –il quale si trovi nel possesso o nella detenzione di un bene che, in base ad un titolo esecutivo formatosi contro altro soggetto, debba essere rilasciato - viene certamente coinvolto nell’attività esecutiva che il titolare del diritto rivolge contro il soggetto contemplato nel titolo. In tal caso, tuttavia, le formalità preliminari all’inizio dell’esecuzione, rappresentate dalla notifica del titolo e del precetto, devono essere compiute unicamente nei confronti del soggetto contro il quale l’esecuzione è diretta e che risulta indicato nel titolo stesso; pertanto, il terzo possessore o detentore, coinvolto nelle attività esecutive, che intende reagire contro di esse, non può far valere l’inosservanza nei propri confronti delle predette formalità preliminari; di tale inosservanza può, infatti, dolersi soltanto il soggetto nei cui confronti è indirizzata l’esecuzione, a meno che il titolare della pretesa esecutiva non venga a conoscenza che un terzo è nel possesso o nella detenzione e, pertanto, utilizzi il titolo esecutivo chiedendo che l’attività esecutiva sia compiuta nei suoi confronti, in quanto sostenga la sua soggezione all’efficacia del titolo. Sulla base di questa impostazione generale, il giudice di secondo grado rilevava che tale situazione non si era venuta a verificare nel caso di specie, in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per un verso, non aveva provato di risultare agli atti della procedura esecutiva la sua qualità di effettiva posseditrice del bene e, per altro verso, non aveva mai, prima dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, fatto valere, nell’ambito della procedura, un proprio diritto sull’immobile pignorato che fosse incompatibile con l’esecuzione a cui lo stesso era stato sottoposto. Infine, la Corte di appello di Palermo rigettava il secondo motivo di gravame, non ritenendo provata la sussistenza di un possesso ultraventennale da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], idoneo a farle acquistare la proprietà a titolo di usucapione. In particolare, affermava che la progressione nella cessione dei diritti reali sul bene in discorso, l’intimo legame di parentela tra le parti, la mancanza di iniziative giudiziarie da parte dei proprietari, dirette al recupero del possesso del bene nonostante le iniziali richieste di consegna delle chiavi ed, infine, l’insussistenza di elementi che inducevano a ritenere conflittuali o, se non altro, “freddi’’ i rapporti tra madre e figlio, costituivano, senza dubbio, plurimi indizi, tra loro concordanti, idonei a dimostrare per presunzioni la sussistenza di una situazione di tolleranza dell’altrui possesso del bene oggetto di esecuzione, tale da escluderne l’efficacia ad usucapionem. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dagli intimati [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 132 c.p.c., per non essere stata emessa alcuna statuizione a seguito dell’intervenuta chiamata nel processo del sig. [OSCURATO:PERSONA], ancorché non costituitosi. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 111 Cost. e l’omesso fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla circostanza che, ove la Corte di appello avesse preso in considerazione tutti gli elementi di causa nei suoi “tratti reali” (ovvero che le iniziative volte al recupero del bene da parte del figlio erano state ripetute nel tempo e che i rifiuti di rilascio erano stati reiterati), ciò avrebbe consentito di sovvertire l’esito del giudizio, atteso che il mero rapporto di parentela non avrebbe potuto costituire prova di tolleranza. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., deducendo che, nel caso di specie, la controparte, al fine di vincere la presunzione del possesso, avrebbe dovuto provare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva cominciato ad esercitare il potere di fatto come detentrice. 4. Con la quarta ed ultima doglianza il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre che dell’art. 111 Cost., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza plurimi indizi tra di loro concordanti, idonei a dimostrare per presunzioni la sussistenza di una situazione di tolleranza, dovendosi, in particolare, escludere la gravità della circostanza della cessione a titolo oneroso del diritto di proprietà, non potendosi rilevare l’esistenza di un nesso logico tra la sussistenza di buoni rapporti tra genitore e figlio ed il fatto che il primo venda un immobile al secondo. 5. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, poiché la mancata emanazione di una statuizione nei confronti del chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcuna rilevanza sul piano dello sviluppo processuale, non essendosi questo costituito (ed essendo stato ritenuto implicitamente contumace), e, in ogni caso, incombeva allo stesso ricorrente prospettare quale concreto pregiudizio fosse derivato dalla dedotta omessa pronuncia, onere al quale non ha adempiuto (non ricadendosi, peraltro, in una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]). 6. Anche la seconda censura si profila inammissibile, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. (che richiama il comma precedente ed applicabile “ratione temporis” nel caso di specie, essendo stato introdotto il giudizio di appello dopo l’11 settembre 2012), dal momento che la sentenza di secondo grado si è basata sulle medesime questioni fattuali e sui correlati accertamenti tenuti presenti dalla sentenza di primo grado, così venendosi a configurare - al la stregua della norma suddetta – la situazione della c.d. “doppia conforme”. In ogni caso, si osserva che, con la doglianza in esame, il ricorrente ha inteso, in realtà, confutare le valutazioni di merito circa la ritenuta mancata sussistenza delle condizioni per la maturazione dell’usucapione in capo alla sua dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Senonché, al riguardo, occorre rimarcare che la Corte di appello – sulla scorta di un compiuto percorso motivazionale – ha preso in esame tutte le emergenze probatorie acquisite, valorizzando anche il procedimento inferenziale presuntivo, per desumerne che, ancorché la [OSCURATO:PERSONA] (alla quale era succeduto l’attuale ricorrente nel febbraio 2014, a seguito della sua morte) si fosse trovata nella disponibilità dell’immobile oggetto di pignoramento (in danno di [OSCURATO:PERSONA]) già in epoca antecedente a quest’ultimo (e per un asserito periodo ultraventennale), non potesse considerarsi che la stessa avesse esercitato un possesso idoneo al riconoscimento della reclamata usucapione (e ciò perché la medesima aveva venduto l’immobile al citato figlio [OSCURATO:PERSONA] e alla nuora con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rimanendo nella disponibilità materiale dell’immobile ma per mera tolleranza e, quindi, non essendosi potuta configurare in capo alla stessa una condizione propriamente possessoria idonea all’usucapione). Pertanto, le circostanze attinenti alla mancata configurazione degli elementi per evincere l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] (con il trasferimento successivo del diritto in favore degli indicati acquirenti) sono state prese in considerazione dalla Corte di appello (che ha escluso anche una sopravvenuta interversio possessonis), ragion per cui – anche per tale ragione - non può dirsi aff atto configuratasi la violazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. 7. Il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente, siccome all’evidenza connessi – sono infondati e devono, perciò, essere respinti. Con riferimento al caso di specie, la Corte di appello palermitana ha motivatamente ritenuto che – in virtù delle vicende che avevano interessato i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] (il cui immobile divenuto di sua proprietà era stato aggiudicato, a seguito di decreto di trasferimento all’esito di espropriazione, agli odierni controricorrenti) – la relazione materiale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] con il bene era stata posta in essere con il comportamento tollerante del citato figlio, ragion per cui in capo alla stessa non si era venuta a configurare una condizione soggettiva idonea all’acquisto del possesso. A tal riguardo, il giudice di appello ha correttamente rilevato che la manifestazione oppositiva della [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta della consegna delle chiavi in favore del figlio al quale aveva poi ceduto l’intera proprietà dell’immobile (con la sopravvenuta alienazione anche dell’usufrutto) non era idonea a dimostrare la sussistenza di un possesso valido ad usucapionem , non rivestendo una decisiva rilevanza, in tal senso, la circostanza che il figlio non avesse successivamente insistito in tale richiesta, anzi potendo la stessa essere valorizzata in senso contrario quale condotta denotante un atteggiamento di tolleranza verso la condotta della madre. A questo proposito il giudice di appello, nell’interpretare la ratio del citato art. 1144 c.c., ha spiegato il modo di operare della sua applicazione nei rapporti tra parenti e ha dato seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9661/2006, Cass. n. 4327/2008 e, da ultimo, Cass. n. 17880/2019), secondo la quale, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito. Al riguardo la Corte territoriale ha fornito un’adeguata motivazione ponendo riferimento ad una serie di elementi gravi, univoci e concordanti, idonei ad integrare un legittimo ragionamento presuntivo conducente al risultato di far ritenere la sussistenza di un comportamento tollerante del figlio proprietarioIacopinelli Salvatore nei confronti della sua genitrice. Tali elementi sono compiutamente rappresentati nella motivazione dell’impugnata sentenza (cfr., in particolare, le pagg. 8-9) e risultano riferiti, essenzialmente, al rapporto di stretta parentela tale da giustificare atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza, pur in presenza di forme di godimento esclusivo di lunga durata. Peraltro, il giudice di appello ha evidenziato come l’odierno ricorrente (già appellante) non avesse fornito una prova tale da smentire detta condotta di tolleranza da parte del fratello nei confronti della madre, con la quale era in buoni rapporti, senza, quindi, che potesse trovare una valida giustificazione la sua opposizione al godimento del bene da parte del figlio a cui lo aveva ceduto. Pertanto, facendo applicazione del procedimento inferenziale valutativo riconducibile alle presunzioni previste dall’art. 2729 c.c. (e, quindi, caratterizzate dagli elementi della gravità, precisione e concordanza), la Corte territoriale ha, di conseguenza, escluso la configurabilità di un idoneo possesso ad usucapire in capo alla [OSCURATO:PERSONA], oppostasi all’esecuzione intrapresa sul bene divenuto di proprietà del citato figlio, trasferito, con apposito decreto del giudice dell’esecuzione, in favore dell’Amato e della Graci, all’esito della procedura espropriativa immobiliare. In tal senso gli elementi univoci rappresentati sufficientemente a supporto del ragionamento presuntivo sono stati rinvenuti nella progressione nella cessione dei diritti reali sul bene dedotto in controversia, nell’intimo legame di parentela tra le parti (genitrice e figlio), nella mancanza di iniziative giudiziarie da parte dei proprietari (malgrado l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] a consegnare le chiavi in favore di questi ultimi) e nell’insussistenza di un rapporto di conflittualità tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Tutte queste circostanze sono state, quindi, legittimamente ritenute dalla Corte diappello – sulla scorta di un completo percorso logico - presuntivo (basato su un apprezzamento di merito incensurabile nella presente sede di legittimità con riferimento alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti dipresunzione) – idonee a dimostrare la sussistenza di una situazione di tolleranza dell’altrui possesso del bene oggetto di espropriazione immobiliare, tale da escluderne l’efficacia ai fini dell’acquisto per usucapione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se
Sentenza Cassazione n. 34850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris