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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2017

Cassazione n. 19317/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 10019/2017 depositata il 27/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte diGennaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2008,loro notificato nella allegata qualità di soci e amministratori di fatto dellaDe.[OSCURATO:SOCIETA]., società sottoposta a controllo nell’ambito di una frode fiscaleNumero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/2026di ampio raggio, ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazionefinanziaria avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorsodel contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentalecondizionato affidato ad unico motivo, illustrato con il deposito di memoriaex art. 380-bis.1 c.p.с. e contrastato dall’Agenzia delle entrate concontroricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.3.

Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi assorbito il ricorsoincidentale condizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo del ricorso principale l’Amministrazione finanziariadenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.с. e 36 del d.lgs. n. 546/1992,con riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c.2.

Osserva la ricorrente che la CTR, confermando la decisione di primogrado, riteneva non provata la qualità di soci di fatto della De.An. di GennaroPisco e [OSCURATO:PERSONA], in base ad elementi giudicati insufficienti o nondimostrati, segnatamente la movimentazione del conto bancario dellaDe.[OSCURATO:SOCIETA]. ad opera di [OSCURATO:PERSONA] ed il ritrovamento didocumentazione inerente alla predetta società in una autovetturaparcheggiata sul piazzale della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., impresa facente capo aEduardo [OSCURATO:PERSONA].3.

L’Agenzia delle entrate deduce che la Commissione territorialeavrebbe omesso di considerare complessivamente le prove acquisitedall’Ufficio e, inoltre, non avrebbe spiegato in sentenza perché l’indicazionein concreto delle attività gestorie riferibili a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statanecessaria per dimostrarne la qualità di amministratore di fatto.4.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/20264.1.

L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme postea presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogoalla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentaledella sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delleragioni poste a base della sentenza.4.2.

Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).4.3.

Sicché, nella vicenda all’esame – all’evidenza – deve escludersi chela sentenza impugnata possa dichiararsi nulla per difetto assoluto dimotivazione, avendo al contrario il collegio decidente spiegato le ragioni cheinducevano a ritenere non provato, alla luce della documentazione versataNumero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/2026in atti, il ruolo di soci e amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in capo aGennaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.4.

In particolare, dando atto di avere esaminato il materialeprobatorio, la CTR ha rilevato la non idoneità a tal fine degli elementi addottidall’Ufficio, in mancanza di altri elementi di riscontro, così argomentando:«Dalla attenta lettura dei predetti atti non risulta su[l] punto tuttavia alcunaspecifica motivazione in ordine alle ragioni per cui ritenere [OSCURATO:PERSONA] soci occulti della predetta società; sul punto i verbali della GdFrichiamati (foglio 3 e ss del pvc citat) danno atto che: - su uno dei conticorrente della società operava (di fatto ) [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dellacollaborazione dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA],· ma alcun elementodimostrativo di tale assunto veniva fornito; - [OSCURATO:PERSONA] attraverso ilconto corrente della società [OSCURATO:PERSONA] effettuava bonifici all'esterosimulando rapporti commerciali con l'impresa A.C.M. , ma, ancora, alcunadimostrazione di tale assunto era fornita; - l'unico elemento concretoproposto è la circostanza che in occasione di una perquisizione effettuata il19.5.10 su un veicolo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di dirittodella De.An) venivano rinvenuti documenti della società di cui eraamministratore; il veicolo si trovava parcheggiato all'interno del piazzaleove era sito un capannone adibito a deposito merci dell'impresa "Big FoodSas" di [OSCURATO:PERSONA].

L'evanescenza di tale dato ai fini dimostrativi delpresupposto dell'avviso di accertamento in questione appare assolutamenteevidente e non necessita approfondimenti.

Sul punto si aggiunga che i duecontribuenti hanno sempre negato la propria correlazione con la predettasocietà; [OSCURATO:PERSONA] non li ha mai indicati come soci o amministratori di fattodella [OSCURATO:SOCIETA]; non sono stati allegati esiti delle indagini penali chepotessero accreditare tale ricostruzione.

Appare evidentementeindimostrato il presupposto dell'avviso di accertamento, rappresentato dallaprova della qualità di soci occulti da parte degli appellati, carente nel casodi specie».Numero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/20264.5.

Giova, ancora, ricordare che l'osservanza degli artt. 115 e 116c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte leprove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleparti.

È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito. (Cass. n. 520/2005).

In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singoloelemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultanogli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente.5.

Quanto ai confini del controllo del giudice di legittimità sull'apparatodecisorio, si rammenta che è prevalente nella giurisprudenza di legittimitàl’orientamento che ne ammette la censurabilità solo nella misura in cuirisulti ciò dal testo della decisione gravata dal ricorso, posto che una diversarevisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e sirisolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità.

Ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del giudiziodi legittimità ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad unnuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione dellerisultanze degli atti di causa (Cass. n. 3161/2002).Diversamente opinando la stessa Corte inevitabilmente compirebbe unnon consentito giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con lerisultanze istruttorie - prendesse in considerazione fatti probatori diversi oNumero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/2026ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento dellasua decisione. (Cass. n. 4766/2006).5.1.

Ed ancora, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.,parametro che, pur non ritualmente deducendosi il correlato vizio diviolazione di legge, la ricorrente evoca, si configura unicamente nell'ipotesiin cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente pretesooggi dal ricorrente.5.2.

Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offertidall'Amministrazione a dimostrazione delle pretese fiscali, di quelli reputatirilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell'art. 2729cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla leggesono lasciate alla "prudenza del giudice" (secondo una formula analoga aquella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito dellavalutazione delle prove dirette), si articola nei due momenti valutativi dellaprevia analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presisingolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e dellasuccessiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi cosìisolati, oltreché dell'accertamento della loro idoneità alla prova presuntivase considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del molteplice),essendo erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto diplurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungerealla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (da ultimoCass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054; Cass. n. 9336/2023; v. anche Cass.,Sez. 3, 09/03/2012 n. 3703).Numero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/20266.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia,in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la «violazione e falsaapplicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 137, co. 2, 148, 156, co. 2, 157,co. l, c.p.c., e dell'art. 22, co. 3, D. Lgs. n. 546 del 1992, per nullità dellasentenza e del procedimento per la nullità assoluta dell'appello, per lesionedelle norme e dei principi in tema di partecipazione necessaria dell'appellatononché in tema di garanzia del giusto processo e di rispetto delcontraddittorio in relazione all'art. 360, co. l, n. 4, c.p.c.; per vizio dellamotivazione in relazione all'art. 360, co. l, n. 5, c.p.c.».6.1.

Il motivo risulta assorbito in conseguenza del rigetto del ricorsoprincipale.7.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato ed ilricorso incidentale dichiarato assorbito, con conseguente condanna dellaricorrente principale al rimborso, in favore del controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.La PresidenteNumero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 10019/2017 depositata il 27/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte diGennaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2008,loro notificato nella allegata qualità di soci e amministratori di fatto dellaDe.[OSCURATO:SOCIETA]., società sottoposta a controllo nell’ambito di una frode fiscaleNumero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/2026di ampio raggio, ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazionefinanziaria avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorsodel contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentalecondizionato affidato ad unico motivo, illustrato con il deposito di memoriaex art. 380-bis.1 c.p.с. e contrastato dall’Agenzia delle entrate concontroricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.3. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi assorbito il ricorsoincidentale condizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Amministrazione finanziariadenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.с. e 36 del d.lgs. n. 546/1992,con riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c.2. Osserva la ricorrente che la CTR, confermando la decisione di primogrado, riteneva non provata la qualità di soci di fatto della De.An. di GennaroPisco e [OSCURATO:PERSONA], in base ad elementi giudicati insufficienti o nondimostrati, segnatamente la movimentazione del conto bancario dellaDe.[OSCURATO:SOCIETA]. ad opera di [OSCURATO:PERSONA] ed il ritrovamento didocumentazione inerente alla predetta società in una autovetturaparcheggiata sul piazzale della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., impresa facente capo aEduardo [OSCURATO:PERSONA].3. L’Agenzia delle entrate deduce che la Commissione territorialeavrebbe omesso di considerare complessivamente le prove acquisitedall’Ufficio e, inoltre, non avrebbe spiegato in sentenza perché l’indicazionein concreto delle attività gestorie riferibili a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statanecessaria per dimostrarne la qualità di amministratore di fatto.4. Il motivo è infondato.Numero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/20264.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme postea presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogoalla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentaledella sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delleragioni poste a base della sentenza.4.2. Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).4.3. Sicché, nella vicenda all’esame – all’evidenza – deve escludersi chela sentenza impugnata possa dichiararsi nulla per difetto assoluto dimotivazione, avendo al contrario il collegio decidente spiegato le ragioni cheinducevano a ritenere non provato, alla luce della documentazione versataNumero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/2026in atti, il ruolo di soci e amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in capo aGennaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.4. In particolare, dando atto di avere esaminato il materialeprobatorio, la CTR ha rilevato la non idoneità a tal fine degli elementi addottidall’Ufficio, in mancanza di altri elementi di riscontro, così argomentando:«Dalla attenta lettura dei predetti atti non risulta su[l] punto tuttavia alcunaspecifica motivazione in ordine alle ragioni per cui ritenere [OSCURATO:PERSONA] soci occulti della predetta società; sul punto i verbali della GdFrichiamati (foglio 3 e ss del pvc citat) danno atto che: - su uno dei conticorrente della società operava (di fatto ) [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dellacollaborazione dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA],· ma alcun elementodimostrativo di tale assunto veniva fornito; - [OSCURATO:PERSONA] attraverso ilconto corrente della società [OSCURATO:PERSONA] effettuava bonifici all'esterosimulando rapporti commerciali con l'impresa A.C.M. , ma, ancora, alcunadimostrazione di tale assunto era fornita; - l'unico elemento concretoproposto è la circostanza che in occasione di una perquisizione effettuata il19.5.10 su un veicolo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di dirittodella De.An) venivano rinvenuti documenti della società di cui eraamministratore; il veicolo si trovava parcheggiato all'interno del piazzaleove era sito un capannone adibito a deposito merci dell'impresa "Big FoodSas" di [OSCURATO:PERSONA]. L'evanescenza di tale dato ai fini dimostrativi delpresupposto dell'avviso di accertamento in questione appare assolutamenteevidente e non necessita approfondimenti. Sul punto si aggiunga che i duecontribuenti hanno sempre negato la propria correlazione con la predettasocietà; [OSCURATO:PERSONA] non li ha mai indicati come soci o amministratori di fattodella [OSCURATO:SOCIETA]; non sono stati allegati esiti delle indagini penali chepotessero accreditare tale ricostruzione. Appare evidentementeindimostrato il presupposto dell'avviso di accertamento, rappresentato dallaprova della qualità di soci occulti da parte degli appellati, carente nel casodi specie».Numero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/20264.5. Giova, ancora, ricordare che l'osservanza degli artt. 115 e 116c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte leprove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleparti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito. (Cass. n. 520/2005). In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singoloelemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultanogli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente.5. Quanto ai confini del controllo del giudice di legittimità sull'apparatodecisorio, si rammenta che è prevalente nella giurisprudenza di legittimitàl’orientamento che ne ammette la censurabilità solo nella misura in cuirisulti ciò dal testo della decisione gravata dal ricorso, posto che una diversarevisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e sirisolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del giudiziodi legittimità ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad unnuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione dellerisultanze degli atti di causa (Cass. n. 3161/2002).Diversamente opinando la stessa Corte inevitabilmente compirebbe unnon consentito giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con lerisultanze istruttorie - prendesse in considerazione fatti probatori diversi oNumero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/2026ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento dellasua decisione. (Cass. n. 4766/2006).5.1. Ed ancora, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.,parametro che, pur non ritualmente deducendosi il correlato vizio diviolazione di legge, la ricorrente evoca, si configura unicamente nell'ipotesiin cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente pretesooggi dal ricorrente.5.2. Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offertidall'Amministrazione a dimostrazione delle pretese fiscali, di quelli reputatirilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell'art. 2729cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla leggesono lasciate alla "prudenza del giudice" (secondo una formula analoga aquella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito dellavalutazione delle prove dirette), si articola nei due momenti valutativi dellaprevia analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presisingolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e dellasuccessiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi cosìisolati, oltreché dell'accertamento della loro idoneità alla prova presuntivase considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del molteplice),essendo erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto diplurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungerealla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (da ultimoCass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054; Cass. n. 9336/2023; v. anche Cass.,Sez. 3, 09/03/2012 n. 3703).Numero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/20266. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia,in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la «violazione e falsaapplicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 137, co. 2, 148, 156, co. 2, 157,co. l, c.p.c., e dell'art. 22, co. 3, D. Lgs. n. 546 del 1992, per nullità dellasentenza e del procedimento per la nullità assoluta dell'appello, per lesionedelle norme e dei principi in tema di partecipazione necessaria dell'appellatononché in tema di garanzia del giusto processo e di rispetto delcontraddittorio in relazione all'art. 360, co. l, n. 4, c.p.c.; per vizio dellamotivazione in relazione all'art. 360, co. l, n. 5, c.p.c.».6.1. Il motivo risulta assorbito in conseguenza del rigetto del ricorsoprincipale.7. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato ed ilricorso incidentale dichiarato assorbito, con conseguente condanna dellaricorrente principale al rimborso, in favore del controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.La PresidenteNumero registro generale 6282/2018Numero sezionale 4761/2026Numero di raccolta generale 19317/2026Data pubblicazione 11/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris