CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 35283/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA n sul ricorso 34285-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PER [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2407/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2407/2019 della Corte d'Appello di Bologna, pubblicata il 18 giugno 2019, notificata il 17 settembre 2019, articolando due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] PLC. [OSCURATO:PERSONA] PLC, creditrice della somma di euro 311.000,00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in virtù della sentenza n. 280/2008 che aveva annullato quella di prime cure, in esecuzione della quale aveva pagato a [OSCURATO:PERSONA] euro 311.000,00 a titolo risarcitorio, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, [OSCURATO:PERSONA] e l'odierna ricorrente, perché fosse dichiarato simulato o inefficace, ex art. 2901 c.c., l'atto di compravendita tra di essi intercorso, subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 837/2015, accoglieva la domanda di revocazione e regolava le spese di lite. La Corte d'[OSCURATO:PERSONA], con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, riuniti gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. confermava la sentenza del Tribunale di Ric. 2019 n. 34285 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- Rimini, ritenendo ricorrenti tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, di cui all'art. 2901 c.c. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Bologna assegnato un significato giuridicamente erroneo i ! n o stato soggettivo della scientia damni». La Corte territoriale avrebbe sovrapposto la scientia damni all'eventus damni ed avrebbe ricavato la prima dal secondo, avendo ritenuto provata la conoscenza che l'atto dispositivo avrebbe provocato un pregiudizio alle ragioni del creditore deducendola dal fatto che tutto il patrimonio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato trasferito, rendendo il suo patrimonio difficilmente aggredibile dalla creditrice. 2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 cc., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Bologna assegnato un significato giuridicamente erroneo allo stato soggettivo della scientia damni». In particolare, il giudice a quo avrebbe dato per assodata la conoscenza del debito di [OSCURATO:PERSONA], senza che essa fosse dimostrata, si sarebbe incagliato in una petizione di principio tale da rendere indecifrabile la motivazione adottata, impedendo la ricostruzione dell'itinerario logico e giuridico percorso. Ric. 2019 n. 34285 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- 3.1 motivi che, possono essere esaminati congiuntamente, perché riguardano entrambi l'accertamento della scientia damni, sono fondati. Ora, pur dovendosi ricordare che la scientia damni può essere provata anche per presunzioni (cfr. Cass. 19/02/2020, n. 4175), deve ritenersi che la Corte d'Appello non abbia correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte quando ha dedotto la scientia damni dal fatto che il debitore avesse trasferito a terzi tutti i suoi beni. Infatti, la modificazione del patrimonio, in senso quantitativo e/o qualitativo, integra l'eventus damni, cioè l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., ma non anche quello soggettivo, cioè la conoscenza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del suo creditore. Al fine di ritenere provata detta conoscenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto dedurla come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di concordanti elementi indiziari, oggetto di una valutazione complessiva. Il che non è avvenuto nel caso di specie, ove la Corte territoriale, cfr. p. 7, ha così giustificato la ritenuta ricorrenza della scientia damni: «è, nella fattispecie, in re ipsa, atteso che risulta che tutto il patrimonio immobiliare del Palmetti sia stato da questi trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non essendovi agli atti prova alcuna della esistenza di uteriori beni idonei alla soddisfazioe del credito della [OSCURATO:PERSONA]». E la riprova che la sentenza impugnata ha sovrapposto la prova dell'elemento soggettivo con quella dell'eventus damni, si trae adalle ulteriori argomentazioni introdotte con l'avverbio «invero», rappresentate da due pronunce di questa Corte, di cu4.vengono riportate le massime, Ric. 2019 n. 34285 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -4- riguardanti appunto il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria: Cass. n. 1896/2012 e Cass. n 1927/2018. 5. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata è cassata, la controversia è rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 26/05/