CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei delitti di detenzione e porto di arma da fuoco, commessi in concorso con altri e in occasione della perpetrazione di una condotta di minaccia, posta in essere in danno di tre soggetti e aggravata tanto dall'uso dell'arma stessa (per esser stati esplosi tre colpi di pistola), quanto dal fatto di esser stata realizzata ad opera di sei persone riunite. 1.1. Trattasi di fatto risalente alla notte fra il 23 e il 24/10/2022, verificatosi nei pressi del locale bar denominato "[OSCURATO:PERSONA]", ubicato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2. [OSCURATO:PERSONA] e alcuni sodali, dunque, fecero ingresso in tale locale, minacciando pesantemente alcuni avventori (una delle persone offese venne anche attinta da due pugni al volto, sferrati da altro indagato). Gli arrestati, in seguito, sosterranno che uno di essi intendesse semplicemente vendicare l'onore ferito della figlia, offesa dai pesanti apprezzamenti di qualcuno dei soggetti poi minacciati. 1.2. La difesa aveva fondato l'istanza di riesame sulla asserita insufficienza del complesso di elementi, di varia genesi e tipologia, che erano stati posti a fondamento del sopra detto provvedimento restrittivo della libertà personale. Era stata stigmatizzata, in particolare, la valenza dimostrativa riconnessa alle immagini estrapolate dai circuiti delle videocamere di sorveglianza; era stato criticato, inoltre, il rilievo attribuito alle sommarie informazioni testimoniali - versate nell'incarto processuale - che erano state rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Era stata contestata, viepiù, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen., in base alle quali era stata emessa la misura, rappresentandosi come la condotta omertosa, mostrata dai dichiaranti, non fosse univocamente riconducibile ad uno specifico comportamento, serbato dagli indagati. Quanto al pericolo di recidiva, esso risulterebbe insussistente, dal momento che il Rosati annovera una sola condanna, peraltro parecchio risalente nel tempo. A tutto voler concedere, sarebbe stata comunque bastevole l'applicazione del meno severo presidio cautelare degli arresti domiciliari, eventualmente corredata dell'imposizione del dispositivo elettronico. 1.3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, al contrario, di confermare l'ordinanza impugnata, richiamando e analizzando le argomentazioni che rappresentano l'architrave del provvedimento applicativo e, in tal modo, chiarendo quanto segue:- l'argomento che punta a qualificare alla stregua di una scacciacani la pistola impugnata da uno degli indagati (strumento visibile nelle immagini estratte dalle videocamere) è inconsistente, essendo esso radicalmente sconfessato dal rinvenimento - sul luogo che era stato teatro dell'aggressione armata - sia di un'ogiva, sia di un foro di proiettile. Tale ritrovamento è idoneo a dimostrare come a sparare sia stata una vera arma; del resto, la pretesa scacciacani non è stata mai né ritrovata, né consegnata agli inquirenti; - le dichiarazioni rese dai succitati Carofiglio e Lamesta suffragano la tesi che vi sia stata l'esplosione di tre colpi d'arma da fuoco (al fine di inquadrare compiutamente gli avvenimenti - sotto il profilo fenomenico - è opportuno precisare che il primo è colui che avvisò la centrale operativa, preferendo però restare nell'anonimato; una volta identificato tramite l'intestazione dell'utenza telefonica, rese dichiarazioni in ordine agli accadimenti per i quali si procede, ritrattandole successivamente); - inconferente è l'argomento difensivo, secondo il quale i sei indagati siano stati mossi esclusivamente dalla volontà di ripristinare l'onore ferito della figlia di [OSCURATO:PERSONA], in precedenza offesa da alcuni volgari apprezzamenti, che le erano stati rivolti da parte delle persone offese; pur a voler prescindere dalla impossibilità, allo stato, di effettuare una compiuta valutazione, circa la natura di tali presunte insolenze, permarrebbe comunque una enorme sproporzione, tra tali condotte e la successiva azione delittuosa ascritta agli indagati. Quest'ultima, infatti, ha posto seriamente a rischio la pubblica incolumità, stante l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco nella pubblica via e nei pressi di un pubblico esercizio, oltre che in ragione della presenza di persone affacciate ai balconi o alle finestre, le quali ben avrebbero potuto essere attinte dagli spari, atteso che uno dei proiettili ha provocato un foro proprio sulla vetrata di una delle abitazioni prospicienti. 1.4. In sede di ricostruzione fenomenica della vicenda, il Tribunale del riesame ha precisato come l'azione sia stata posta in essere ad opera di un agguerrito manipolo di soggetti; uno di questi, [OSCURATO:PERSONA], portava la pistola alla cintola, tenuta ferma da apposite cinghie e dunque perfettamente visibile. [OSCURATO:PERSONA] - durante l'azione - teneva la pistola costantemente orientata verso il basso, puntandola però anche ripetutamente all'indirizzo delle persone offese. Quanto all'esplosione dei tre colpi di pistola all'esterno del locale, il Tribunale del riesame ha richiamato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], così brevemente riassumibili: - il primo sparo provenne dalla [OSCURATO:PERSONA] (l'autovettura a bordo della quale era salito [OSCURATO:PERSONA]) e venne esploso allorquando tale veicolo si trovava tra via Quaglia e via [OSCURATO:PERSONA];- dalla stessa vettura vennero esplosi gli altri colpi, dopo che essa si era posizionata dinanzi all'esercizio commerciale denominato "Medicina estetica". 1.5. Per ciò che attiene al tema delle esigenze cautelari, esso viene affrontato - nell'ordinanza impugnata - sotto un duplice profilo. In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, ci si sofferma sul già menzionato tentativo di ritrattazione, operato da [OSCURATO:PERSONA], richiamandosi altresì l'atteggiamento omertoso mostrato sia dalle tre persone offese, sia da Calamita, Franceschini e Abdoul, che avevano omesso di denunciare i fatti. Per quanto concerne il pericolo di recidiva, il Tribunale del riesame ha posto in rilievo le gravi modalità dell'azione, connotata dall'adunanza di ben sei persone, di età e corporatura intrinsecamente già in grado di incutere timore, nonché l'organizzazione del plateale gesto, realizzatosi - con ostentata arroganza - mediante ingresso armato all'interno di un esercizio pubblico. Parimenti rilevanti sono stati considerati l'aver cagionato lesioni alle persone offese e l'utilizzo, a fini intimidatori, della pistola. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo, vengono denunciati vizi rilevanti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ragione della nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., in ordine al capo 2) della provvisoria imputazione e dunque all'ipotesi di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo; si lamenta, altresì, la nullità dell'ordinanza impugnata, a causa dell'inosservanza del combinato disposto degli artt. 110, 112, comma 1, cod. pen. e 14 Legge 14 ottobre 1974, n. 497, stante la non corretta individuazione dei requisiti necessari per poter ritenere integrato il concorso morale e materiale dell'indagato, nella commissione del reato di cui al capo 2) della provvisoria rubrica. 3.1. In ordine alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, la difesa sottolinea quanto segue. Poco dopo la mezzanotte del 23/10/2022, sei persone fecero ingresso all'interno del sopra citato locale e posero in essere condotte aggressive e minatorie, in danno di altri soggetti colà presenti; il fine di tale azione era quello di reagire a presunte offese, che in precedenza i destinatari delle minacce avevano proferito nei confronti della figlia del coindagato [OSCURATO:PERSONA] [trattasi dell'episodio di minaccia aggravata sussunto al capo 1), in relazione al quale non è stata emessa misura cautelare]. Il solo [OSCURATO:PERSONA] è risultato in possesso di una pistola, che peraltro egli stesso afferma essere in realtà una pistola a salve, ovvero una scacciacani dalla quale sarebbe stato rimosso il tappo rosso. 3.2. Il motivo di ricorso, quindi, si sostanzia nell'avere il Tribunale del riesame reso - pur a fronte delle puntuali deduzioni difensive - una motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in ordine al profilo del concorso del ricorrente nell'altrui agire delittuoso. Sono carenti gli elementi dai quali poter desumere la consapevolezza, in capo al Rosati, della detenzione della pistola ad opera del [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza impugnata si afferma come, attraverso la visione dei fotogrammi estrapolati dalle immagini riprese dalle videocamere di sicurezza, installate presso l'esercizio commerciale, possa notarsi come [OSCURATO:PERSONA] - al momento dell'arrivo presso il locale - tenesse la mano destra dietro la schiena, così pacificamente occultando agli altri presenti il possesso della pistola. Il Tribunale del riesame, ciononostante, ritiene che l'arma fosse sostanzialmente già visibile a tutti, al momento dell'arrivo del gruppo presso il bar, per essere la stessa sostenuta da apposite cinghie, posizionate in modo ben evidente sulla cintola e costituenti in pratica una duplice cintura (il riferimento è a quanto riportato alle pagine numero 6 e numero 11 dell'ordinanza impugnata). Sostiene la difesa, però, come tali cinghie divengano visibili solo in un fotogramma successivo, relativo ad un momento dell'iter criminis che è posteriore, rispetto all'azione delittuosa propriamente detta. In ipotesi difensiva, allora, il Tribunale del riesame avrebbe travisato la prova costituita dai fotogrammi, in particolare quello numero 8, ossia l'unico riferibile all'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] nella zona immediatamente antistante al bar. Trattasi, comunque, di soggetti che si sono aggregati casualmente per accompagnare il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva comunicato loro soltanto di voler avere un confronto, con alcune persone ivi presenti; i sei indagati sono giunti in loco a bordo di ben tre auto e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, si trovava su una vettura diversa, rispetto a quella sulla quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, inoltre, è sempre rimasto sull'uscio del locale. Da nessuno degli elementi versati nell'incarto processuale può desumersi - in ipotesi difensiva - che vi sia stato un previo concerto, comprensivo non solo dell'intento di raggiungere l'esercizio commerciale per avere un pur acceso confronto con altri, ma anche dell'impiego dell'arma, che si trovava nella esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Prosegue la difesa, sottolineando l'insussistenza di elementi in base ai quali dedurre che il Rosati condividesse l'iniziativa - ma più a monte, che ne fosse anche solo a conoscenza - assunta dal [OSCURATO:PERSONA], consistita nell'esplodere gli ulteriori due colpi d'arma da fuoco che gli vengono attribuiti. E infatti, una volta uscito dal locale, [OSCURATO:PERSONA] si posizionò insieme al Selva ed al fratello a bordo di altra autovettura; nessuno dei fotogrammi, estrapolati dalle suddette riprese, immortala tale veicolo, nel momento del ritorno della [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ragione della mancanza e contraddittorietà della motivazione, relativamente agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Non è stata effettuata, in primo luogo, alcuna analisi differenziata fra le posizioni degli indagati, i quali sono stati tutti accomunati in una valutazione globale, sommaria e superficiale. 4.1. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, gli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame - quali punti basilari dell'ordinanza impugnata - non sono riconducibili agli indagati, non potendo essere riferita, agli stessi, alcuna specifica azione di carattere intimidatorio, perpetrata in danno delle fonti dichiarative. In ordine al pericolo di reiterazione, il Tribunale rimarca come [OSCURATO:PERSONA] sia gravato da un precedente associativo per traffico di sostanze stupefacenti, oltre che da un carico pendente per fatti di analoga natura, commesso nella piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante non si tratti di fatti definitivamente accertati, il Tribunale ne desume la sussistenza di un legame del soggetto con la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di stringate argomentazioni, non correlate con il reato fondante il titolo cautelare in esecuzione. Il curriculum criminale dell'indagato, peraltro inerente a fatti risalenti nel tempo, non è in alcun modo connesso a reati perpetrati con l'utilizzo delle armi. L'ordinanza poggia il proprio convincimento su un errato presupposto, rappresentato dal fatto che il delitto assunto a fondamento del titolo cautelare non sia il reato sub 2), bensì quello sub 1). 4.2. Nonostante le deduzioni difensive, non risulta esser stato adeguatamente compiuto, inoltre, un vaglio appropriato in ordine ai temi della adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, non essendo stata esplicitata la ragione della ritenuta inadeguatezza del meno severo presidio cautelare, costituito dagli arresti domiciliari. La difesa aveva prospettato, infatti, la praticabilità dell'ipotesi di applicare gli arresti domiciliari, magari anche assistita dall'imposizione del braccialetto elettronico; ciò era stato auspicato in ragione della personalità dell'indagato, dell'età ancora giovane dello stesso e, infine, della disponibilità di un idoneo domicilio. 5. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2. Deve, anzitutto, ricordarsi come il controllo di legittimità non possa concernere la ricostruzione dei fatti e le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; in sede di legittimità, come noto, deve essere accertato unicamente se gli elementi di fatto siano corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice, nonché se le statuizioni siano assistite da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Quanto poi al perimetro ermeneutico del sindacato consentito alla Corte di cassazione - nella materia cautelare - giova far riferimento al dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». 2.1. Va anche rammentato che, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non postula indefettibilmente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore, che fornisca un apprezzabile contributo - in tutte, o in alcune delle diverse fasi della ideazione, della organizzazione o della esecuzione - alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Assume carattere decisivo, dunque, l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, secondo un giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260 - 01). 2.2. In sostanza, per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5 - , Sentenza n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990 - 01).3. Il Tribunale del riesame - nel caso di specie - ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, valorizzando coerentemente, nell'ambito 'di un "fatto collettivo" di carattere indubbiamente unitario (per la contestualità di tempo e di luogo; per la simultanea presenza dei sei indagati sul posto; per l'unicità del movente, implicitamente sotteso alla irruzione armata all'interno del bar, oltre che alla esplosione dei tre colpi di pistola in strada), il contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione dell'arma (materialmente impugnata da [OSCURATO:PERSONA]) oggetto della imputazione provvisoria. Sul punto, i Giudici del riesame hanno osservato che il ricorrente aveva fatto ingresso - unitamente agli altri indagati - all'interno del bar, mentre la pistola del [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente visibile, così rafforzando, con la sua semplice presenza, l'intento delittuoso del predetto. 3.1. Anzitutto, l'ordinanza impugnata - con motivazione non manifestamente illogica - ha osservato come la tesi difensiva secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impugnato, in realtà, una scacciacani, risulti sconfessata dal ritrovamento di una ogiva e del correlato foro, sul balcone di [OSCURATO:PERSONA], balcone immediatamente prospiciente la via [OSCURATO:PERSONA] (ossia, il luogo in cui si trova il succitato bar 'Sicilia', teatro dei fatti in ordine ai quali si procede). Sia attraverso le dichiarazioni rese dai sommari informatori, sia grazie alla visione delle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza, installato all'esterno del medesimo locale pubblico, si è peraltro ottenuta conferma, circa il fatto che i colpi di pistola siano stati esplosi dal [OSCURATO:PERSONA], una volta che egli era uscito dall'esercizio commerciale e mentre si trovava a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. I Giudici del riesame hanno poi dato coerente rilievo - così ribadendo la sussistenza di un grave quadro indiziario, gravante sull'odierno ricorrente - a due elementi di tenore oggettivo, rispettivamente rappresentati: a) dal fatto che tutti gli indagati si sono introdotti all'interno del bar; b) dall'essere l'arma in possesso del [OSCURATO:PERSONA] ben visibile, perché infilata nella cintola e retta da apposite cinghie. Tanto ciò vero che - come sopra accennato - gli avventori che erano seduti ai tavolini posizionati all'esterno del bar, appena scorto il minaccioso gruppo, si sono immediatamente dileguati, essendo essi ben consci dell'imminente pericolo che si profilava. Il tutto, come riportato dal Tribunale del riesame, è agevolmente evincibile, mediante la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza. 3.3. In ipotesi difensiva, [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva dell'arma posseduta dal [OSCURATO:PERSONA]; anche a tale obiezione, però, il provvedimento impugnato offre risposta coerente e puntuale. Evidenzia il Tribunale del riesame, infatti, che tutti i correi sono giunti insieme in loco - sebbene muovendosi su tre auto diverse - e che [OSCURATO:PERSONA] portava, al momento, la pistola legata alla cintola mediante una sorta di cinturone (la pistola, quindi, era stata volutamente resa ben visibile, rectius esibita a tutti). Prosegue il Tribunale ricordando come, subito dopo, [OSCURATO:PERSONA] abbia mostrato l'arma all'interno del bar, minacciando i presenti (proprio a tutto voler concedere, da quel momento in avanti, nessuno dei soggetti che lo accompagnavano poteva non sapere della presenza dell'arma). Compiuta infine l'azione, tutti gli indagati comunque sono fuoriusciti dal locale, attorniando il [OSCURATO:PERSONA] armato. Tutti elementi che il Tribunale del riesame, con motivazione dettagliata e coerente, ha reputato evocativi della piena concorsualità di tutti, nel possesso della pistola. 3.4. La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale del riesame, la cui logicità è contenuta entro i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, apparendo inoltre pienamente compatibile con il senso comune (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 - 01), non è stata efficacemente contraddetta da alcuna ipotesi alternativa, che potesse rivelarsi altrettanto plausibile sul piano logico. Riguardata secondo tale ottica, appare certamente inadatta, a scalfire la saldezza concettuale che sorregge il convincimento espresso dai Giudici del riesame, l'ipotesi prospettata dalla difesa (in termini meramente congetturali, oltre che scollegati da qualsiasi evidenza probatoria) secondo la quale la pistola adoperata altro non era, se non una scacciacani. Sul punto specifico, l'ordinanza impugnata giustamente valorizza il rinvenimento di un'ogiva, nonché l'individuazione dei fori prodotti dai relativi proiettili. Il tutto ha indotto i Giudici del riesame a reputare che sia stata adoperata, per la commissione del gesto delittuoso sopra descritto, una vera pistola: trattasi di argomentazione che non presenta la benché minima forma di illogicità e che si snoda, nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo un iter coerente e lineare. 3.5. Le censure sussunte nell'atto di impugnazione, in definitiva, appaiono come detto esclusivamente finalizzate a confutare - in maniera generica e ripetitiva - il convincente apparato motivazionale mostrato dal provvedimento impugnato; in tal modo, la prima doglianza si risolve nell'improprio auspicio di una nuova lettura e di una differente valutazione, in ordine ai plurimi elementi di fatto che sorreggono il quadro indiziario. 4. Si rivelano di tenore meramente reiterativo e generico, del resto, anche le critiche indirizzate a confutare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Tali censure non si confrontano con la natura coerente ed esaustiva, nonché priva di vuoti logici, della motivazione adottata dal Tribunale del riesame, legata tanto alla sussistenza del concreto pericolo di inquinamento delle prove, quanto al pericolo di commissione di condotte illecite di omogenea tipologia.4.1. Nel provvedimento impugnato - in modo certo non manifestamente illogico - vengono esposte le ragioni della ritenuta capacità dell'indagato di incidere sulle fonti di prova, grazie alla valorizzazione dell'atteggiamento omertoso mostrato dalle tre vittime (queste hanno addirittura tentato di impedire l'acquisizione della memoria delle telecamere), oltre che dal tentativo di ritrattazione posto in essere dal Carofiglio, ascoltato nella veste di persona informata sui fatti. Su tale aspetto, del resto, l'argomento difensivo si rivela profondamente inconsistente, compendiandosi nella tesi secondo la quale tali atteggiamenti omertosi mostrati da più dichiaranti - atteggiamenti palesemente dettati da una condizione di diffuso e radicato timore - non possano essere ricondotti a condotte specifiche serbate dagli indagati. Un argomentare che si risolve, a ben vedere, nella prospettazione di un mero artificio retorico, atteso che tale atteggiamento di timore non può che trovare scaturigine in via diretta ed esclusiva - se esistono la logica ed il buon senso comune - proprio nel complessivo agire degli indagati, nonché nella negativa personalità degli stessi. 4.2. Quanto al profilo inerente al pericolo di reiterazione di condotte di analogo tenore, il Tribunale del riesame - conformemente alle conclusioni raggiunte dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica - ha fondato il proprio convincimento, essenzialmente, sulle stesse modalità esecutive - estremamente allarmanti - che hanno connotato gli accadimenti in esame (un fatto perpetrato ad opera di sei persone riunite, resesi protagoniste di una teatrale irruzione all'interno di un pubblico esercizio e che non hanno esitato a brandire un'arma, al precipuo scopo di diffondere il panico tra gli avventori e ottenerne l'assoggettamento). Né i Giudici del riesame hanno mancato di porre in risalto la sussistenza di pregiudizi penali, a carico del Rosati, nonché la sussistenza - tra gli indagati - di rapporti di carattere familiare e associativo (tali da comportare l'immediato coagulo di una nutrita pattuglia di facinorosi, precipuamente in vista della commissione del fatto delittuoso). 4.3. Consona appare, infine, anche la motivazione attinente ai criteri di scelta della misura cautelare di massimo rigore; il Tribunale del riesame, infatti, stima essere necessitata tale opzione - così escludendo la praticabilità dell'invocata adozione di provvedimenti di gradata afflittività - in forza della considerazione della notevole gravità dei fatti, ritenuti atti a riverberarsi incisivamente sulla pubblica incolumità. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, di