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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09094/2022

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ente Rep.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA Cik sul ricorso iscritto al n. 17125/2020 R.G., proposto DA il "[OSCURATO:PERSONA]/otto Industriale n. 2 di Prato", con sede in Prato (FI), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Prato (FI), elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "F.R.B.

Sr.!.", con sede in Firenze, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla Corte di Appello di Firenze il 24 febbraio 2020 n. 481, notificata il 26 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, ad un'attenta rivalutazione della fattispecie in disanima, anche in considerazione della particolare complessità della controversia, che non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale; visti gli artt. 375, comma 2, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.; P.T.M.

1. rinvia il procedimento per la trattazione t.~-39eZint-à dinanzi alla Sezione Tributaria;

2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 3 novembre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].

Rob/l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA Cik sul ricorso iscritto al n. 17125/2020 R.G., proposto DA il "[OSCURATO:PERSONA]/otto Industriale n. 2 di Prato", con sede in Prato (FI), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Prato (FI), elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "F.R.B. Sr.!.", con sede in Firenze, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]la sentenza depositata dalla Corte di Appello di Firenze il 24 febbraio 2020 n. 481, notificata il 26 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, ad un'attenta rivalutazione della fattispecie in disanima, anche in considerazione della particolare complessità della controversia, che non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale; visti gli artt. 375, comma 2, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.; P.T.M. 1. rinvia il procedimento per la trattazione t.~-39eZint-à dinanzi alla Sezione Tributaria; 2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 3 novembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. Rob/l
Sentenza Cassazione n. 09094/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris