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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04370/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per reati di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza della crisi di liquidità.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle foro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che non rilevano le difficoltà economiche finanziarie attraversate dall'azienda, tanto più che non è stato dimostrato in giudizio che la società non abbia mai incassato l'iva derivante dalle fatture emesse della quale si contesta l'omesso versamento.

Al riguardo il giudice ha evidenziato che il ricorrente non ha dato prova di aver messo in atto tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi economica e di liquidità, magari facendo ricorso a finanziamento bancario, nè rilevano i motivi della decisione imprenditoriale di non pagare l'imposta e di destinare le poche risorse economiche disponibili ad altri scopi.

In particolare, la Corte ha evidenziato che lo stesso imputato ha ammesso di aver scelto di pagare gli stipendi ai soci lavoratori e di non adempiere agli obblighi tributari.

Né rileva la richiesta di rateizzazione del debito tributario, peraltro successiva all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ed avanzata dalla società quando il ricorrente non era più rappresentante legale.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per reati di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza della crisi di liquidità. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle foro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che non rilevano le difficoltà economiche finanziarie attraversate dall'azienda, tanto più che non è stato dimostrato in giudizio che la società non abbia mai incassato l'iva derivante dalle fatture emesse della quale si contesta l'omesso versamento. Al riguardo il giudice ha evidenziato che il ricorrente non ha dato prova di aver messo in atto tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi economica e di liquidità, magari facendo ricorso a finanziamento bancario, nè rilevano i motivi della decisione imprenditoriale di non pagare l'imposta e di destinare le poche risorse economiche disponibili ad altri scopi. In particolare, la Corte ha evidenziato che lo stesso imputato ha ammesso di aver scelto di pagare gli stipendi ai soci lavoratori e di non adempiere agli obblighi tributari. Né rileva la richiesta di rateizzazione del debito tributario, peraltro successiva all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ed avanzata dalla società quando il ricorrente non era più rappresentante legale. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore