Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13108/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trani, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito.

Secondo regola, la competenza sarebbe spettata alla Corte di appello di Bari, che, nel pronunciare la sentenza divenuta per ultima irrevocabile, aveva strutturalmente riformato (ancorché con riguardo a coimputati dell'istante) la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che pone questione deducibile in ogni stato e grado, in quanto attinente alla competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v.

Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc.

Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225840-01), è fondato.

2. Il caso della pluralità di provvedimenti da eseguire, pronunciati nei confronti di una stessa persona da diversi organi giurisdizionali, è regolato dal comma 4 dell'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui è per essi unicamente competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Il giudice così individuato è competente a decidere anche se la questione da trattare riguardi un titolo diverso e antecedente (tra le molte, Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, coal. comp. in proc.

Campanielio, Rv. 269760-01).

L'esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è infatti quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia.

E' la medesima esigenza che ricorre, rafforzata, nell'ipotesi di unico titolo, soggettivamente cumulativo, formatosi all'esito di riforma c.d. strutturale della sentenza di primo grado (non limitata cioè alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili).

La sua tutela ha indotto la giurisprudenza di legittimità a stabilire che, in detta ipotesi, la competenza in sede esecutiva del giudice di secondo grado, prevista dall'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., abbia natura esclusiva, e cioè valga non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (da ultimo, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in proc.

Desiderato, Rv. 279802-01).

3. Nella specie, la sentenza ultima irrevocabile risulta quella pronunciata dalla Corte di appello di Bari in data 27 ottobre 2021, di riforma strutturale della decisione di primo grado, sia pure limitatamente alla posizione di coimputati.

La competenza funzionale a definire l'odierno procedimento di esecuzione spetta pertanto alla Corte di appello di Bari.

Seguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice competente così individuato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trani, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito. Secondo regola, la competenza sarebbe spettata alla Corte di appello di Bari, che, nel pronunciare la sentenza divenuta per ultima irrevocabile, aveva strutturalmente riformato (ancorché con riguardo a coimputati dell'istante) la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che pone questione deducibile in ogni stato e grado, in quanto attinente alla competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v. Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225840-01), è fondato. 2. Il caso della pluralità di provvedimenti da eseguire, pronunciati nei confronti di una stessa persona da diversi organi giurisdizionali, è regolato dal comma 4 dell'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui è per essi unicamente competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Il giudice così individuato è competente a decidere anche se la questione da trattare riguardi un titolo diverso e antecedente (tra le molte, Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, coal. comp. in proc. Campanielio, Rv. 269760-01). L'esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è infatti quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia. E' la medesima esigenza che ricorre, rafforzata, nell'ipotesi di unico titolo, soggettivamente cumulativo, formatosi all'esito di riforma c.d. strutturale della sentenza di primo grado (non limitata cioè alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili). La sua tutela ha indotto la giurisprudenza di legittimità a stabilire che, in detta ipotesi, la competenza in sede esecutiva del giudice di secondo grado, prevista dall'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., abbia natura esclusiva, e cioè valga non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (da ultimo, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in proc. Desiderato, Rv. 279802-01). 3. Nella specie, la sentenza ultima irrevocabile risulta quella pronunciata dalla Corte di appello di Bari in data 27 ottobre 2021, di riforma strutturale della decisione di primo grado, sia pure limitatamente alla posizione di coimputati. La competenza funzionale a definire l'odierno procedimento di esecuzione spetta pertanto alla Corte di appello di Bari. Seguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice competente così individuato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla cort
Sentenza Cassazione n. 13108/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris