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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22114/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Giarre il 26/06/1981avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi dichiarare l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e annullare con rinvio lasentenza impugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 aprile 2024 dal Tribunale diCosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt.110 e 640 cod. pen.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si lamenta della violazione dell’art.8 cod. pen., evidenziando come, secondo quanto emerso in dibattimento, la truffa sarebbeavvenuta ottenendo due diversi pagamenti (un primo non andato a buon fine e un secondoeffettuato con successo mediante bonifico, così configurando un reato a consumazioneprolungata), di modo che solo il luogo dell’ultima riscossione (Catania) radicherebbe lacompetenza territoriale.2.2.

Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell’art.110 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento all’affermazione della suaresponsabilità concorsuale, fondata unicamente sulla formale intestazione delle due utenzetelefoniche utilizzate nel corso delle conversazioni truffaldine, risultando non provati l’usoeffettivo dei dispositivi (avendo peraltro riferito la persona offesa di interlocuzioni solo con unsoggetto maschile), di un previo accordo criminoso o di un qualche movente o profitto.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.Le conclusioni scritte per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], sottoscritte e trasmesse in data20 maggio 2026, non risultano tempestive, avuto riguardo al termine di quindici giorni “liberi”previsto dagli artt. 172, comma 5, e 611, comma 1, cod. proc. pen.

Tale tardività di depositodell’atto esime il [OSCURATO:PERSONA] dalla sua disamina, anche ai fini della liquidazione delle spese(Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-02; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019,dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-06; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040-01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

Le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA], sotto l’abito della violazione di legge, postulano ineffetti una diversa realtà effettuale rispetto a quella accertata dai giudici di merito, sulla cuibase poi trarre le proprie conclusioni in iure.

Esse risultano, quindi, insuperabilmentegeneriche, non confrontandosi appieno con l’apparato motivazionale su cui riposa la doppiaconforme affermazione di responsabilità, per quel che concerne, in particolare, la dinamicadell’azione delittuosa.Ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. pen., ai fini del radicamento della competenza,«La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato».Nel caso di specie, la corretta sequela delle transazioni finanziarie operate dalla parteoffesa è stata correttamente illustrata dalla sentenza di primo grado (p. 3): «Aveva tentato dieffettuare il bonifico di 1.400,00 euro sul c/c della banca Unicredit intestato alla MC cars diMario [OSCURATO:PERSONA] all’IBAN […] che gli aveva indicato il venditore, ma non era andato a buonf ine e a l lo ra lo aveva ch iamato e i l Castor ina g l i aveva g i ra to l ’ IBANIT57Y36081105138208094308100 della carta postepay n. 53333171075851325 intestata aMario [OSCURATO:PERSONA] e il bonifico era andato a buon fine. […] Poi si erano sentiti la sera stessa[…] e gli aveva mandato tramite ricarica postepay altri 120,00 euro che servivano per fare ilpassaggio di proprietà».Alla stregua della medesima esegesi invocata dal ricorrente a sostegno delle proprierichieste, si verte, con ogni evidenza in un caso di truffa a consumazione prolungata(cosiddetto reato “ad evento frazionato”): invero, il danno e il profitto non sono intervenutiuno actu, ma la ricezione dei plurimi versamenti è derivata da un’unica e originaria condottafraudolenta, consistita nella falsa rappresentazione della realtà sottesa alla apparente offertain vendita online di un’autovettura, senza alcuna effettiva intenzione di procedere allaconsegna dopo la ricezione del prezzo.Il luogo e il momento della consumazione del reato devono, pertanto, individuarsi inquelli in cui cessa la situazione di illegittimità ovvero, nel delitto di truffa, allorquando è statoeffettuato l’ultimo pagamento causalmente riconducibile alla condotta decettiva (Sez. 2, n.14414 del 10/04/2026, Buono, Rv. 289776-01; Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini,Rv. 272250-01).La ricostruzione dei giudici di merito, intangibile in questa sede, ha registrato non solole due dazioni richiamate dal ricorrente (la prima non andata a buon fine, come detto, e laseconda perfezionatasi mediante accredito su carta Postepay dotata di IBAN e collegata aun conto corrente acceso presso una banca territoriale), ma anche un terzo pagamento,pienamente correlato anch’esso all’iniziale condotta decettiva (saldo delle spese di voltura),totalmente pretermesso nell’atto di impugnazione.Richiamando una nota classificazione dottrinaria, con il primo effettivo versamento si èavuta la “perfezione” del reato, essendosi verificati tutti i requisiti richiesti dalla fattispecielegale, nel loro contenuto minimo necessario e sufficiente per la sua configurabilità; con ilsecondo, si è avuta la “consumazione”, avendo il reato già perfetto raggiunto la suamassima gravità concreta.La consumazione è, pertanto, intervenuta soltanto con l’ultima tranche di pagamento,effettuata con accredito su Postepay “semplice”, in ordine alla quale non si pongono leproblematiche in tema di competenza territoriale astrattamente ipotizzabili per le cartesuscettibili di ricevere bonifici bancari o accrediti equipollenti (Sez. 2, n. 15091 del09/04/2026, Rizzi, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 14922 del 09/04/2026, Della Patrona, nonmass.; Sez. 6, n. 9180 del 16/12/2025, dep. 2026, Carotenuto, non mass.; Sez. 2, n. 25992del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01).[OSCURATO:PERSONA] condivide appieno, e intende darvi continuità, il principio di diritto secondocui, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su un’ordinariacarta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli incui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché taleoperazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da partedell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero dirittodi credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, n. 23781del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484-01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv.269429-01).Del tutto correttamente, dunque, ha proceduto l’Autorità giudiziaria cosentina.3.

Entrambi i giudici di merito hanno basato la pronuncia di condanna di GiuseppaDenaro sul dato (solo in apparenza meramente formale) della sua titolarità delle due utenzetramite le quali la persona offesa fu contattata, telefonicamente e via Whatsapp.Tenuto infatti conto, accanto alla gravità e precisione di tale elemento indiziario, dellamancata denuncia di sottrazione e dell’attivazione relativamente recente (il 31 gennaio 2018,rispetto a fatti commessi esattamente un anno dopo), nonché della mancata emersione insede istruttoria della minima circostanza di segno contrario tale da svilirne la portatadimostrativa, è stato infatti ritenuto sussistente – non illogicamente e senza alcunainversione dell’ordine della prova – quantomeno un previo accordo originario tra i duecoimputati.A fronte di questo congruo discorso giustificativo, le censure della ricorrente sidimostrano meramente fattuali e rivalutative e, dunque, non consentite.4.

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giarre il 26/06/1981avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi dichiarare l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e annullare con rinvio lasentenza impugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 aprile 2024 dal Tribunale diCosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt.110 e 640 cod. pen.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si lamenta della violazione dell’art.8 cod. pen., evidenziando come, secondo quanto emerso in dibattimento, la truffa sarebbeavvenuta ottenendo due diversi pagamenti (un primo non andato a buon fine e un secondoeffettuato con successo mediante bonifico, così configurando un reato a consumazioneprolungata), di modo che solo il luogo dell’ultima riscossione (Catania) radicherebbe lacompetenza territoriale.2.2. Con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell’art.110 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento all’affermazione della suaresponsabilità concorsuale, fondata unicamente sulla formale intestazione delle due utenzetelefoniche utilizzate nel corso delle conversazioni truffaldine, risultando non provati l’usoeffettivo dei dispositivi (avendo peraltro riferito la persona offesa di interlocuzioni solo con unsoggetto maschile), di un previo accordo criminoso o di un qualche movente o profitto.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.Le conclusioni scritte per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], sottoscritte e trasmesse in data20 maggio 2026, non risultano tempestive, avuto riguardo al termine di quindici giorni “liberi”previsto dagli artt. 172, comma 5, e 611, comma 1, cod. proc. pen. Tale tardività di depositodell’atto esime il [OSCURATO:PERSONA] dalla sua disamina, anche ai fini della liquidazione delle spese(Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-02; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019,dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-06; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040-01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA], sotto l’abito della violazione di legge, postulano ineffetti una diversa realtà effettuale rispetto a quella accertata dai giudici di merito, sulla cuibase poi trarre le proprie conclusioni in iure. Esse risultano, quindi, insuperabilmentegeneriche, non confrontandosi appieno con l’apparato motivazionale su cui riposa la doppiaconforme affermazione di responsabilità, per quel che concerne, in particolare, la dinamicadell’azione delittuosa.Ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. pen., ai fini del radicamento della competenza,«La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato».Nel caso di specie, la corretta sequela delle transazioni finanziarie operate dalla parteoffesa è stata correttamente illustrata dalla sentenza di primo grado (p. 3): «Aveva tentato dieffettuare il bonifico di 1.400,00 euro sul c/c della banca Unicredit intestato alla MC cars diMario [OSCURATO:PERSONA] all’IBAN […] che gli aveva indicato il venditore, ma non era andato a buonf ine e a l lo ra lo aveva ch iamato e i l Castor ina g l i aveva g i ra to l ’ IBANIT57Y36081105138208094308100 della carta postepay n. 53333171075851325 intestata aMario [OSCURATO:PERSONA] e il bonifico era andato a buon fine. […] Poi si erano sentiti la sera stessa[…] e gli aveva mandato tramite ricarica postepay altri 120,00 euro che servivano per fare ilpassaggio di proprietà».Alla stregua della medesima esegesi invocata dal ricorrente a sostegno delle proprierichieste, si verte, con ogni evidenza in un caso di truffa a consumazione prolungata(cosiddetto reato “ad evento frazionato”): invero, il danno e il profitto non sono intervenutiuno actu, ma la ricezione dei plurimi versamenti è derivata da un’unica e originaria condottafraudolenta, consistita nella falsa rappresentazione della realtà sottesa alla apparente offertain vendita online di un’autovettura, senza alcuna effettiva intenzione di procedere allaconsegna dopo la ricezione del prezzo.Il luogo e il momento della consumazione del reato devono, pertanto, individuarsi inquelli in cui cessa la situazione di illegittimità ovvero, nel delitto di truffa, allorquando è statoeffettuato l’ultimo pagamento causalmente riconducibile alla condotta decettiva (Sez. 2, n.14414 del 10/04/2026, Buono, Rv. 289776-01; Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini,Rv. 272250-01).La ricostruzione dei giudici di merito, intangibile in questa sede, ha registrato non solole due dazioni richiamate dal ricorrente (la prima non andata a buon fine, come detto, e laseconda perfezionatasi mediante accredito su carta Postepay dotata di IBAN e collegata aun conto corrente acceso presso una banca territoriale), ma anche un terzo pagamento,pienamente correlato anch’esso all’iniziale condotta decettiva (saldo delle spese di voltura),totalmente pretermesso nell’atto di impugnazione.Richiamando una nota classificazione dottrinaria, con il primo effettivo versamento si èavuta la “perfezione” del reato, essendosi verificati tutti i requisiti richiesti dalla fattispecielegale, nel loro contenuto minimo necessario e sufficiente per la sua configurabilità; con ilsecondo, si è avuta la “consumazione”, avendo il reato già perfetto raggiunto la suamassima gravità concreta.La consumazione è, pertanto, intervenuta soltanto con l’ultima tranche di pagamento,effettuata con accredito su Postepay “semplice”, in ordine alla quale non si pongono leproblematiche in tema di competenza territoriale astrattamente ipotizzabili per le cartesuscettibili di ricevere bonifici bancari o accrediti equipollenti (Sez. 2, n. 15091 del09/04/2026, Rizzi, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 14922 del 09/04/2026, Della Patrona, nonmass.; Sez. 6, n. 9180 del 16/12/2025, dep. 2026, Carotenuto, non mass.; Sez. 2, n. 25992del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01).[OSCURATO:PERSONA] condivide appieno, e intende darvi continuità, il principio di diritto secondocui, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su un’ordinariacarta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli incui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché taleoperazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da partedell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero dirittodi credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, n. 23781del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484-01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv.269429-01).Del tutto correttamente, dunque, ha proceduto l’Autorità giudiziaria cosentina.3. Entrambi i giudici di merito hanno basato la pronuncia di condanna di GiuseppaDenaro sul dato (solo in apparenza meramente formale) della sua titolarità delle due utenzetramite le quali la persona offesa fu contattata, telefonicamente e via Whatsapp.Tenuto infatti conto, accanto alla gravità e precisione di tale elemento indiziario, dellamancata denuncia di sottrazione e dell’attivazione relativamente recente (il 31 gennaio 2018,rispetto a fatti commessi esattamente un anno dopo), nonché della mancata emersione insede istruttoria della minima circostanza di segno contrario tale da svilirne la portatadimostrativa, è stato infatti ritenuto sussistente – non illogicamente e senza alcunainversione dell’ordine della prova – quantomeno un previo accordo originario tra i duecoimputati.A fronte di questo congruo discorso giustificativo, le censure della ricorrente sidimostrano meramente fattuali e rivalutative e, dunque, non consentite.4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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