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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 34572/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6374-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4551/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 1309/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6374/2025 Cron.

Rep.

Ud.19/11/2025 confermando la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 682 del 2017, respingendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta di un primo contratto di prestazione autonoma concluso con la Fondazione – in persona del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] - avente ad oggetto l’affidamento ad [OSCURATO:PERSONA] della direzione scientifica della Fondazione, contratto avente durata ventennale e la previsione d’un compenso annuo di € 25.000,00; cui faceva seguito la sottoscrizione tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Fondazione (in presenza questa volta della consigliera avv. [OSCURATO:PERSONA]) di un successivo contratto nel quale si prevedeva la corresponsione dell’ulteriore somma di € 1000,00 ad integrazione del compenso professionale di cui al contratto del 2006.

La Corte, nel rigettare l'appello, ha rilevato che i contratti posti alla base delle pretese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] erano nulli per difetto di delega ai consiglieri stipulanti, considerato che il potere di stipula spettava esclusivamente al Presidente della Fondazione.

Sussisteva inoltre un divieto di delega previsto dallo Statuto della [OSCURATO:PERSONA], come statuito dalla stessa Corte di appello con la sentenza n. 3041 del 2022 passata in giudicato.

E poiché la domanda era fondata esclusivamente su due contratti ormai giudicati nulli, nessuna somma poteva essere attribuita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'attività asseritamente svolta e solo genericamente menzionata.

Né poteva ravvisarsi ratifica alcuna dei contratti da parte della Fondazione, che – anzi – ne aveva espressamente contestato la validità.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di tre motivi, ai quali ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380-bis.1 comma 2, c.p.c.

Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 274 e segg. c.p.c. per mancata riunione di due giudizi di opposizione recanti inn. r.g. 3833/2017 e r.g. 6083/2017.

1.1. Il motivo è inammissibile giacché, secondo costante giurisprudenza di questa S.C., il provvedimento che neghi la riunione di due giudizi ha carattere meramente ordinatorio, in quanto tale insuscettibile di impugnazione. 2.- Con il secondo motivo, si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., essendo la Fondazione onerata a fornire la prova dei versamenti effettuati tenendo conto anche della cessione di parte del credito a [OSCURATO:PERSONA] e quindi della ripartizione tra la parte del credito ceduto e di quello ancora spettante ad [OSCURATO:PERSONA] .

Tale riunione è stata prevista anche con provvedimento del Presidente giudice Cardellicchio del 16 luglio 2018. 3.- Con il terzo motivo, si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 1326 e segg. c.c., in relazione all’obbligo di corrispondere le retribuzioni mensili cedute direttamente al cessionario [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare unitariamente per connessione, sono inammissibili per varie ragioni. 5.- Essi sono concepiti come una generica e libera critica alla sentenza di appello come se quello di cassazione costituisse un terzo grado di giudizio di merito e non un giudizio di impugnazione a critica vincolata fondata su specifiche censure che devono essere veicolate attraverso uno dei casi stabiliti dall’art.360 c.p.c.

6. Lo stesso ricorso non censura inoltre le affermazioni poste a fondamento della decisione impugnata sicché i motivi dedotti appaiono avulsi dai contenuti della medesima sentenza e non correlati alle specifiche rationes decidendiivi contenute. 7.- Manca inoltre la specificità dei motivi posto che il ricorso non dà conto di quanto avvenuto nei precedenti gradi di giudizi, venendo meno al preciso onere di indicare gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione.

Vengono pure richiamati solo in maniera generica i fatti relativi ad altri giudizi, sicché il ricorso non consente, in definitiva, al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 342/2021). 8.- Si ricordi che “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Sez.

Un.23745 del 28/10/2020). 9.- Inoltre, come risulta evidente, dalla sintesi riportata, i motivi di ricorso pur deducendo in apparenza una violazione di norme di legge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( v.

Cass. n. 8758/2017). 10.- In più va considerato che nel caso in esame si versa in una ipotesi di c.d.

“doppia conforme” per cui il controllo della motivazione del fatto non può passare nemmeno attraverso l’ipotesi descritta dal n.5 dell’art.360 c.p.c. dell’omessa valutazione di fatto decisivo discusso tra le parti, ipotesi appunto preclusa dall’ art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. ( in seguito art. 348,comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 26774 del 2016; conf.

Cass. n. 20944 del 2019). 11.- Inoltre va rilevato che la Corte di appello non ha deciso la causa sulla scorta sul criterio dell’onere della prova, sicché la deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. risulta esorbitare dalle modalità che la giurisprudenza ha assegnato a tale paradigma statuendo che la medesima si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni ( v. di recente, Cass. n. 26739 del 15/10/2024). 12.-Infine, all’interno dei motivi di ricorso in oggetto, va pure riscontrata la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c., non essendo ammissibile secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n.10946/2025) la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei sotto profili incompatibili finisce con il rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011, n. 3397/2024, n. 1385/2025). 13.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente dichiarato inammissibile. 14.- Le spese di lite da liquidarsi in favore della controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 15.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6374-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4551/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 1309/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6374/2025 Cron. Rep. Ud.19/11/2025 confermando la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 682 del 2017, respingendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta di un primo contratto di prestazione autonoma concluso con la Fondazione – in persona del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] - avente ad oggetto l’affidamento ad [OSCURATO:PERSONA] della direzione scientifica della Fondazione, contratto avente durata ventennale e la previsione d’un compenso annuo di € 25.000,00; cui faceva seguito la sottoscrizione tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Fondazione (in presenza questa volta della consigliera avv. [OSCURATO:PERSONA]) di un successivo contratto nel quale si prevedeva la corresponsione dell’ulteriore somma di € 1000,00 ad integrazione del compenso professionale di cui al contratto del 2006. La Corte, nel rigettare l'appello, ha rilevato che i contratti posti alla base delle pretese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] erano nulli per difetto di delega ai consiglieri stipulanti, considerato che il potere di stipula spettava esclusivamente al Presidente della Fondazione. Sussisteva inoltre un divieto di delega previsto dallo Statuto della [OSCURATO:PERSONA], come statuito dalla stessa Corte di appello con la sentenza n. 3041 del 2022 passata in giudicato. E poiché la domanda era fondata esclusivamente su due contratti ormai giudicati nulli, nessuna somma poteva essere attribuita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'attività asseritamente svolta e solo genericamente menzionata. Né poteva ravvisarsi ratifica alcuna dei contratti da parte della Fondazione, che – anzi – ne aveva espressamente contestato la validità. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di tre motivi, ai quali ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380-bis.1 comma 2, c.p.c. Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 274 e segg. c.p.c. per mancata riunione di due giudizi di opposizione recanti inn. r.g. 3833/2017 e r.g. 6083/2017. 1.1. Il motivo è inammissibile giacché, secondo costante giurisprudenza di questa S.C., il provvedimento che neghi la riunione di due giudizi ha carattere meramente ordinatorio, in quanto tale insuscettibile di impugnazione. 2.- Con il secondo motivo, si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., essendo la Fondazione onerata a fornire la prova dei versamenti effettuati tenendo conto anche della cessione di parte del credito a [OSCURATO:PERSONA] e quindi della ripartizione tra la parte del credito ceduto e di quello ancora spettante ad [OSCURATO:PERSONA] . Tale riunione è stata prevista anche con provvedimento del Presidente giudice Cardellicchio del 16 luglio 2018. 3.- Con il terzo motivo, si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 1326 e segg. c.c., in relazione all’obbligo di corrispondere le retribuzioni mensili cedute direttamente al cessionario [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare unitariamente per connessione, sono inammissibili per varie ragioni. 5.- Essi sono concepiti come una generica e libera critica alla sentenza di appello come se quello di cassazione costituisse un terzo grado di giudizio di merito e non un giudizio di impugnazione a critica vincolata fondata su specifiche censure che devono essere veicolate attraverso uno dei casi stabiliti dall’art.360 c.p.c. 6. Lo stesso ricorso non censura inoltre le affermazioni poste a fondamento della decisione impugnata sicché i motivi dedotti appaiono avulsi dai contenuti della medesima sentenza e non correlati alle specifiche rationes decidendiivi contenute. 7.- Manca inoltre la specificità dei motivi posto che il ricorso non dà conto di quanto avvenuto nei precedenti gradi di giudizi, venendo meno al preciso onere di indicare gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione. Vengono pure richiamati solo in maniera generica i fatti relativi ad altri giudizi, sicché il ricorso non consente, in definitiva, al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 342/2021). 8.- Si ricordi che “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Sez. Un.23745 del 28/10/2020). 9.- Inoltre, come risulta evidente, dalla sintesi riportata, i motivi di ricorso pur deducendo in apparenza una violazione di norme di legge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( v. Cass. n. 8758/2017). 10.- In più va considerato che nel caso in esame si versa in una ipotesi di c.d. “doppia conforme” per cui il controllo della motivazione del fatto non può passare nemmeno attraverso l’ipotesi descritta dal n.5 dell’art.360 c.p.c. dell’omessa valutazione di fatto decisivo discusso tra le parti, ipotesi appunto preclusa dall’ art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. ( in seguito art. 348,comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019). 11.- Inoltre va rilevato che la Corte di appello non ha deciso la causa sulla scorta sul criterio dell’onere della prova, sicché la deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. risulta esorbitare dalle modalità che la giurisprudenza ha assegnato a tale paradigma statuendo che la medesima si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni ( v. di recente, Cass. n. 26739 del 15/10/2024). 12.-Infine, all’interno dei motivi di ricorso in oggetto, va pure riscontrata la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c., non essendo ammissibile secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n.10946/2025) la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei sotto profili incompatibili finisce con il rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011, n. 3397/2024, n. 1385/2025). 13.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente dichiarato inammissibile. 14.- Le spese di lite da liquidarsi in favore della controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 15.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
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