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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1980

Cassazione n. 15032/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/05/1980 avverso la sentenza del 4/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la censura avente ad oggetto la dosimetria della pena non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto congrua la pena inflitta.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] - ensore [OSCURATO:PERSONA] idente A [OSCURATO:PERSONA]' o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] "IRA oggi, t a I ') itCANCELLIFPj R 2D22 '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/05/1980 avverso la sentenza del 4/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la censura avente ad oggetto la dosimetria della pena non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto congrua la pena inflitta. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] - ensore [OSCURATO:PERSONA] idente A [OSCURATO:PERSONA]' o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] "IRA oggi, t a I ') itCANCELLIFPj R 2D22 '
Sentenza Cassazione n. 15032/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris