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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14188/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° FABRIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa, consumata e tentata, e sostituzione di persona. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto la truffa consumata anziché tentata, posto che gli elementi costitutivi del reato di truffa non erano stati pienamente integrati: infatti, l'avere ricevuto somme in acconto non escludeva che il reato potesse essere portato alle conseguenze estreme con il raggiungimento dell'intera somma richiesta che, per motivi indipendenti dalla sua volontà, il ricorrente non aveva ottenuto [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del motivo di ricorso, le stesse sono reiterative di quanto già sostenuto in appello, e sulle quali la Corte di appello ha correttamente osservato che l'indisponibilità degli immobili offerti in locazione (noti all'imputato fin dal'origine) non avrebbe consentito alcuno sviluppo del finto rapporto negoziale costituito con le persone offese; pertanto, nessuna possibilità vi era che le truffe, già perfezionate con gli artifici e raggiri e l'ottenimento di un profitto, non potevano portare ad un ulteriore profitto in capo all'imputato, che poteva semmai costituire un elemento valutabile ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, ma non certo incidere sulla consumazione del reato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Alf9edo Mantovano [OSCURATO:PERSONA] ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° FABRIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa, consumata e tentata, e sostituzione di persona. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto la truffa consumata anziché tentata, posto che gli elementi costitutivi del reato di truffa non erano stati pienamente integrati: infatti, l'avere ricevuto somme in acconto non escludeva che il reato potesse essere portato alle conseguenze estreme con il raggiungimento dell'intera somma richiesta che, per motivi indipendenti dalla sua volontà, il ricorrente non aveva ottenuto [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del motivo di ricorso, le stesse sono reiterative di quanto già sostenuto in appello, e sulle quali la Corte di appello ha correttamente osservato che l'indisponibilità degli immobili offerti in locazione (noti all'imputato fin dal'origine) non avrebbe consentito alcuno sviluppo del finto rapporto negoziale costituito con le persone offese; pertanto, nessuna possibilità vi era che le truffe, già perfezionate con gli artifici e raggiri e l'ottenimento di un profitto, non potevano portare ad un ulteriore profitto in capo all'imputato, che poteva semmai costituire un elemento valutabile ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, ma non certo incidere sulla consumazione del reato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Alf9edo Mantovano [OSCURATO:PERSONA] ogg
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