CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 37097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 01WM8IT [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 01SUDRJU [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto rilevato che, con sentenza in data 11 luglio 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 28695/2023 r.g. ha parzialmente annullato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata limitatamente ella disposta confisca del ciclomotore marca Yamaha tg. EJ54123 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia e ha dichiarato inammissibili, sia il ricorso del medesimo Garbin nel resto, sia quelli proposti dagli altri imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e nella sentenza documento, corredata da motivazione, è contenuto un errore materiale laddove si è indicata l'inammissibilità nel resto di tutti i ricorsi e si è omessa la doverosa condanna dei proponenti totalmente soccombenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; ritenuto, pertanto, di dover eliminare tali errori materiali ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., nel senso che, laddove è scritto "dichiara inammissibili i ricorsi nel resto", sia scritto e letto "dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]" e di seguito "dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di ud enza e sulla sentenza-documento n. 33024 dell'il luglio 2023 sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed altri nel senso che le parole "dichiara inammissibili i ricorsi nel resto" vanno scritte e lette "dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende". Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza dell'Il luglio 2023 ed alla sentenza n. 33024-23. Così deciso in Roma, il 6 settembre