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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41410/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Imperia, ha concesso all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato, le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le circostanze aggravanti contestate, ha ridotto la pena inflitta allo stesso e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il motivo, proposto per vizio di motivazione, con il quale il ricorrente lamenta il difetto di prova in merito all'affermazione di penale responsabilità, è reiterativo di censure volte a mettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito con argomentazioni esaustive.

Considerato che, infatti, la corte territoriale ha evidenziato, per un verso, la non plausibilità della versione alternativa fornita dal ricorrente e, per altro verso, l'assenza di elementi idonei a escludere la responsabilità dello stesso, ravvisabile anche in termini di concorso con il soggetto convivente.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Imperia, ha concesso all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato, le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le circostanze aggravanti contestate, ha ridotto la pena inflitta allo stesso e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato che il motivo, proposto per vizio di motivazione, con il quale il ricorrente lamenta il difetto di prova in merito all'affermazione di penale responsabilità, è reiterativo di censure volte a mettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito con argomentazioni esaustive. Considerato che, infatti, la corte territoriale ha evidenziato, per un verso, la non plausibilità della versione alternativa fornita dal ricorrente e, per altro verso, l'assenza di elementi idonei a escludere la responsabilità dello stesso, ravvisabile anche in termini di concorso con il soggetto convivente. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41410/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris