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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36764/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Artena il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.), per aver occultato la refurtiva di un furto aggravato commesso mediante il prelievo di sei milioni e ottocentomila euro dal caveau di un istituto di vigilanza.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, per il tramite del suo difensore, presenta un unico motivo di ricorso in cui lamenta violazione della legge penale sostanziale, essendo la prescrizione del reato maturata già al momento della pronuncia di secondo grado.

In particolare, tra i diversi periodi di sospensione della prescrizione, i giudici hanno erroneamente computato quello dovuto alla normativa Covid, che ha imposto il rinvio di ufficio dell'udienza fissata al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la nuova fissazione al 23/10/2020, nonostante la Corte costituzionale avesse dichiarato illegittima la disciplina che prevedeva tale sospensione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in mancanza dei presupposti di fatto idonei a legittimare la eccepita estinzione del reato prima della sentenza di appello, posta a fondamento dell'impugnazione.

2. Vero è che la Corte costituzionale, con sent. n. 140 del 25/05/2021, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito dalla

I. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui, a proposito della sospensione dei termini prescrizionali, faceva riferimento al precedente comma 7, lett. g), che conteneva un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari erano facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, durante la fase di graduale ripresa dell'attività giudiziaria seguita al primo periodo di stasi assoluta.

Posto che tali misure potevano consistere, tra le altre, nel rinvio delle udienze, la Corte costituzionale ha ritenuto che tale facoltà fosse solo genericamente delimitata dalla legge quanto a presupposti e finalità.

Pertanto, riconosciutane la valenza sostanziale, seppur mediata dalla regola processuale, ha ricondotto la previsione all'area applicativa del principio di legalità e l'ha giudicata in contrasto con il principio costituzionale di determinatezza, perché suscettibile di produrre effetti penali in malam partem.

Va tuttavia anche ricordato che, come rilevato dalla medesima Corte costituzionale - la quale ha ampiamente argomentato a contrario proprio a partire da tale disposizione -, il vaglio di legittimità costituzionale era stato invece superato (Corte cost., sent. n. 278 del 2020) dal comma 4 del medesimo art. 83, il quale aveva in precedenza disposto una sospensione "assoluta" delle attività processuali e, conseguentemente, del decorso della prescrizione dei reati, sulla base, cioè, di elementi «certi e oggettivi» tali da assicurare il rispetto della necessaria determinatezza.

Ed è sin d'ora utile precisare che la sospensione - questa, "secca" ed obbligatoria - della prescrizione disposta dall'art. 8, comma 4, del citato d.l. n. 18 del 2020 si riferiva all'intero periodo compreso tra il 09/03/2021 e il 15/04/2020, termine successivamente prorogato al 11/05/2021 dall'art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, per un totale di sessantaquattro giorni, da computare tutti, in virtù del dettato legislativo, anche là dove il decorso del termine avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione.

3. Ebbene, passando alla vicenda che ci occupa, la sentenza impugnata fa riferimento, in due passaggi, al rinvio della prima udienza, fissata per il giorno 20/03/2020, riferendo, in entrambi, che tale rinvio era dovuto all'osservanza della normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, senza tuttavia specificare se la sospensione fosse stata disposta - come dedotto nel ricorso - in virtù del comma 9, dichiarato illegittimo, oppure del comma 4 del d.l. n. 18 del 2020, sopravvissuto al vaglio di legittimità.

Cadendo la data dell'udienza nell'arco temporale previsto dal citato comma 4, nulla dunque autorizza a ritenere che i giudici si riferissero alla normativa caducata piuttosto che - unica ipotesi invero ragionevole - a quella dichiarata conforme ai principi costituzionali.

3. Ciò debitamente precisato, per le ragioni di seguito esposte, non risulta che la prescrizione del reato fosse maturata al 16 luglio 2021, data in cui è stata pronunciata la sentenza di secondo grado.

3.1. Le sentenze di merito giustamente rilevano che la data di consumazione del delitto va individuata nel 04/05/2013, giorno in cui la condotta di favoreggiamento di Greco - consistita nell'occultamento della refurtiva - è cessata per effetto dell'intervento delle forze di polizia.

Il delitto di favoreggiamento di cui all'art. 379 cod. pen., dunque, si sarebbe dovuto estinguere trascorsi 7 anni e mezzo da tale data, e quindi il 04/11/2020.

Tuttavia, ai fini del computo del termine prescrizionale ex art. 159 cod. pen., vanno aggiunti i giorni di sospensione del procedimento per i rinvi motivati da legittimo impedimento dei difensori o degli imputati e per quelli determinati da diversa causa, in quest'ultima ipotesi, sempre che non ci sia stata opposizione delle parti (riportata a verbale e poi nelle sentenze di merito).

Pertanto, con riguardo al procedimento in oggetto e quanto al primo grado di giudizio, va considerata la sospensione della prescrizione a seguito del rinvio delle udienze dal 06/06/2014 al 22/07/2014 (quarantasei giorni) e poi dal 31/03/2015 al 29/05/2015 (cinquantanove giorni).In secondo grado, si è già accennato che la prima udienza, fissata per il giorno 20/03/2020, risulta rinviata d'ufficio in osservanza della normativa emergenziale e si è anche puntualizzato che tale rinvio deve ritenersi operato in virtù dell'art. 83, comma 4, del citato decreto legge, con conseguente sospensione del decorso del termine prescrizionale dei reati per sessantaquattro giorni.

A tale sospensione va poi aggiunta quella conseguente al rinvio delle udienze dal 23/10/2020 al 18/12/2020 (cinquantasei giorni), dal 18/12/2020 al 26/02/2021 (sessantadue giorni) e, ancora, dal 26/02/2021 al 10/05/2021 (settantatre giorni).

Ne deriva che, nel procedimento in oggetto, il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso per complessivi trecentosessanta giorni e che, quindi, il reato si sarebbe estinto a fine ottobre 2021, ben dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado la quale, come riferito, porta la data del 16/07/2021.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Artena il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.), per aver occultato la refurtiva di un furto aggravato commesso mediante il prelievo di sei milioni e ottocentomila euro dal caveau di un istituto di vigilanza. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, per il tramite del suo difensore, presenta un unico motivo di ricorso in cui lamenta violazione della legge penale sostanziale, essendo la prescrizione del reato maturata già al momento della pronuncia di secondo grado. In particolare, tra i diversi periodi di sospensione della prescrizione, i giudici hanno erroneamente computato quello dovuto alla normativa Covid, che ha imposto il rinvio di ufficio dell'udienza fissata al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la nuova fissazione al 23/10/2020, nonostante la Corte costituzionale avesse dichiarato illegittima la disciplina che prevedeva tale sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in mancanza dei presupposti di fatto idonei a legittimare la eccepita estinzione del reato prima della sentenza di appello, posta a fondamento dell'impugnazione. 2. Vero è che la Corte costituzionale, con sent. n. 140 del 25/05/2021, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui, a proposito della sospensione dei termini prescrizionali, faceva riferimento al precedente comma 7, lett. g), che conteneva un rinvio alle misure organizzative che i capi degli uffici giudiziari erano facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, durante la fase di graduale ripresa dell'attività giudiziaria seguita al primo periodo di stasi assoluta. Posto che tali misure potevano consistere, tra le altre, nel rinvio delle udienze, la Corte costituzionale ha ritenuto che tale facoltà fosse solo genericamente delimitata dalla legge quanto a presupposti e finalità. Pertanto, riconosciutane la valenza sostanziale, seppur mediata dalla regola processuale, ha ricondotto la previsione all'area applicativa del principio di legalità e l'ha giudicata in contrasto con il principio costituzionale di determinatezza, perché suscettibile di produrre effetti penali in malam partem. Va tuttavia anche ricordato che, come rilevato dalla medesima Corte costituzionale - la quale ha ampiamente argomentato a contrario proprio a partire da tale disposizione -, il vaglio di legittimità costituzionale era stato invece superato (Corte cost., sent. n. 278 del 2020) dal comma 4 del medesimo art. 83, il quale aveva in precedenza disposto una sospensione "assoluta" delle attività processuali e, conseguentemente, del decorso della prescrizione dei reati, sulla base, cioè, di elementi «certi e oggettivi» tali da assicurare il rispetto della necessaria determinatezza. Ed è sin d'ora utile precisare che la sospensione - questa, "secca" ed obbligatoria - della prescrizione disposta dall'art. 8, comma 4, del citato d.l. n. 18 del 2020 si riferiva all'intero periodo compreso tra il 09/03/2021 e il 15/04/2020, termine successivamente prorogato al 11/05/2021 dall'art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, per un totale di sessantaquattro giorni, da computare tutti, in virtù del dettato legislativo, anche là dove il decorso del termine avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione. 3. Ebbene, passando alla vicenda che ci occupa, la sentenza impugnata fa riferimento, in due passaggi, al rinvio della prima udienza, fissata per il giorno 20/03/2020, riferendo, in entrambi, che tale rinvio era dovuto all'osservanza della normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, senza tuttavia specificare se la sospensione fosse stata disposta - come dedotto nel ricorso - in virtù del comma 9, dichiarato illegittimo, oppure del comma 4 del d.l. n. 18 del 2020, sopravvissuto al vaglio di legittimità. Cadendo la data dell'udienza nell'arco temporale previsto dal citato comma 4, nulla dunque autorizza a ritenere che i giudici si riferissero alla normativa caducata piuttosto che - unica ipotesi invero ragionevole - a quella dichiarata conforme ai principi costituzionali. 3. Ciò debitamente precisato, per le ragioni di seguito esposte, non risulta che la prescrizione del reato fosse maturata al 16 luglio 2021, data in cui è stata pronunciata la sentenza di secondo grado. 3.1. Le sentenze di merito giustamente rilevano che la data di consumazione del delitto va individuata nel 04/05/2013, giorno in cui la condotta di favoreggiamento di Greco - consistita nell'occultamento della refurtiva - è cessata per effetto dell'intervento delle forze di polizia. Il delitto di favoreggiamento di cui all'art. 379 cod. pen., dunque, si sarebbe dovuto estinguere trascorsi 7 anni e mezzo da tale data, e quindi il 04/11/2020. Tuttavia, ai fini del computo del termine prescrizionale ex art. 159 cod. pen., vanno aggiunti i giorni di sospensione del procedimento per i rinvi motivati da legittimo impedimento dei difensori o degli imputati e per quelli determinati da diversa causa, in quest'ultima ipotesi, sempre che non ci sia stata opposizione delle parti (riportata a verbale e poi nelle sentenze di merito). Pertanto, con riguardo al procedimento in oggetto e quanto al primo grado di giudizio, va considerata la sospensione della prescrizione a seguito del rinvio delle udienze dal 06/06/2014 al 22/07/2014 (quarantasei giorni) e poi dal 31/03/2015 al 29/05/2015 (cinquantanove giorni).In secondo grado, si è già accennato che la prima udienza, fissata per il giorno 20/03/2020, risulta rinviata d'ufficio in osservanza della normativa emergenziale e si è anche puntualizzato che tale rinvio deve ritenersi operato in virtù dell'art. 83, comma 4, del citato decreto legge, con conseguente sospensione del decorso del termine prescrizionale dei reati per sessantaquattro giorni. A tale sospensione va poi aggiunta quella conseguente al rinvio delle udienze dal 23/10/2020 al 18/12/2020 (cinquantasei giorni), dal 18/12/2020 al 26/02/2021 (sessantadue giorni) e, ancora, dal 26/02/2021 al 10/05/2021 (settantatre giorni). Ne deriva che, nel procedimento in oggetto, il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso per complessivi trecentosessanta giorni e che, quindi, il reato si sarebbe estinto a fine ottobre 2021, ben dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado la quale, come riferito, porta la data del 16/07/2021. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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