CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] 'del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 17 marzo 2021 nei riguardi, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e ha applicato nei suoi riguardi la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1), 419 cod. pen., contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. I fatti riguardano la rivolta sfociata il 9 marzo 2020 all'interno della Casa circondariale di Foggia, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e delle misure quivi adottate per la prevenzione del contagio (ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui con i familiari). Circa quattrocento detenuti, dapprima suddivisi in due gruppi, rispettivamente appartenenti ai reparti del "vecchio giudiziario" e del "nuovo complesso", abbandonati gli spazi loro concessi per il passeggio, confluivano fino all'area della c.d. intercinta, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura; sfruttando la componente numerica, contrastavano e superavano ogni tentativo di opposizione posto in essere dalle unità di Polizia penitenziaria, infrangevano le vetrate del box presidio della stessa Polizia, distruggevano l'impianto di videosorveglianza e i relativi supporti di memoria, vandalizzavano il locale cucina. Alcuni di essi, fatto ingresso nell'ufficio matricola, ne distruggevano gli arredi alle attrezzature, appiccandovi un incendio, domato grazie all'intervento di un agente di Polizia penitenziaria. Alcuni di loro riuscivano a scardinare uno dei due cancelli della block house posta all'ingresso della casa circondariale, così riuscendo a evadere dall'istituto dileguandosi all'esterno. Altri minacciavano e con violenza sottraevano a un agente di polizia penitenziaria le chiavi della porta carraia, rinchiudendolo all'interno del proprio gabbiotto. Un altro gruppo di detenuti, armato di bastoni e spranghe, faceva ingresso nel reparto femminile, commetteva atti di danneggiamento e, dopo aver minacciato e strattonato gli agenti ivi presenti, liberava le detenute per consentirne la partecipazione alla sommossa. Per quanto specificamente riguarda le condotte attribuite alla ricorrente, l'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e le relazioni di servizio redatte dagli investigatori comprovano che Pastucci, unitamente ad altre detenute, dopo essere uscita dalla sezione femminile dell'Istituto di pena, partecipava attivamente alla sommossa, facendosi largo tra la folla di detenuti e Forze dell'ordine impugnando un bastone in legno e un estintore, il cui contenuto riversava sull'Assistente capo [OSCURATO:PERSONA] che aveva tentato di farla desistere. 2. In esito ad articolata attività investigativa, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia richiedeva l'applicazione di misure cautelari nei confronti di ottantadue indagati, ivi compresa l'odierna ricorrente, per il delitto di devastazione, ma il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta rilevando, impregiudicati i gravi indizi di colpevolezza, che reputava certamente sussistenti, che l'eccezionalità della situazione in cui si erano verificati i fatti delittuosi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa. Proposto appello da parte del Pubblico ministero, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame - come anticipato - ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 17 marzo 2021 e applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 2.1. Il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha valorizzato gli elementi indiziari costituiti dall'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e dalle informative e relazioni di servizio redatte dai diversi agenti della Polizia penitenziaria presenti alla rivolta, così come sunteggiati in premessa, delineandone un ruolo affatto attivo della Pastucci nella sommossa del 9 marzo. In punto di esigenze cautelari, nel condividere le argomentazioni del Pubblico ministero appellante, ha stigmatizzato l'erronea interpretazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della locuzione «pericolo di reiterazione di reati della stessa specie» di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che non va intesa come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, ma deve svilupparsi sul piano concreto, avendo riguardo altresì alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano identica natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Così chiarito il concetto di "omogeneità del bene giuridico", ha infine richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prognosi di recidiva da svolgersi sulla valutazione sincretica di elementi di carattere oggettivo e soggettivo, scrutinandone (p. 11 e s. del provvedimento oggetto di ricorso) la sussistenza nei riguardi di Pastucci, avuto riguardo sia alle modalità di esecuzione della condotta, sia al suo profilo personologico. 3. Ricorre per cassazione Pastucci, per mezzo del difensore di fiducia, che affida a due motivi.3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame non ha chiarito le ragioni per le quali all'odierna imputata sono state addebitate condotte poste in essere cla altri detenuti e realizzate in altre sezioni dell'Istituto di pena. In violazione dell'art. 110 cod. pen., si ritiene il coinvolgimento della ricorrente per il sol fatto di trovarsi «nel posto sbagliato, al momento sbagliato». 3.2. Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si procede, nonché di adeguatezza della misura di massimo rigore. Il Tribunale di Bari avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulle modalità d'azione della condotta di devastazione e sull'analisi della personalità della ricorrente, senza indicare elementi nuovi, idonei a dimostrare la replicabilità di condotte omogenee al reato di devastazione e saccheggio. In forza del criterio di adeguatezza di cui all'art. 275, cornma 1, cod. proc. pen., con il quale il legislatore ha tipizzato le misure in gravità crescente, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto fornire adeguate giustificazioni altresì sul perché non ha ritenuto di applicare una misura cautelare meno afflittiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta depositata il 20 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deduce censure in parte non consentite e, in parte, manifestamente infondate. 1. Il primo motivo non è consentito perché attinge l'ordinanza con ragioni interamente versate in fatto, peraltro già superate nel provvedimento impugnato, in cui sono state indicate le specifiche condotte poste in essere dall'indagata e, segnatamente, il fatto che Pastucci, uscita dalla sezione femminile del carcere, si era fatta largo tra la folla, munita di un bastone e che aveva riversato addosso a un agente di Polizia penitenziaria, che aveva tentato di farla desistere dall'evasione, il contenuto di un estintore. Quindi, secondo la motivazione del Tribunale, immune da illogicità manifesta e non concretamente avversata nel ricorso, la devastazione era senz'altro ascrivibile anche a specifiche condotte della ricorrente.2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. 2.1. Ad avviso della ricorrente il provvedimento impugnato, nel valutare il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, non avrebbe adeguatamente considerato l'eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della emergenza epidemiologica. I disordini, in tale ottica, costituirebbero l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria che nutriva giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, diede luogo alle proteste poi degenerate nei fatti che ci occupano. 2.2. Rileva il Collegio come, al contrario, il Tribunale del riesame abbia affrontato in modo attento e puntuale tale specifica problematica, attraverso un iter argomentativo logicamente lineare in punto di pericolo di reiterazione, facendo buon governo dei principi elaborati in materia da questa Corte. Non solo ha fatto richiamo al principio per il quale «in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392), ma, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate. Ritiene, invero, il Collegio che non occorre, contrariamente a quanto sostenuto da un orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674) anche la previsione di una "specifica occasione per delinquere", essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va infatti inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli sporadica ed occasionale e va, invece, affermata nel caso in cui -- all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Di questi principi, come si è anticipato, è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie. Il Tribunale, dopo avere rilevato che Pastucci era stata condannata per reati lesivi beni giuridici diversi (invasione di edifici, spendita di monete false, frode sull'imposta erariale sul consumo di gas ed energia elettrica) e ricordati i carichi pendenti per i reati di violazione di domicilio, rapina e furto, ha osservato che il giudizio prognostico sulla reiterazione delle condotte delittuose doveva necessariamente essere esteso a tutti i reati connotati da violenza o nelle modalità esecutive o nei mezzi usati per consumarli. In quest'ottica, con argomentazione tutt'altro che illogica, ha ritenuto il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose così intese, oltre che sussistente, anche concreto ed attuale, alla luce della gravità delle condotte contestate e della loro protrazione per diversi giorni - per di più in ambito, quellocarcerario, soggetto al massimo controllo - con uso sistematico della violenza, anche gratuita e con la completa perdita di ogni forma di autocontrollo. Quanto, poi, alla rilevanza della situazione pandemica e alle restrizioni a essa connesse, il Tribunale ha evidenziato che tali circostanze non hanno rappresentato la causa scatenante, bensì l'occasione per manifestazione d'impeti criminosi. D'altra parte, tale peculiare contesto, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria. Non è quindi corretto orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione carceraria, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle