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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 agosto 1974

Cassazione n. 29110/2026

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to a [OSCURATO:PERSONA] il 08/08/1974 avverso l'ordinanza del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 20 febbraio 2026, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione agli arresti domiciliari subita dal 20/02/2017 al 22/11/2017 in a due ipotesi di intestazione fittizia di partecipazioni societarie al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 12 quinquies L.356/92, delitti dai quali veniva definitivamente assolta dal Tribunale di Palmi con sentenza in data 21/12/2020, perché il fatto non sussiste.

2. La Corte di Appello, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, dopo avere passato in rassegna le varie fasi del giudizio che aveva riguardato la ricorrente e i suoi prossimi congiunti - e in particolare il fratello, [OSCURATO:PERSONA] e il marito, [OSCURATO:PERSONA], dai quali la ricorrente aveva acquisito nel tempo l'intero capitale sociale della Saicos s.r.l. e metà del capitale sociale della Sogenco s.r.I., società attive nel settore della pulizia di edifici destinati a pubblici servizi - escludeva il diritto all'indennizzo assumendo cheche la ricorrente tayeg concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a gravissima leggerezza e imprudenza.

Invero, secondo la Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA], unitamente al proprio germano [OSCURATO:PERSONA] e al marito [OSCURATO:PERSONA], si era prestata ad acquisire, mantenere ed estendere la sua partecipazione alle già menzionate società nella consapevolezza che i soggetti nell'interesse dei quali aveva operato, per quanto suoi stretti congiunti, gravitassero nei circuiti della criminalità organizzata locale/in ragione dei forti legami affaristici e familistici con la cosca Piromalli.

La disponibilità offerta dalla ricorrente a rendersi intestatari 4 delle quote sociali delle società, assumendone al contempo la carica di amministratrice unica, aveva indotto l'autorità giudiziaria a ritenere, seppure erroneamente, che tale condotta fosse funzionale a dissimulare la effettiva titolarità delle aziende e a consentire ai congiunti la elusione delle disposizioni concernenti l'applicazione delle misure di prevenzione reale.

Assume ancora la Corte di appello che il carattere fittizio della intestazione non era stato escluso neppure dal giudice dell'assoluzione, che si era limitato a negare l'esistenza del dolo specifico e che alla [OSCURATO:PERSONA] doveva essere mosso il rimprovero di negligenza e di imprudenza per essersi prestata ad operazioni che fornivano l'apparenza della finalità elusiva di cui alle contestazioni ascritte.

23. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] / deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al disposto di cui all'art.314 cod. proc. pen., rilevando come il giudice della riparazione fosse incorso in una erronea interpretazione della sentenza assolutoria, che aveva in sostanza escluso la ricorrenza deì fatti reato ascritti, compreso quello di intestazione fittizia, esclusione che traeva origine da elementi fattuali e argomenti logici secondo i quali risultava escluso il presupposto della cautela e cioè che gli originari titolari delle due società, che avevano visto subentrare la ricorrente, avessero interessenze o collegamenti con ambienti criminali locali collegati alla famiglia Piromalli, risultando al contrario accertato che il trasferimento delle quote sociali alla [OSCURATO:PERSONA] trovasse fondamento in strategie imprenditoriali familiari in una prospettiva di risanamento delle perdite e di acquisizione di contribuzioni previste dalla legislazione fiscale.

Rileva ancora la ricorrente che, se è vero che il giudice della riparazione deve esprimere una valutazione sulla colpa ostativa operando su un piano diverso da quello utilizzato dal giudice penale, una tale valutazione presuppone la individuazione di specifici addebiti di colpa, la cui sussistenza non può essere condizionata da una differente sensibilità valutativa dei medesimi fatti, in quanto il giudizio assolutorio impedisce che i fatti posti a fondamento della cautela, una volta esclusi nella loro effettiva consistenza materiale e valenza probatoria, possano nuovamente essere utilizzati per escludere la riparazione né, nella specie, erano stati dedotti fatti nuovi 0:tali pa scardinare il panorama probatorio presente agli atti di indagine al momento della emissione della cautela.

Il provvedimento impugnato era da censurare anche nella parte in cui riconosceva il collegamento eziologico tra gli asseriti profili di colpa ostativa rimproverati alla Cordi t1309:tete1l'adozione e mantenimento della cautela, a fronte della riconducibilità delle operazioni societarie a finalità lecite o comunque estranee a qualsiasi logica interpositiva, trattandosi dì provvedimento dalla motivazione apparente ed assertiva.

4. Il P.G. ha concluso per lil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'inferenza del giudice della riparazione, che ha riconosciuto la ipotesi ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, appare argomentata in termini talmente mit-limali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a 3presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808; n. 41396 del 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238; n.482 del 9/11/2021, Addesì, Rv. 282595 - 01). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto appena richiamati.

Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale ha valorizzato il complessivo contesto criminale in cui si muoveva la famiglia [OSCURATO:PERSONA]-Ve_p_12, RuciretaX che a ricorrente [OSCURATO:PERSONA], accettando di rendersi cessionaria di quote sociali di due aziende impegnate nel settore dei pubblici servizi, aveva agito con grave imprudenza in quanto aveva creato l'apparenza di prestarsi a sottrarre tali aziende a eventuali misure di prevenzione patrimoniale, nella consapevolezza dei legami dei congiunti con ambienti malavitosi organizzati. 43.1 Sotto un primo profilo la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] omette di confrontarsi con tri il tenore della pronuncia assolutoria2 la quale ha sconfessato la prospettazione accusatoria nei suoi presupposti di fatto, escludendo l'esistenza di collegamenti imprenditoriali, anche di natura lecita, tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Piromalli ovvero tra quest'ultima e le società di interesse, in quanto afferma "Trattasi di società costituite in epoca risalente nel tempo, operanti in territorio lucano, ossia in un territorio che mai è emerso essere di interesse per la cosca e il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto incensurato che non aveva motivo di temere la sotto posizione ad una misura di prevenzione".

3.2. Sotto diverso profilo, dallo stesso tenore della sentenza assolutoria emerge che il passaggio alla ricorrente di quote sociali potesse ricondursi ad una strategia maturata in ambito familiare, collegata alla possibilità di accesso ad aiuti economici statali riservati alla imprenditoria femminile e quindi a finalità tutt'altro che implausibili o dissimulatorie della effettiva intestazione delle quote, ovvero della schermatura di soggetti che avevano mantenuto la gestione delle suddette compagini.

A fronte di tali considerazioni, che hanno determinato l'assoluzione della ricorrente per le ipotesi delittuosa di cui all'art.512 bis cod. pen., appare del tutto illogico e contraddittorio l'argomento principale, sviluppato a pag.5 dell'ordinanza impugnata a sostegno della colpa ostativa in capo alla ricorrente.

Invero una volta escluso dal giudice dell'assoluzione il dolo elusivo e posta in dubbio o comunque non specificamente definita la questione della stessa fittizietà di tali operazioni (trasferimenti di quote), il giudice della riparazione non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni per cui siffatte transazioni dovessero ritenersi fittizie, o avessero finalità illecite o comunque realizzate in violazione di specifiche regole cautelari nel settore di riferimento, ovvero di regole di comune prudenza nello svolgimento di vt¦ A. 1,44 LI i attività imprenditoriale e, soprattutto,On-- ché - relazione smergica tali operazioni, se effettivamente compiute con finalità elusive, si fossero poste con l'adozione, ovvero con il mantenimento, della misura cautelare.

Inoltre, nonostante la puntualità dei riferimenti alla sentenza di assoluzione, il provvedimento impugnato omette del tutto di spiegare in che modo la sequenza delle riportate operazioni di trasferimento di partecipazioni societarie, una volta esclusa la finalità elusiva prospettata in imputazione, abbiate potuto contribuire all'adozione di misure custodiali per le ipotesi di cui all'art.512 bis cod. pen. (già 12 quinquies L.356/1992). 5Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema dì riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, poiché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che sta alla base dell'istituto (S.U. n.51779 del 28/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] 257606).

4. Peraltro, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al contenuto della condotta ostativa appare del tutto minimale e sganciata dal contesto fattuale e investigativo in cui sarebbe maturata la grave negligenza ascritta a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il provvedimento del giudice territoriale è privo della verifica della relazione causale tra il rimprovero di colpa e l'adozione della misura.

Inveroi perché la condotta dell'imputato possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta inosservante di specifiche regole cautelari (che nella specie non vengono indicate, sebbene pare ipotizzarsi una elusione fiscale, peraltro non giudizialmente accertata), ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (Sez. 4, n.1705 del 10/03/2000, Revello, Rv.216479; gS.4, n.43457 del 29/09/2015, Singh, Rv.264680).

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (Sez.3, 45593 del 31 gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790; Sez.4, n.10793 del 19/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278655).

5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale / per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati, cui deve essere rimessa la regolamentazione tra le parti 6delle spese di questo giudizio di legittimità / cui è intervenuto il Ministero resistente.

P.Q.M.

Annulla l'or P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il 08/08/1974 avverso l'ordinanza del 12/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 20 febbraio 2026, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione agli arresti domiciliari subita dal 20/02/2017 al 22/11/2017 in a due ipotesi di intestazione fittizia di partecipazioni societarie al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 12 quinquies L.356/92, delitti dai quali veniva definitivamente assolta dal Tribunale di Palmi con sentenza in data 21/12/2020, perché il fatto non sussiste. 2. La Corte di Appello, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, dopo avere passato in rassegna le varie fasi del giudizio che aveva riguardato la ricorrente e i suoi prossimi congiunti - e in particolare il fratello, [OSCURATO:PERSONA] e il marito, [OSCURATO:PERSONA], dai quali la ricorrente aveva acquisito nel tempo l'intero capitale sociale della Saicos s.r.l. e metà del capitale sociale della Sogenco s.r.I., società attive nel settore della pulizia di edifici destinati a pubblici servizi - escludeva il diritto all'indennizzo assumendo cheche la ricorrente tayeg concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a gravissima leggerezza e imprudenza. Invero, secondo la Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA], unitamente al proprio germano [OSCURATO:PERSONA] e al marito [OSCURATO:PERSONA], si era prestata ad acquisire, mantenere ed estendere la sua partecipazione alle già menzionate società nella consapevolezza che i soggetti nell'interesse dei quali aveva operato, per quanto suoi stretti congiunti, gravitassero nei circuiti della criminalità organizzata locale/in ragione dei forti legami affaristici e familistici con la cosca Piromalli. La disponibilità offerta dalla ricorrente a rendersi intestatari 4 delle quote sociali delle società, assumendone al contempo la carica di amministratrice unica, aveva indotto l'autorità giudiziaria a ritenere, seppure erroneamente, che tale condotta fosse funzionale a dissimulare la effettiva titolarità delle aziende e a consentire ai congiunti la elusione delle disposizioni concernenti l'applicazione delle misure di prevenzione reale. Assume ancora la Corte di appello che il carattere fittizio della intestazione non era stato escluso neppure dal giudice dell'assoluzione, che si era limitato a negare l'esistenza del dolo specifico e che alla [OSCURATO:PERSONA] doveva essere mosso il rimprovero di negligenza e di imprudenza per essersi prestata ad operazioni che fornivano l'apparenza della finalità elusiva di cui alle contestazioni ascritte. 23. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] / deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al disposto di cui all'art.314 cod. proc. pen., rilevando come il giudice della riparazione fosse incorso in una erronea interpretazione della sentenza assolutoria, che aveva in sostanza escluso la ricorrenza deì fatti reato ascritti, compreso quello di intestazione fittizia, esclusione che traeva origine da elementi fattuali e argomenti logici secondo i quali risultava escluso il presupposto della cautela e cioè che gli originari titolari delle due società, che avevano visto subentrare la ricorrente, avessero interessenze o collegamenti con ambienti criminali locali collegati alla famiglia Piromalli, risultando al contrario accertato che il trasferimento delle quote sociali alla [OSCURATO:PERSONA] trovasse fondamento in strategie imprenditoriali familiari in una prospettiva di risanamento delle perdite e di acquisizione di contribuzioni previste dalla legislazione fiscale. Rileva ancora la ricorrente che, se è vero che il giudice della riparazione deve esprimere una valutazione sulla colpa ostativa operando su un piano diverso da quello utilizzato dal giudice penale, una tale valutazione presuppone la individuazione di specifici addebiti di colpa, la cui sussistenza non può essere condizionata da una differente sensibilità valutativa dei medesimi fatti, in quanto il giudizio assolutorio impedisce che i fatti posti a fondamento della cautela, una volta esclusi nella loro effettiva consistenza materiale e valenza probatoria, possano nuovamente essere utilizzati per escludere la riparazione né, nella specie, erano stati dedotti fatti nuovi 0:tali pa scardinare il panorama probatorio presente agli atti di indagine al momento della emissione della cautela. Il provvedimento impugnato era da censurare anche nella parte in cui riconosceva il collegamento eziologico tra gli asseriti profili di colpa ostativa rimproverati alla Cordi t1309:tete1l'adozione e mantenimento della cautela, a fronte della riconducibilità delle operazioni societarie a finalità lecite o comunque estranee a qualsiasi logica interpositiva, trattandosi dì provvedimento dalla motivazione apparente ed assertiva. 4. Il P.G. ha concluso per lil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'inferenza del giudice della riparazione, che ha riconosciuto la ipotesi ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, appare argomentata in termini talmente mit-limali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a 3presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808; n. 41396 del 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238; n.482 del 9/11/2021, Addesì, Rv. 282595 - 01). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto appena richiamati. Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale ha valorizzato il complessivo contesto criminale in cui si muoveva la famiglia [OSCURATO:PERSONA]-Ve_p_12, RuciretaX che a ricorrente [OSCURATO:PERSONA], accettando di rendersi cessionaria di quote sociali di due aziende impegnate nel settore dei pubblici servizi, aveva agito con grave imprudenza in quanto aveva creato l'apparenza di prestarsi a sottrarre tali aziende a eventuali misure di prevenzione patrimoniale, nella consapevolezza dei legami dei congiunti con ambienti malavitosi organizzati. 43.1 Sotto un primo profilo la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] omette di confrontarsi con tri il tenore della pronuncia assolutoria2 la quale ha sconfessato la prospettazione accusatoria nei suoi presupposti di fatto, escludendo l'esistenza di collegamenti imprenditoriali, anche di natura lecita, tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Piromalli ovvero tra quest'ultima e le società di interesse, in quanto afferma "Trattasi di società costituite in epoca risalente nel tempo, operanti in territorio lucano, ossia in un territorio che mai è emerso essere di interesse per la cosca e il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto incensurato che non aveva motivo di temere la sotto posizione ad una misura di prevenzione". 3.2. Sotto diverso profilo, dallo stesso tenore della sentenza assolutoria emerge che il passaggio alla ricorrente di quote sociali potesse ricondursi ad una strategia maturata in ambito familiare, collegata alla possibilità di accesso ad aiuti economici statali riservati alla imprenditoria femminile e quindi a finalità tutt'altro che implausibili o dissimulatorie della effettiva intestazione delle quote, ovvero della schermatura di soggetti che avevano mantenuto la gestione delle suddette compagini. A fronte di tali considerazioni, che hanno determinato l'assoluzione della ricorrente per le ipotesi delittuosa di cui all'art.512 bis cod. pen., appare del tutto illogico e contraddittorio l'argomento principale, sviluppato a pag.5 dell'ordinanza impugnata a sostegno della colpa ostativa in capo alla ricorrente. Invero una volta escluso dal giudice dell'assoluzione il dolo elusivo e posta in dubbio o comunque non specificamente definita la questione della stessa fittizietà di tali operazioni (trasferimenti di quote), il giudice della riparazione non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni per cui siffatte transazioni dovessero ritenersi fittizie, o avessero finalità illecite o comunque realizzate in violazione di specifiche regole cautelari nel settore di riferimento, ovvero di regole di comune prudenza nello svolgimento di vt¦ A. 1,44 LI i attività imprenditoriale e, soprattutto,On-- ché - relazione smergica tali operazioni, se effettivamente compiute con finalità elusive, si fossero poste con l'adozione, ovvero con il mantenimento, della misura cautelare. Inoltre, nonostante la puntualità dei riferimenti alla sentenza di assoluzione, il provvedimento impugnato omette del tutto di spiegare in che modo la sequenza delle riportate operazioni di trasferimento di partecipazioni societarie, una volta esclusa la finalità elusiva prospettata in imputazione, abbiate potuto contribuire all'adozione di misure custodiali per le ipotesi di cui all'art.512 bis cod. pen. (già 12 quinquies L.356/1992). 5Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema dì riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, poiché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che sta alla base dell'istituto (S.U. n.51779 del 28/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] 257606). 4. Peraltro, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al contenuto della condotta ostativa appare del tutto minimale e sganciata dal contesto fattuale e investigativo in cui sarebbe maturata la grave negligenza ascritta a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il provvedimento del giudice territoriale è privo della verifica della relazione causale tra il rimprovero di colpa e l'adozione della misura. Inveroi perché la condotta dell'imputato possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta inosservante di specifiche regole cautelari (che nella specie non vengono indicate, sebbene pare ipotizzarsi una elusione fiscale, peraltro non giudizialmente accertata), ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (Sez. 4, n.1705 del 10/03/2000, Revello, Rv.216479; gS.4, n.43457 del 29/09/2015, Singh, Rv.264680). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (Sez.3, 45593 del 31 gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790; Sez.4, n.10793 del 19/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278655). 5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale / per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati, cui deve essere rimessa la regolamentazione tra le parti 6delle spese di questo giudizio di legittimità / cui è intervenuto il Ministero resistente. P.Q.M. Annulla l'or P.Q.M
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